CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
NO PE CO, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2586/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764940000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007626214000 SANZIONE PECUN 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026797756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160005277438000 IRAP 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013315769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160034378754000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001409126000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170034270975000 REGISTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691467000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015920711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza, della Camera di Commercio e della Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 03420239003764940000 notificata in data 3.10.2023, con cui si chiede il pagamento delle somme oggetto dei seguenti atti:
1) cartella n. 03420150007626214000 presumibilmente notificata il 26/05/2015 relative a sanzioni pecuniarie ex D.P.R. 29/9/1973 n. 602;
2) cartella n. 03420150026797756000 presumibilmente notificata il 16/02/2016 relativa a tasse automobilistiche;
3) cartella n. 03420160005277438000 presumibilmente notificata il 22/04/2016 relativa ad IRAP, interessi e sanzioni;
4) cartella n. 03420160013315769000 presumibilmente notificata il 04/08/2016 relativa a diritto annuale
Camera di Commercio;
5) cartella n. 03420160034378754000 presumibilmente notificata il 05/12/2016 relativa ad I.V.A., interessi e sanzioni;
6) cartella n. 03420170001409126000 presumibilmente notificata il 26/04/2017 relativa ad imposte di registro, interessi e sanzioni;
7) cartella n. 03420170034270975000 presumibilmente notificata il 10/04/2018 relativa ad imposta di registro, interessi e sanzioni;
8) cartella n. 03420180011691467000 presumibilmente notificata il 31/12/2018 relativa ad I.V.A., interessi e sanzioni;
9) cartella n. 03420180011691568000 presumibilmente notificata il 31/12/2018 relativa a tasse automobilistiche;
10) cartella n. 03420200015920711000, presumibilmente notificata il 09/03/2022, relativa a tasse automobilistiche;
11) avviso di accertamento n. TD3010203691/2014 presumibilmente notificato il 23/12/2014 relativo ad IVA,
IRPEF, IRAP interessi e sanzioni;
12) avviso di accertamento n. TD3010603256/2015 presumibilmente notificato il 29/12/2015 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
13) avviso di accertamento n. TD3010600276/2016 presumibilmente notificato il 28/04/2016 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
14) avviso di accertamento n. TD3010600364/2016 presumibilmente notificato il 28/04/2016 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi, sanzioni;
15) avviso di accertamento n. TD3010303793/2017 presumibilmente notificato il 28/12/2017 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
16) intimazione di pagamento n. TD3IPPD001592020, presumibilmente notificata il 27/05/2021 (successiva all'avviso di accertamento n. TD3010603256/2015), relativa ad IVA, IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni.
In particolare, il contribuente ha dedotto che la ditta “Società_1 ”, per come risulterebbe dalla documentazione prodotta (verbale di verifica della Guardia di Finanza e sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1148/20 del 22.12.2020), sarebbe stata gestita di fatto da Nominativo_1 e, quindi, nessuna pretesa creditoria potrebbe accamparsi nei confronti dell'odierno ricorrente;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle pretese creditorie;
la carenza di motivazione, anche sotto il profilo dei criteri di calcolo degli interessi.
In data 19.3.2024 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.3.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2.5.2024 la Camera di Commercio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato un intestatario formale della ditta “Società_1” e che la stessa in realtà sarebbe stata gestita di fatto da Nominativo_1, non facendo venir meno gli obblighi fiscali incombenti sull'imprenditore e quindi sul contribuente, non avrebbe alcuna ricaduta ai fini che qui interessano (lo stesso Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1148/20 del 22.12.2020, ha condannato il ricorrente per i reati fiscali, pur riconoscendolo un mero intestatario formale della ditta).
Parimenti infondata è la seconda doglianza.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'agente della riscossione ha notificato i seguenti atti:
cartella n. 03420150007626214000 (in data 26 maggio 2015) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420150026797756000 (in data 5 febbraio 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420160005277438000 (in data 22 aprile 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420160013315769000 (in data 27 luglio 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420160034378754000 (in data 5 dicembre 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420170001409126000 (in data 26 aprile 2017) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420170034270975000 (in data 10 aprile 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420180011691467000 (in data 7 dicembre 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo tre tentativi infruttuosi ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420180011691568000 (in data 31 dicembre 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo due tentativi infruttuosi, in assenza del contribuente e delle persone di cui all'art 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione in plico chiuso e sigillato dell'avviso di deposito, provvedendo successivamente ad inviare al contribuente raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420200015920711000 (in data 9 marzo 2022) a mezzo del servizio postale (cartella impugnata davanti a Codesta Corte RGR 4684/2022).
