Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 348
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa specificazione degli atti impugnati

    Il ricorso deve indicare a pena di inammissibilità gli estremi dell'atto impugnato. Il contribuente non ha specificato quali cartelle contestasse, rendendo il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Anche se il ricorso fosse ammissibile, sarebbe infondato poiché l'agente della riscossione ha documentato la notifica delle cartelle e dei successivi atti di intimazione. Inoltre, non vi è obbligo di esibizione delle cartelle in giudizio a pena di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 348
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 348
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo