Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2021, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso e Mario Libertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Verona, piazza Brà, n. 1;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63.
nei confronti
Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del “Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” con gli allegati, approvato dal Comune di Verona con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 marzo 2021, anch'essa impugnata, la cui approvazione è stata resa nota con p.e.c del 4.5.2021;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30 marzo 2021, resa nota con p.e.c. del 4.5.2021, recante approvazione delle tariffe, ivi compresi gli allegati e, segnatamente, l'Allegato C “Coefficienti e tariffe OSAP”;
- della nota n. 06.03/000008/2021 (prot. 128978PG del 19.4.2021), trasmessa via p.e.c. il 4.5.2021, con la quale il SUAP del Comune di Verona ha comunicato a tutti i Gestori l'approvazione del Regolamento e delle tariffe;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ove lesivo per la ricorrente, ivi compresa, occorrendo, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 gennaio 2021 recante istituzione del Canone Unico Patrimoniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. NI De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Vodafone Italia S.p.A. ha impugnato gli atti, in epigrafe dettagliati, con cui il Comune di Verona ha approvato il Regolamento sul canone patrimoniale di concessione ed ha altresì approvato le relative tariffe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con atto depositato in data 3 settembre 2025, la ricorrente società ha rilevato che il Comune intimato in data 7.7.2025 ha depositato numerosi documenti, tra cui il Regolamento impugnato, il quale risulta nel frattempo modificato nel 2023; rimarcando, poi, con memoria difensiva del 25.7.2025, la mancata adozione di atti applicativi e di richieste di pagamento nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., in dipendenza degli atti impugnati. Ciò premesso la società ha soggiunto “ che le sopravvenute modifiche agli atti impugnati e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Comunale determinano il venir meno dell’interesse della ricorrente alla coltivazione del giudizio, non residuando più utilità concreta e attuale alla decisione ”.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione resa da parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) del c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Tenuto conto dell’esito del giudizio e dell’iter processuale, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI NI, Presidente
NI De FA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De FA | SI NI |
IL SEGRETARIO