Risulta altresì che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Controlli, ha provveduto alla notifica dei seguenti atti:
avviso di accertamento n. 63415012164087004000 -TD3010203691/2014 (in data 23 dicembre 2014);
avviso di accertamento n. 63416013169201004000 - TD3010603256/2015 (in data 29 dicembre 2015);
avviso di accertamento n. 63416013279860004000 - TD3010600276/2016 (in data 28 aprile 2016); avviso di accertamento n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016 (in data 28 aprile 2016); avviso di accertamento n. 63418015112883002000 - TD3010303793/2017 (in data 28 dicembre 2017);
avviso di accertamento n. 63421017108714001000 - TD3IPPD001592020 (in data 27 maggio 2021).
Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che l'agente della riscossione, dopo aver notificato le cartelle di pagamento sopra richiamate, ha provveduto alla notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
a) avviso di intimazione nn. 03420189004695942000 (il 30 settembre 2018), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420160034378754000, 03420170001409126000 nonché gli avvisi di accertamento nn.
63415012164087004000 - TD3010203691/2014, 63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n.
63416013279860004000 - TD3010600276/2016 e n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016;
b) avviso di intimazione n. 03420199014580007000 (il 13 febbraio 2020), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420160034378754000, 03420170001409126000, 03420170034270975000, 03420180011691467000,
03420180011691568000, 03420200015920711000 nonché gli avvisi di accertamento nn.
63415012164087004000 - TD3010203691/2014, 63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n.
63416013279860004000 - TD3010600276/2016, n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016, n.
63418015112883002000 - TD3010303793/2017, n. 63421017108714001000;
c) avviso di intimazione n. 03420229000471242000 (il 27 maggio 2022), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420170001409126000, 03420170034270975000, 03420180011691467000, 03420180011691568000 nonché gli avvisi di accertamento nn. 63415012164087004000 - TD3010203691/2014),
63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n. 63416013279860004000 - TD3010600276/2016, n.
63416013297737002000 - TD3010600364/2016, n. 63418015112883002000 - TD3010303793/2017, n.
63421017108714001000. Successivamente (in data 3.10.2023) è stato notificato l'avviso di intimazione oggetto di impugnazione n.
03420239003764940000, concernente tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento sopra richiamati.
Nessuna prescrizione, quindi, si è verificata nel caso di specie.
Quanto alla regolarità delle notifiche effettuate a mezzo posta, si osserva che, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10).
Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le notifiche oggetto di contestazione sono state effettuate a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Nessun pregio, infine, merita la doglianza relativa alla carenza di motivazione, sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
L'atto impugnato, infatti, indica l'importo, la natura e l'anno di riferimento delle imposte dovute.
Altre indicazioni non devono essere contenute nell'intimazione di pagamento, essendo state esplicitate negli atti presupposti, come visto regolarmente notificati al ricorrente.
Questi, quindi, ha avuto la possibilità di esporre le ragioni a sua difesa con la notifica degli atti presupposti.
Con riferimento poi agli interessi, deve rilevarsi che è sufficiente che l'intimazione di pagamento contenga l'indicazione dei limiti temporali di riferimento della pretesa creditoria, in quanto il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4376/17 del 21.02.2017, ha statuito che la cartella di pagamento (ma il principio può essere esteso all'intimazione di pagamento) è valida anche senza il calcolo degli interessi di mora, affermando che questi ultimi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo qualora - per come indicato nelle cartelle di pagamento secondo il modello approvato ex art. 25 citato - il pagamento non sia eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al citato art. 30 che detta i contenuti di calcolo degli interessi di mora, fornisce una motivazione chiara dell'atto, richiamando gli atti normativi conoscibili dal destinatario dell'atto, anche relativamente all'aliquota applicabile.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
in euro 1.400,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza;
in euro 400,00 oltre accessori di legge in favore sia della Regione Calabria sia della Camera di Commercio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
NO PE CO, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2586/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003764940000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007626214000 SANZIONE PECUN 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150026797756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160005277438000 IRAP 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013315769000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160034378754000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001409126000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170034270975000 REGISTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691467000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011691568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015920711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203691/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010603256/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600276/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010600364/2016 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010303793/2017 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPPD001592020 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza, della Camera di Commercio e della Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 03420239003764940000 notificata in data 3.10.2023, con cui si chiede il pagamento delle somme oggetto dei seguenti atti:
