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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6151/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castell'Umberto - Via Garibaldi 98078 Castell'Umberto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952016003110588200 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016267012000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019560609000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190009843809000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007267583000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520239004532114000 notificata in data 5/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 5.682,73, di cui contestava la pretesa di € 634,79 asseritamente a titolo di “bollo auto 2012 –
2013 – 2014 – 2017 e tari 2015”. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle”; “prescrizione e/o decadenza”.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, incompetenza territoriale, difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione, avvenuta notifica delle cartelle e di successive intimazioni.
Non si costituiva il comune di Castell'Umberto.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato. Nella specie l'intimazione risulta emessa sul presupposto di 7 cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di € 5.682,73. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 634,79 asseritamente a titolo di bollo auto e tari, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, peraltro, sarebbe comunque infondato, dal momento che l'agente della riscossione ha documentato la notifica di cartelle e successivi atti di intimazione.
Nessuna norma, poi, prevede l'obbligo di “esibizione” delle cartelle in giudizio, tanto meno a pena di nullità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
€ 240,00 oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in e
240,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituiti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6151/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castell'Umberto - Via Garibaldi 98078 Castell'Umberto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239004532114000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952016003110588200 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016267012000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019560609000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190009843809000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200007267583000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520239004532114000 notificata in data 5/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 5.682,73, di cui contestava la pretesa di € 634,79 asseritamente a titolo di “bollo auto 2012 –
2013 – 2014 – 2017 e tari 2015”. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle”; “prescrizione e/o decadenza”.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, incompetenza territoriale, difetto di legittimazione passiva, insussistenza della prescrizione, avvenuta notifica delle cartelle e di successive intimazioni.
Non si costituiva il comune di Castell'Umberto.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato. Nella specie l'intimazione risulta emessa sul presupposto di 7 cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di € 5.682,73. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 634,79 asseritamente a titolo di bollo auto e tari, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, peraltro, sarebbe comunque infondato, dal momento che l'agente della riscossione ha documentato la notifica di cartelle e successivi atti di intimazione.
Nessuna norma, poi, prevede l'obbligo di “esibizione” delle cartelle in giudizio, tanto meno a pena di nullità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
€ 240,00 oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in e
240,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei resistenti costituiti.