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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è presente l'Avv. Fabiana Grazioli in sostituzione dell'Avv. Amedeo Rivi la quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa . Dichiara che a oggi non risultano versate le mensilità dei mesi marzo arile maggio e giugno 2025 per un totale di € 1.800 a titolo di indennità di occupazione. Dichiara che non risultano versate le spese condominiali a carico della resistente per € 1.437,66 come da documenti che produce comunicazione dell'amministratore condominiale.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice rientra dalla Camera di Consiglio e dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato il ricorrente – premesso che con contratto del 30/6/2021 regolarmente registrato ha concesso in locazione per uso abitativo sito in Reggio Emilia via Beretti, 23 a Parte_2 cui è subentrata l'1/2/2023 la convenuta – per il canone mensile di € 450,00
[...] Controparte_1 che si era resa morosa nel corrispettivo dai mesi da maggio 2024 oltre spese condominiali per €
1.344,77.
pagina 2 di 4 La parte intimata non si costituiva, ma si rilevava che il contratto di locazione dedotto era già stato disdettato con raccomandata del 21/12/2023 per la scadenza del 30/6/2024 (doc. 5).
Che, pertanto, il procedimento di convalida di sfratto per morosità viene convertito risultando il contratto già risolto.
Nelle more del processo l'intimata provvede al pagamento di tutti i canoni arretrati tranne le spese di giudizio.
La parte attrice deposita memoria integrativa formulando le conclusioni di accertamento della risoluzione del contratto al 30/6/2024 oltra alla condanna al pagamento, mentre l'intimata non si costituisce.
La causa, quindi, viene mandata in decisione.
La domanda di accertamento della risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento come pure la domanda di condanna al pagamento delle indennità di occupazione .
Il ricorrente attraverso la produzione del contratto di locazione e della disdetta effettuata con raccomandata, e confermata dalla convenuta in udienza, ha dato prova della avvenuta risoluzione del contratto alla data del 30/6/2024. Conseguentemente l'intimata dovrà essere condannata al rilascio oltre al pagamento delle indennità di occupazioni mensili fino al rilascio. E' a tal proposito consolidato in giurisprudenza il principio per cui a seguito della risoluzione del contratto di locazione il proprietario ha diritto alla percezione di indennità di occupazione comparabile nella misura al canone stabilito nel contratto di locazione, senza, tuttavia, dare prova del danno subito a seguito dell'occupazione dopo il venir meno del titolo. Il danno viene individuato quindi in re ipsa.
Va quindi accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento di indennità di occupazione mensili di € 450 fino all'effettivo rilascio.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali, questa non potrà essere accolta in quanto la somma indicata non risulta provata atteso che non è stato depositato il verbale di assemblea condominiale di approvazione dei bilanci di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate per entrambe le fasi del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA il contrato di locazione intercorrente tra le parti risolto alla data del 30/6/2024 e conseguentemente
CONDANNA EL al rilascio a favore di libero da persone e cose CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Reggio Emilia via Beretti, 23 al piano secondo int. 7 oltre soffitta e cantina, entro la data del 3 Settembre 2025. pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento dell'indennità di occupazione mensile di € 450,00 Controparte_1
a favore di fino all'effettivo rilascio. Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000 per Controparte_1 competenze € 98,28 per esborsi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 innanzi al dott. Donata Romano, è presente l'Avv. Fabiana Grazioli in sostituzione dell'Avv. Amedeo Rivi la quale precisa le conclusioni come da memoria integrativa . Dichiara che a oggi non risultano versate le mensilità dei mesi marzo arile maggio e giugno 2025 per un totale di € 1.800 a titolo di indennità di occupazione. Dichiara che non risultano versate le spese condominiali a carico della resistente per € 1.437,66 come da documenti che produce comunicazione dell'amministratore condominiale.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice rientra dalla Camera di Consiglio e dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE contro
Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato il ricorrente – premesso che con contratto del 30/6/2021 regolarmente registrato ha concesso in locazione per uso abitativo sito in Reggio Emilia via Beretti, 23 a Parte_2 cui è subentrata l'1/2/2023 la convenuta – per il canone mensile di € 450,00
[...] Controparte_1 che si era resa morosa nel corrispettivo dai mesi da maggio 2024 oltre spese condominiali per €
1.344,77.
pagina 2 di 4 La parte intimata non si costituiva, ma si rilevava che il contratto di locazione dedotto era già stato disdettato con raccomandata del 21/12/2023 per la scadenza del 30/6/2024 (doc. 5).
Che, pertanto, il procedimento di convalida di sfratto per morosità viene convertito risultando il contratto già risolto.
Nelle more del processo l'intimata provvede al pagamento di tutti i canoni arretrati tranne le spese di giudizio.
La parte attrice deposita memoria integrativa formulando le conclusioni di accertamento della risoluzione del contratto al 30/6/2024 oltra alla condanna al pagamento, mentre l'intimata non si costituisce.
La causa, quindi, viene mandata in decisione.
La domanda di accertamento della risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento come pure la domanda di condanna al pagamento delle indennità di occupazione .
Il ricorrente attraverso la produzione del contratto di locazione e della disdetta effettuata con raccomandata, e confermata dalla convenuta in udienza, ha dato prova della avvenuta risoluzione del contratto alla data del 30/6/2024. Conseguentemente l'intimata dovrà essere condannata al rilascio oltre al pagamento delle indennità di occupazioni mensili fino al rilascio. E' a tal proposito consolidato in giurisprudenza il principio per cui a seguito della risoluzione del contratto di locazione il proprietario ha diritto alla percezione di indennità di occupazione comparabile nella misura al canone stabilito nel contratto di locazione, senza, tuttavia, dare prova del danno subito a seguito dell'occupazione dopo il venir meno del titolo. Il danno viene individuato quindi in re ipsa.
Va quindi accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento di indennità di occupazione mensili di € 450 fino all'effettivo rilascio.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali, questa non potrà essere accolta in quanto la somma indicata non risulta provata atteso che non è stato depositato il verbale di assemblea condominiale di approvazione dei bilanci di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate per entrambe le fasi del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA il contrato di locazione intercorrente tra le parti risolto alla data del 30/6/2024 e conseguentemente
CONDANNA EL al rilascio a favore di libero da persone e cose CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Reggio Emilia via Beretti, 23 al piano secondo int. 7 oltre soffitta e cantina, entro la data del 3 Settembre 2025. pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento dell'indennità di occupazione mensile di € 450,00 Controparte_1
a favore di fino all'effettivo rilascio. Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000 per Controparte_1 competenze € 98,28 per esborsi oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4