1) cartella n. 03420150007626214000 presumibilmente notificata il 26/05/2015 relative a sanzioni pecuniarie ex D.P.R. 29/9/1973 n. 602;
2) cartella n. 03420150026797756000 presumibilmente notificata il 16/02/2016 relativa a tasse automobilistiche;
3) cartella n. 03420160005277438000 presumibilmente notificata il 22/04/2016 relativa ad IRAP, interessi e sanzioni;
4) cartella n. 03420160013315769000 presumibilmente notificata il 04/08/2016 relativa a diritto annuale
Camera di Commercio;
5) cartella n. 03420160034378754000 presumibilmente notificata il 05/12/2016 relativa ad I.V.A., interessi e sanzioni;
6) cartella n. 03420170001409126000 presumibilmente notificata il 26/04/2017 relativa ad imposte di registro, interessi e sanzioni;
7) cartella n. 03420170034270975000 presumibilmente notificata il 10/04/2018 relativa ad imposta di registro, interessi e sanzioni;
8) cartella n. 03420180011691467000 presumibilmente notificata il 31/12/2018 relativa ad I.V.A., interessi e sanzioni;
9) cartella n. 03420180011691568000 presumibilmente notificata il 31/12/2018 relativa a tasse automobilistiche;
10) cartella n. 03420200015920711000, presumibilmente notificata il 09/03/2022, relativa a tasse automobilistiche;
11) avviso di accertamento n. TD3010203691/2014 presumibilmente notificato il 23/12/2014 relativo ad IVA,
IRPEF, IRAP interessi e sanzioni;
12) avviso di accertamento n. TD3010603256/2015 presumibilmente notificato il 29/12/2015 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
13) avviso di accertamento n. TD3010600276/2016 presumibilmente notificato il 28/04/2016 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
14) avviso di accertamento n. TD3010600364/2016 presumibilmente notificato il 28/04/2016 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi, sanzioni;
15) avviso di accertamento n. TD3010303793/2017 presumibilmente notificato il 28/12/2017 relativo ad IVA,
IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni;
16) intimazione di pagamento n. TD3IPPD001592020, presumibilmente notificata il 27/05/2021 (successiva all'avviso di accertamento n. TD3010603256/2015), relativa ad IVA, IRAP, IRPEF, interessi e sanzioni.
In particolare, il contribuente ha dedotto che la ditta “Società_1 ”, per come risulterebbe dalla documentazione prodotta (verbale di verifica della Guardia di Finanza e sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1148/20 del 22.12.2020), sarebbe stata gestita di fatto da Nominativo_1 e, quindi, nessuna pretesa creditoria potrebbe accamparsi nei confronti dell'odierno ricorrente;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle pretese creditorie;
la carenza di motivazione, anche sotto il profilo dei criteri di calcolo degli interessi.
In data 19.3.2024 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.3.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2.5.2024 la Camera di Commercio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato un intestatario formale della ditta “Società_1” e che la stessa in realtà sarebbe stata gestita di fatto da Nominativo_1, non facendo venir meno gli obblighi fiscali incombenti sull'imprenditore e quindi sul contribuente, non avrebbe alcuna ricaduta ai fini che qui interessano (lo stesso Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1148/20 del 22.12.2020, ha condannato il ricorrente per i reati fiscali, pur riconoscendolo un mero intestatario formale della ditta).
Parimenti infondata è la seconda doglianza.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'agente della riscossione ha notificato i seguenti atti:
cartella n. 03420150007626214000 (in data 26 maggio 2015) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420150026797756000 (in data 5 febbraio 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420160005277438000 (in data 22 aprile 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420160013315769000 (in data 27 luglio 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420160034378754000 (in data 5 dicembre 2016) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420170001409126000 (in data 26 aprile 2017) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420170034270975000 (in data 10 aprile 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo un tentativo infruttuoso, in assenza del destinatario, la consegnava in busta chiusa e sigillata a Nominativo_2, che si qualificava moglie, provvedendo successivamente ad informare il contribuente della consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
cartella n. 03420180011691467000 (in data 7 dicembre 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo tre tentativi infruttuosi ed in assenza del destinatario e delle atre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione, provvedendo successivamente ad informare il contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420180011691568000 (in data 31 dicembre 2018) a mezzo Ufficiale della Riscossione che, dopo due tentativi infruttuosi, in assenza del contribuente e delle persone di cui all'art 139 c.p.c., provvedeva al deposito in comune ed all'affissione alla porta dell'abitazione in plico chiuso e sigillato dell'avviso di deposito, provvedendo successivamente ad inviare al contribuente raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e dell'affissione;
cartella n. 03420200015920711000 (in data 9 marzo 2022) a mezzo del servizio postale (cartella impugnata davanti a Codesta Corte RGR 4684/2022).
