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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
NA TR all'udienza del giorno 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2022/2022 R.G. vertente
fra
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...]2, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Natascia Scelfo (c.f. ) e dall' Avv. Antonio Vito Vertone C.F._2
RICORRENTE
Per la società con sede in Melf (Pz), in Via Foggia 16, Controparte_1
(p.iva ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.t Vincenzo Casorelli e Carmelo Curcio.
[...]
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.07.1982 fino al Controparte_3
31.12.2012, ultimo giorno lavorativo prima della quiescenza avendo maturato i requisiti pensionistici a far data dal 01.01.2013; di aver svolto durante tutto il proprio rapporto di lavoro, in particolare dal gennaio 2003 e sino alla quiescenza lavorativa del dicembre 2012, la propria attività di operatore di esercizio (autista di autobus, matricola aziendale n. 28, parametro 183) presso la sede residenziale lavorativa aziendale di Rionero in Vulture –PZ- con turno di servizio fisso in TE, svolgendo il servizio urbano, turnazione espletata con una prestazione lavorativa suddivisa in giorni 6 settimanali;
Il turno di servizio urbano svolto in TE dal sig. dal gennaio 2008 e fino al 19 ottobre 2010 era così organizzato: Parte_1
- Prima corsa dalle ore 6.45 alle ore 8.30 = - Seconda corsa dalle ore 8.30 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40 = - Terza corsa dalle ore 10.40 alle ore 11.30 = - Quarta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.20 – pausa 10 minuti = - Quinta corsa dalle ore 12.30 alle ore 13.00
(il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) – pausa 30 minuti = - Quinta corsa Bis dalle ore 13.30 alle ore 15.20 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) = - Quinta corsa Ter dalle ore 12.30 alle ore 15.20 (mercoledì e sabato) – Sosta dalle ore 15.20 alle ore 16.10= - Sesta corsa dalle ore
16.10 alle ore 17.35 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì; che il turno di servizio, invece, dal
20 Ottobre 2020 fino alla data della quiescenza lavorativa, per lo svolgimento del servizio urbano di TE era così articolato: - Prima corsa dalle ore 6.45 alle ore 8.30= - Seconda corsa dalle ore 8.30 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40= - Terza corsa dalle ore
10.40 alle ore 11.30= - Quarta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.30= - Quinta corsa dalle ore
12.30 alle ore 13.00 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) – pausa 30 minuti= - Quinta corsa
Bis dalle ore 13.30 alle ore 15.20 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì)= - Quinta corsa Ter dalle ore 12.30 alle ore 15.20 (mercoledì e sabato) – Sosta dalle ore 15.20 alle ore 16.10= -
Sesta corsa dalle ore 16.10 alle ore 17.35 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì)= 5) Il turno di servizio svolto durante il periodo c.d. estivo (da luglio ad agosto negli anni dal 2008 al 2012 – allegato n. 5), per lo svolgimento del servizio urbano di TE era così articolato: - Prima corsa dalle ore 6.15 alle ore 7.15= - Seconda corsa dalle ore 7.15 alle ore 8.20= - Terza corsa dalle ore 8.20 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40= - Quarta corsa dalle ore
10.40 alle ore 11.30= - Quinta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.30= - Sesta corsa dalle ore
12.30 alle ore 13.30= ; che durante lo svolgimento del servizio Urbano, con turnazione fissa, ha svolto numerose ore di lavoro straordinario, solo parzialmente riconosciute in busta paga;
ha altresì maturato il diritto a percepire il c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196 e s.m., mai riconosciutogli, del valore giornaliero di €uro 3,30532
2 Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, il ricorrente adiva il Tribunale
e domandava di 1. Accertare e dichiarare intervenuto tra le parti un unico rapporto di lavoro subordinato, con svolgimento delle mansioni di operatore d'esercizio par. 183 CCNL di categoria Autoferrotranvieri, con sede lavorativa in Rionero in Vulture ed attività svolta integralmente presso il Comune di TE per lo svolgimento del Servizio Urbano, almeno dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, con un turno fisso;
2. Accertare e dichiarare intervenuto nel rapporto di lavoro tra le parti, il diritto in capo al sig. di Parte_1 vedersi riconosce per il periodo lavorativo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012
l'indennità c.d. “concorso pasti” per l'importo di €uro 4.091,99, oltre le differenze retributive per il lavoro straordinario effettivamente svolto e soltanto parzialmente riconosciuto in busta paga per €uro 18.181,87, per un totale di differenze retributive non corrisposte ammontante ad
€uro 22.273,86, ovvero della somma diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. In conseguenza condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento della somma di €uro 22.273,86, quali differenze retributive e mancato pagamento di indennità contrattualmente previste e per lavoro straordinario per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma anche ai sensi dell'art 2099
c.c. e/o 432 cpc o che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4. In ulteriore conseguenza Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, alla rideterminazione della differenza su imponibile del T.F.R. del ricorrente per la €uro somma di € 22.273,86, ovvero della somma diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia;
5. Con vittoria di compensi professionali, maggiorati di spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Si costituiva la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione della causa ad istruttoria già esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza.
3 2. La domanda non merita accoglimento
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
Il lavoratore, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.07.1982 fino al 31.12.2012, e di aver maturato spettanze retributive Controparte_3 non corrisposte per le ore di straordinario eseguite, nonché a titolo di c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196
In relazione alla prima domanda è noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, essendo i testi limitatisi a confermare in maniera molto generica i vari capitoli di
4 prova. Va rigettata altresì, per difetto di prova, l'ulteriore domanda volta al riconoscimento di c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive della controversia
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 20.7.2022, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NA TR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
NA TR all'udienza del giorno 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2022/2022 R.G. vertente
fra
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...]2, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Natascia Scelfo (c.f. ) e dall' Avv. Antonio Vito Vertone C.F._2
RICORRENTE
Per la società con sede in Melf (Pz), in Via Foggia 16, Controparte_1
(p.iva ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.t Vincenzo Casorelli e Carmelo Curcio.
