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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
Sezione Fallimentare Ufficio di AP
Il Tribunale di AP, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
IE OP Presidente
Francesco Paolo Feo Giudice
Livia De Gennaro Giudice del.
Letta l'istanza iscritta al n. 253 /25 R.G.PU., volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di soc. con sede in AP alla via Cupa San Pietro 17, c.f. Controparte_1
e p.iva iscritta al numero di REA presso la C.C.I.A.A. di AP ., P.IVA_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo la società resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, [le quali, dalle informazioni acquisite in via di ufficio in conformità degli artt. 40 comma 6 e 42 del nuovo CCII, in particolare dall'ultimo bilancio depositato, risultano superate]; considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII e lo stato di decozione è confermato dalla sostanziale irreperibilità della società;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società soc. con sede Controparte_1 in AP alla via Cupa San Pietro 17, c.f. e p.iva iscritta al numero di REA presso la P.IVA_1
C.C.I.A.A. di AP, in persona del legale rappresentante p.t., NOMINA
- Giudice Delegato la dottoressa _Livia De Gennaro
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII, curatore _dott. Controparte_2
, che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA ALTRESI'
Il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII),
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 29 gennaio 2026 ore 10.00 , ;
GN
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
06/11/2025 Il giudice est.
dr. Livia De Gennaro
Il Presidente
IE OP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
Sezione Fallimentare Ufficio di AP
Il Tribunale di AP, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
IE OP Presidente
Francesco Paolo Feo Giudice
Livia De Gennaro Giudice del.
Letta l'istanza iscritta al n. 253 /25 R.G.PU., volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di soc. con sede in AP alla via Cupa San Pietro 17, c.f. Controparte_1
e p.iva iscritta al numero di REA presso la C.C.I.A.A. di AP ., P.IVA_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, non avendo la società resistente, non costituitasi, contestato le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, [le quali, dalle informazioni acquisite in via di ufficio in conformità degli artt. 40 comma 6 e 42 del nuovo CCII, in particolare dall'ultimo bilancio depositato, risultano superate]; considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
ritenuto, infine, che il credito a base del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49 comma 5 del nuovo CCII e lo stato di decozione è confermato dalla sostanziale irreperibilità della società;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società soc. con sede Controparte_1 in AP alla via Cupa San Pietro 17, c.f. e p.iva iscritta al numero di REA presso la P.IVA_1
C.C.I.A.A. di AP, in persona del legale rappresentante p.t., NOMINA
- Giudice Delegato la dottoressa _Livia De Gennaro
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII, curatore _dott. Controparte_2
, che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis cc., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti,
ORDINA ALTRESI'
Il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 del CCII),
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 29 gennaio 2026 ore 10.00 , ;
GN
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. F e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. Att. Al cpc, ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti) nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
06/11/2025 Il giudice est.
dr. Livia De Gennaro
Il Presidente
IE OP