Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4797/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4797/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Franco Cardiello, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Roberto De simone, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 17.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2022 [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 26.10.1985 (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 3.8.2011 in Altavilla Silentina con Controparte_1
1
[nato a [...] in data [...] (CF. )] e che C.F._2 dalla loro unione erano nate le figlie (03.12.2012) e (30.3.2017), Per_1 Per_2 chiedeva di pronunciare la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione dei tempi di permanenza delle minori con il padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro
300,00 per ciascuna figlia oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 300,00 per il suo mantenimento. si costituiva con comparsa del 10.10.2022 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale. Chiedeva altresì: 1) l'addebito della separazione alla ricorrente;
2) l'affidamento congiunto delle figlie minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale;
3) la regolamentazione dei tempi di permanenza delle minori con la madre.
I coniugi venivano sentiti alla udienza presidenziale del 11.10.2022 e alla udienza del 22.11.2022 veniva effettuato l'ascolto della figlia minore . Per_1
Con ordinanza del 22.11.2022 il Presidente delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva.
Alla udienza del giorno 17.10.2024, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e le repliche.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi
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dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Il resistente ha proposto domanda di addebito della separazione allegando che l'irreversibilità della crisi matrimoniale era stata causata dall'abbandono del tetto coniugale posto in essere dalla ricorrente.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
In particolare, va rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis: non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI,
27/06/2013, n. 16285).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di addebito proposta dal resistente non
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può trovare accoglimento atteso che dalla stessa ricostruzione dei fatti fornita dall alla udienza presidenziale emerge la carenza del nesso causale posto CP_1 che lo stesso resistente ha ammesso che la si è allontanata dalla casa Pt_1 familiare quando la crisi coniugale era ormai già da tempo in atto (“È vero che mia moglie è andata via di casa a marzo 2022 con le nostre due figlie. Lei è andata via perché io mi lamentavo continuamente della sua assenza come madre e come moglie, lei lavorava solo e quando era a casa era sempre con un telefono in mano” cfr. verb. ud. del giorno 11.10.2022).
C) Dal matrimonio sono nate le figlie minori (03.12.2012) e Per_1 Per_2
(30.3.2017).
Il Collegio ritiene in primo luogo di dover confermare il collocamento delle minori presso la madre disposto in sede presidenziale all'esito dell'ascolto della primogenita (cfr. verb. ud. del 22.11.2022), che aveva chiaramente Per_1 manifestato la propria preferenza per la coabitazione con la madre. Tale situazione si è ormai positivamente consolidata negli ultimi due anni e non sono emersi elementi tali da indurre ad una diversa collocazione delle minori.
Va poi confermato l'affido congiunto delle due minori non essendo emersi in corso di causa indici di inidoneità genitoriale a carico delle parti.
I tempi di permanenza delle minori presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se a fine settimana alternati le minori dal venerdì alle ore 18:00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 10:00 alla residenza materna in periodo non scolastico); nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, il padre potrà tenere con se le minori il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 10:00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 10:00 alla residenza materna in periodo non scolastico); durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio
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dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto – la festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
D) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che : 1) la ricorrente, di anni 39, ha riferito in sede presidenziale di lavorare saltuariamente come parrucchiera percependo circa
100,00 euro a settimana;
vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di 340,00 euro mensili;
ha un indicatore ISEE inferiore ai 3.00,00 euro (cfr. ISEE 2024 e 2023 in atti); 2) il resistente, di anni 46, lavora come elettrauto;
aveva riferito alla udienza presidenziale di guadagnare circa
15.000,00 annui;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito netto di
5.668,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito netto di 6.183,00 euro;
per l'anno di imposta 2021 un reddito netto di 7.675,00 euro;
è proprietario esclusivo della casa familiare nella quale è rimasto a vivere.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover ridurre a decorrere dalla presente pronuncia
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ad euro 200,00 per minore l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre tenuto conto del peggioramento della sua situazione reddituale e degli ampi tempi di permanenza delle minori presso di lui.
Le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori dovranno essere divise al 50% tra i genitori.
E) In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.
“circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
Va poi ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei
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redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021, n. 12329).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio si ritiene di dover revocare – con decorrenza dalla presente pronuncia - l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente (euro 100,00) atteso il comprovato peggioramento della situazione reddituale del resistente e considerata la capacità lavorativa specifica della
(parrucchiera). Pt_1
F) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 26.10.1985 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
ID (Sa) in data 19.10.1952 (CF. )]; C.F._2
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- affida le minori (03.12.2012) e (30.3.2017) congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle
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minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- i tempi di permanenza delle minori presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se a fine settimana alternati le minori dal venerdì alle ore 18:00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 10:00 alla residenza materna in periodo non scolastico); nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, il padre potrà tenere con se le minori il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 10:00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 10:00 alla residenza materna in periodo non scolastico); durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto – la festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi euro 400,00
(200,00 per figlia) - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat - l'assegno di mantenimento per le due figlie minori che il sig. dovrà versare Controparte_1 entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
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- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie minori purché previamente concordate o documentate ed urgenti;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Altavilla Silentina per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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