[...]
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.07.1982 fino al Controparte_3
31.12.2012, ultimo giorno lavorativo prima della quiescenza avendo maturato i requisiti pensionistici a far data dal 01.01.2013; di aver svolto durante tutto il proprio rapporto di lavoro, in particolare dal gennaio 2003 e sino alla quiescenza lavorativa del dicembre 2012, la propria attività di operatore di esercizio (autista di autobus, matricola aziendale n. 28, parametro 183) presso la sede residenziale lavorativa aziendale di Rionero in Vulture –PZ- con turno di servizio fisso in TE, svolgendo il servizio urbano, turnazione espletata con una prestazione lavorativa suddivisa in giorni 6 settimanali;
Il turno di servizio urbano svolto in TE dal sig. dal gennaio 2008 e fino al 19 ottobre 2010 era così organizzato: Parte_1
- Prima corsa dalle ore 6.45 alle ore 8.30 = - Seconda corsa dalle ore 8.30 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40 = - Terza corsa dalle ore 10.40 alle ore 11.30 = - Quarta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.20 – pausa 10 minuti = - Quinta corsa dalle ore 12.30 alle ore 13.00
(il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) – pausa 30 minuti = - Quinta corsa Bis dalle ore 13.30 alle ore 15.20 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) = - Quinta corsa Ter dalle ore 12.30 alle ore 15.20 (mercoledì e sabato) – Sosta dalle ore 15.20 alle ore 16.10= - Sesta corsa dalle ore
16.10 alle ore 17.35 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì; che il turno di servizio, invece, dal
20 Ottobre 2020 fino alla data della quiescenza lavorativa, per lo svolgimento del servizio urbano di TE era così articolato: - Prima corsa dalle ore 6.45 alle ore 8.30= - Seconda corsa dalle ore 8.30 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40= - Terza corsa dalle ore
10.40 alle ore 11.30= - Quarta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.30= - Quinta corsa dalle ore
12.30 alle ore 13.00 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì) – pausa 30 minuti= - Quinta corsa
Bis dalle ore 13.30 alle ore 15.20 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì)= - Quinta corsa Ter dalle ore 12.30 alle ore 15.20 (mercoledì e sabato) – Sosta dalle ore 15.20 alle ore 16.10= -
Sesta corsa dalle ore 16.10 alle ore 17.35 (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì)= 5) Il turno di servizio svolto durante il periodo c.d. estivo (da luglio ad agosto negli anni dal 2008 al 2012 – allegato n. 5), per lo svolgimento del servizio urbano di TE era così articolato: - Prima corsa dalle ore 6.15 alle ore 7.15= - Seconda corsa dalle ore 7.15 alle ore 8.20= - Terza corsa dalle ore 8.20 alle ore 9.20 – sosta dalle ore 9.20 alle ore 10.40= - Quarta corsa dalle ore
10.40 alle ore 11.30= - Quinta corsa dalle ore 11.30 alle ore 12.30= - Sesta corsa dalle ore
12.30 alle ore 13.30= ; che durante lo svolgimento del servizio Urbano, con turnazione fissa, ha svolto numerose ore di lavoro straordinario, solo parzialmente riconosciute in busta paga;
ha altresì maturato il diritto a percepire il c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196 e s.m., mai riconosciutogli, del valore giornaliero di €uro 3,30532
2 Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, il ricorrente adiva il Tribunale
e domandava di 1. Accertare e dichiarare intervenuto tra le parti un unico rapporto di lavoro subordinato, con svolgimento delle mansioni di operatore d'esercizio par. 183 CCNL di categoria Autoferrotranvieri, con sede lavorativa in Rionero in Vulture ed attività svolta integralmente presso il Comune di TE per lo svolgimento del Servizio Urbano, almeno dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, con un turno fisso;
2. Accertare e dichiarare intervenuto nel rapporto di lavoro tra le parti, il diritto in capo al sig. di Parte_1 vedersi riconosce per il periodo lavorativo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012
l'indennità c.d. “concorso pasti” per l'importo di €uro 4.091,99, oltre le differenze retributive per il lavoro straordinario effettivamente svolto e soltanto parzialmente riconosciuto in busta paga per €uro 18.181,87, per un totale di differenze retributive non corrisposte ammontante ad
€uro 22.273,86, ovvero della somma diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. In conseguenza condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento della somma di €uro 22.273,86, quali differenze retributive e mancato pagamento di indennità contrattualmente previste e per lavoro straordinario per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma anche ai sensi dell'art 2099
c.c. e/o 432 cpc o che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4. In ulteriore conseguenza Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, alla rideterminazione della differenza su imponibile del T.F.R. del ricorrente per la €uro somma di € 22.273,86, ovvero della somma diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia;
5. Con vittoria di compensi professionali, maggiorati di spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Si costituiva la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione della causa ad istruttoria già esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza.
3 2. La domanda non merita accoglimento
In via preliminare vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, in quanto disattese dalla documentazione in atti.
Il lavoratore, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.07.1982 fino al 31.12.2012, e di aver maturato spettanze retributive Controparte_3 non corrisposte per le ore di straordinario eseguite, nonché a titolo di c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196
In relazione alla prima domanda è noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, essendo i testi limitatisi a confermare in maniera molto generica i vari capitoli di
4 prova. Va rigettata altresì, per difetto di prova, l'ulteriore domanda volta al riconoscimento di c.d. “concorso pasti” ex art. 21/B CCNL 23.07.196.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive della controversia
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 20.7.2022, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NA TR
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