Risulta altresì che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio Controlli, ha provveduto alla notifica dei seguenti atti:
avviso di accertamento n. 63415012164087004000 -TD3010203691/2014 (in data 23 dicembre 2014);
avviso di accertamento n. 63416013169201004000 - TD3010603256/2015 (in data 29 dicembre 2015);
avviso di accertamento n. 63416013279860004000 - TD3010600276/2016 (in data 28 aprile 2016); avviso di accertamento n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016 (in data 28 aprile 2016); avviso di accertamento n. 63418015112883002000 - TD3010303793/2017 (in data 28 dicembre 2017);
avviso di accertamento n. 63421017108714001000 - TD3IPPD001592020 (in data 27 maggio 2021).
Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che l'agente della riscossione, dopo aver notificato le cartelle di pagamento sopra richiamate, ha provveduto alla notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
a) avviso di intimazione nn. 03420189004695942000 (il 30 settembre 2018), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420160034378754000, 03420170001409126000 nonché gli avvisi di accertamento nn.
63415012164087004000 - TD3010203691/2014, 63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n.
63416013279860004000 - TD3010600276/2016 e n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016;
b) avviso di intimazione n. 03420199014580007000 (il 13 febbraio 2020), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420160034378754000, 03420170001409126000, 03420170034270975000, 03420180011691467000,
03420180011691568000, 03420200015920711000 nonché gli avvisi di accertamento nn.
63415012164087004000 - TD3010203691/2014, 63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n.
63416013279860004000 - TD3010600276/2016, n. 63416013297737002000 - TD3010600364/2016, n.
63418015112883002000 - TD3010303793/2017, n. 63421017108714001000;
c) avviso di intimazione n. 03420229000471242000 (il 27 maggio 2022), riguardante le cartelle nn.
03420150007626214000, 03420150026797756000, 03420160005277438000, 03420160013315769000,
03420170001409126000, 03420170034270975000, 03420180011691467000, 03420180011691568000 nonché gli avvisi di accertamento nn. 63415012164087004000 - TD3010203691/2014),
63416013169201004000 - TD3010603256/2015, n. 63416013279860004000 - TD3010600276/2016, n.
63416013297737002000 - TD3010600364/2016, n. 63418015112883002000 - TD3010303793/2017, n.
63421017108714001000. Successivamente (in data 3.10.2023) è stato notificato l'avviso di intimazione oggetto di impugnazione n.
03420239003764940000, concernente tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento sopra richiamati.
Nessuna prescrizione, quindi, si è verificata nel caso di specie.
Quanto alla regolarità delle notifiche effettuate a mezzo posta, si osserva che, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa alla raccomandata
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. in termini, Cass.
n. 15315/2014).
La Suprema Corte ha precisato altresì che “la legge n. 890/1982 (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonché "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica ex art. 149 c.p.c. eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento)" (cfr. Cass. 9111/12).
Sulla stessa scia si è posta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla parte resistente, intervenuta con specifico riguardo alla disposizione normativa di cui all'art. 26 DPR 602/73 (cfr.
Cass. 15984/10).
Dai suddetti principi giurisprudenziali discende che l'art. 26 DPR 602/73 costituisce una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile in tema di notifica, prevedendo - nel caso in cui il concessionario ricorra al servizio postale - che la notifica vada considerata effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza necessità di redigere alcuna relata di notifica.
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le notifiche oggetto di contestazione sono state effettuate a mezzo posta nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73.
Nessun pregio, infine, merita la doglianza relativa alla carenza di motivazione, sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
L'atto impugnato, infatti, indica l'importo, la natura e l'anno di riferimento delle imposte dovute.
Altre indicazioni non devono essere contenute nell'intimazione di pagamento, essendo state esplicitate negli atti presupposti, come visto regolarmente notificati al ricorrente.
Questi, quindi, ha avuto la possibilità di esporre le ragioni a sua difesa con la notifica degli atti presupposti.
Con riferimento poi agli interessi, deve rilevarsi che è sufficiente che l'intimazione di pagamento contenga l'indicazione dei limiti temporali di riferimento della pretesa creditoria, in quanto il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4376/17 del 21.02.2017, ha statuito che la cartella di pagamento (ma il principio può essere esteso all'intimazione di pagamento) è valida anche senza il calcolo degli interessi di mora, affermando che questi ultimi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo qualora - per come indicato nelle cartelle di pagamento secondo il modello approvato ex art. 25 citato - il pagamento non sia eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al citato art. 30 che detta i contenuti di calcolo degli interessi di mora, fornisce una motivazione chiara dell'atto, richiamando gli atti normativi conoscibili dal destinatario dell'atto, anche relativamente all'aliquota applicabile.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
in euro 1.400,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli di Cosenza;
in euro 400,00 oltre accessori di legge in favore sia della Regione Calabria sia della Camera di Commercio.