Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5257/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5257/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ) , rappresentati e difesi giusto
[...] C.F._3 mandato in calce all'atto introduttivo, dall' avv. La Marca Domenico
Salvatore, con il quale elettivamente domiciliano in San Gennaro
Vesuviano (Na), alla via Cicella n. 35;
-
APPELLANTI -
CONTRO
(P. I.: , nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Napolitano, presso il quale elettivamente domicilia in Cimitile (NA), alla via Forno n. 11, in virtù di procura generale alle liti presente in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: Lesione personale
2.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 348/2019, con la quale il
Giudice di Pace di Nola ha rigettato, per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'an della sua istanza, la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in
San Giuseppe Vesuviano, alla via Ottaviano, il giorno 15/09/2015, alle ore 20:00 circa, quando nel mentre la minore Parte_3
, ora divenuta maggiorenne, in compagnia della madre la
[...]
sig. attraversavano per mano e sulle strisce Parte_4
pedonali la menzionata via, allorquando venivano investite.
Gli appellanti hanno fondato il gravame su un unico articolato motivo, riconducibile sostanzialmente all'erroneo esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Costituitasi in giudizio, la nella CP_1 Controparte_1
qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la regione Campania, ha resistito nel merito al gravame proposto, eccependone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. La causa
è stata istruita documentalmente, nonché mediante nuova audizione, disposta ex officio, del teste escusso in primo grado ed
è stata successivamente rinviata per la decisione a seguito della discussione orale, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., per l'udienza odierna.
Nel merito, l'appello è infondato.
Gli appellanti, in sostanza, hanno censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, implicitamente deducendo una violazione degli artt.
- 2 -
115 e 116 c.p.c. da parte del giudice di pace. Il giudice di pace ha ritenuto, dandone un'adeguata motivazione, che gli istanti non avessero fornito prova né in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, né in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, non avendo, tra l'altro, ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dall'unico teste oculare escusso. Orbene, è noto che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c. Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, derivando da ciò l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.). Nel caso di specie, deve rilevarsi come il giudice di pace ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda, ritenendo non provata la stessa dinamica del sinistro e, quindi, non assolto l'onere probatorio gravante in capo agli attori.
In primo luogo, il giudice di pace ha in ogni caso chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il teste ES
, non avendo quest'ultimo fornito una versione dei fatti
[...]
compatibile con i rilievi emersi nei diversi referti medici depositati in giudizio, ma essendosi lo stesso limitato a rendere una versione dei fatti non precisa, non esauriente e non convincente. D'altronde, ad ulteriore dimostrazione
- 3 -
dell'inattendibilità del teste, va attribuito particolare rilievo anche all'incongruenza tra le dichiarazioni rese dallo stesso in primo grado e quelle fornite nel presente giudizio, allorquando all'udienza del 08/10/2024 quest'ultimo è stato invitato a descrivere nuovamente l'iter storico-fattuale del sinistro cui aveva assistito.
Nello specifico, nel segnalare gli elementi contraddittori di maggiore spessore tra le due deposizioni, si evidenzia che, sebbene l' avesse affermato davanti al giudice di pace che ES
“ l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto, ovvero il paraurti anteriore ed il ginocchio destro della donna, la quale…,rovinando prima sul cofano anteriore per poi cadere a terra sempre sul lato destro. Ho visto che la figlia invece veniva colpita sempre alla gamba destra finendo con la schiena sul cofano dell''auto per poi cadere sullo stesso lato”, nel presente giudizio, invece, lo stesso, ha dichiarato “non ricordo tra quale parte del corpo dei due pedoni avvenne, non so specificare se questi furono attinti alla destra o alla sinistra, non so specificare neanche su quale lato caddero” sconfessando così la propria, divergente, asserzione resa in primo grado. Anche in merito alle lesioni riportate dalle attrici il teste ha reso dinanzi al giudice di pace la seguente dichiarazione: “ho visto che entrambi i pedoni erano a terra e lamentava forti dolori in diverse parti del corpo, la donna si lamentava ….e perdeva sangue…mentre la ragazzina si lamentava per i dolori alla schiena, al collo e al gomito destro” nell'odierno giudizio ha invece riferito che “alla signora facevano male il piede ed il braccio destri, alla bambina faceva male il piede destro, usciva sangue solo dal braccio della signora” rendendo di fatto una dichiarazione dissonante con quella precedente. Discordante è anche la testimonianza resa in merito
- 4 -
all'allontanamento dell'auto dal luogo dell'incidente, infatti, dinanzi al giudice di pace la deposizione è stato del seguente tenore: “ho visto che nulla ha fatto il conducente per evitare
l'urto e poi scappava via velocemente” nel presente giudizio invece: “la macchina si è spostata e se ne è andata, non si è allontanata a velocità elevata” andando con tale ultima dichiarazione a sconfessare quella resa precedentemente.
Sull'accadimento del sinistro non vi è altro che la deposizione dell'unico teste escusso che non ha chiarito in maniera chiara e coincisa la dinamica dell'incidente, non fornendo delucidazioni né sul comportamento del conducente dell'auto pirata quando entrambi i pedoni hanno impattato sull'auto, né precisando se le investite cadevano al suolo davanti al veicolo o in altra posizione, né fornendo dichiarazioni maggiormente qualificate e potenzialmente riscontrabili quali il tipo di autovettura o come si sia allontanata dal luogo dell'impatto. Da tale deposizione, dunque, emerge in maniera evidente la scarsa attendibilità del teste escusso per le dichiarazioni discordanti rese nei due gradi di giudizio.
Ad integrazione di quanto esposto già dal giudice di pace, deve, peraltro, aggiungersi quanto segue. Gli appellanti, che ne erano onerati, non hanno dato neppure prova rigorosa della impossibilità di identificare il conducente dell'auto pirata. È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del , l'onere Parte_5
di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va
- 5 -
assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto
(cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari, 29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III,
18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato
è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.
18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla
- 6 -
dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia verificarsi dell'evento. La Corte di Cassazione ha in proposito precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (cfr. Cass., 18 novembre 2005, n. 24449).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Nel caso di specie, gli appellanti, che ne erano onerati, non hanno dato prova della impossibilità di identificare il conducente dell'auto pirata, non risultando indicato alcuno dei predetti elementi che escludano la condotta negligente della vittima. Anzi, dalla deposizione resa dal teste in data 8/10/2024 emerge una condotta Testimone_1 colposa della vittima, la quale non era assolutamente impossibilitata a rilevare il numero di targa dell'autovettura. Ed infatti il teste ha affermato quanto segue “la macchina si è spostata e se ne è andata, non si è allontanata a velocità elevata, la strada era rettilinea, la signora era cosciente lucida e vigile”. Orbene, la modesta velocità di allontanamento dell'autovettura, in uno al prosieguo rettilineo della
- 7 -
carreggiata ed alle condizioni non gravi della vittima rendono non scusabile il mancato rilevamento, da parte di quest'ultima, del numero di targa della vettura rimasta sconosciuta. Il giudice di pace ha, quindi, correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice (odierna appellante) in considerazione del critico quadro probatorio risultante dal giudizio e per l'effetto va rigettato l'appello.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della lite, così come rivalutato dall'organo giudicante, e della natura semplificata della fase istruttoria e decisionale. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27/01/2013
- «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti , Parte_4 [...]
e alla rifusione in Parte_2 Parte_3 favore dell'appellata delle Controparte_1
- 8 -
spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 29/4/2025, sentenza resa ai sensi dell'art
281 sexies cpc.
Il
Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
- 9 -