Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Sentenza 14 aprile 2022
Decreto cautelare 28 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/04/2022, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00599/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Cito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sava, via Regina Margherita, n. 23;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione prot. n. -OMISSIS- Area III Pat. del 3 agosto 2021, notificata in data 4 agosto 2021, a firma del Dirigente dell'Area III dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (per decorso triennio dalla revoca della patente di guida e dal giudicato sulle sentenze di condanna pronunciate a suo carico) in ragione del fatto che il ricorrente non ha acquisito la “necessaria riabilitazione ai sensi dell’art. 120 C.D.S., in relazione alle sentenze di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90, divenute irrevocabili in data 31.10.2001 e 12.05.2009”, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2021 e depositato il 7 novembre 2021 il ricorrente, già destinatario del provvedimento prot. -OMISSIS- del 21 settembre 1998 della Prefettura di Taranto di revoca del titolo di guida in conseguenza dell’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 4 disposta dal Tribunale di Taranto con decreto n. -OMISSIS- (decreto, quest’ultimo, revocato per venir meno del presupposto della pericolosità sociale dal medesimo Tribunale con decreto n. -OMISSIS-), ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione prot. n. -OMISSIS- Area III Pat. del 3 agosto 2021, notificata in data 4 agosto 2021, a firma del Dirigente dell'Area III dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, recante rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (per decorso triennio dalla revoca della patente di guida e dal giudicato sulle sentenze di condanna pronunciate a suo carico) in ragione del fatto che lo stesso non ha acquisito la “necessaria riabilitazione ai sensi dell’art. 120 C.D.S., in relazione alle sentenze di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90, divenute irrevocabili in data 31.10.2001 e 12.05.2009”, nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 120 e 219 del C.d.S. nonché eccesso di potere per difetto di presupposto di istruttoria e per travisamento.
2. In data 8 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto ed il Ministero dell'Interno.
3. Il 2 dicembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive insistendo per la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
4. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 722 del 23 dicembre 2021 “Premesso che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento ostativo al mancato decorso del triennio dalla revoca della misura di prevenzione (disposta il 15 Settembre 2020) e considerato che le esigenze cautelari del ricorrente (al quale il 21 Settembre 1998 la Prefettura di Taranto ha revocato la patente di guida a seguito dell’applicazione nei suoi confronti nel Giugno 1998 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, poi revocata dal Tribunale di Taranto con provvedimento del 15 Settembre 2020, destinatario altresì delle sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 divenute irrevocabili nel 2001 e nel 2009, per le quali ha espiato la pena) possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., tanto più che le questioni sottoposte all’attenzione del Collegio richiedono approfondimenti propri della fase di merito, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali - allo stato - non univoci in ordine alla necessità o meno della riabilitazione per il conseguimento di una nuova patente di guida, successivamente all’intervenuta revoca della stessa e dopo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)”, ha fissato ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., l’udienza pubblica di merito del 22 marzo 2022.
5. All’udienza pubblica di merito del 22 marzo 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In limine, è opportuno ribadire la sussistenza della giurisdizione dell’adito T.A.R..
Sul punto il Collegio - da un lato - richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati, come si può dedurre dall'art. 31 comma 3 c.p.a., per cui la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un'attività vincolata e che occorre infatti valutare il problema della giurisdizione a partire della natura della funzione esercitata dall'amministrazione; nel caso del rilascio del nulla osta della patente di guida, l'Amministrazione esercita un potere autoritativo, sebbene vincolato, diretto a tutelare in via primaria l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale” (cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 18.10.2021 n. 3115); pertanto, “l’Amministrazione con il provvedimento con cui dispone sull’istanza di rilascio di una nuova patente di guida (a seguito della disposta revoca) esercita un potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblicistico di prevenzione e tutela della comunità che incide su una posizione di interesse legittimo del privato” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 12 aprile 2021 n. 1178); e - dall’altro - osserva che (a ben vedere) sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta-osta al conseguimento di nuova patente di guida (una volta ottenuta dall’istante la riabilitazione penale).
Ne consegue che a fronte della natura autoritativa (e discrezionale) del potere che viene in rilievo allorquando il Prefetto decida sull’istanza di rilascio del nulla - osta della patente di guida, ai sensi dell’art.120 comma terzo del D. Lgs. n. 285/1992, sussiste la giurisdizione generale di legittimità di questo T.A.R..
2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
3. Con l’unico motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 219 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285), nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto di istruttoria e per travisamento nella parte in cui si è ritenuto che costituisse circostanza ostativa all’accoglimento dell’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida avanzata dal ricorrente il mancato ottenimento da parte di questi della riabilitazione in relazione alle sentenze di condanna pronunciate a suo carico per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 (divenute irrevocabili in data 31 ottobre 2001 e 12 maggio 2009). In particolare, sostiene parte ricorrente che il disposto dell’art. 120 comma 2 del Codice della Strada andrebbe interpretato nel senso che il decorso del tempo (e, segnatamente, il decorso di più di tre anni dalla applicazione delle misure di prevenzione, o di quella in passaggio in giudicato della sentenza di condanna) consentirebbe sempre il rilascio del nulla osta volto ad ottenere un nuovo titolo senza che sia necessario che intervenga un provvedimento riabilitativo dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 178 del c.p.. Sul punto richiama a favore della propria tesi un orientamento del Consiglio di Stato (da ultimo espresso con sentenza della Sez. III, del 14 aprile 2021 n. 3084) che ha avuto modo di rilevare come “è illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenza per i reati di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, atteso che il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo”.
3.1 Premesso che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento ostativo al mancato decorso del triennio dalla revoca della misura di prevenzione (invero, disposta soltanto il 15 settembre 2020), le censure formulate da parte ricorrente non colgono nel segno.
L’articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116”, al comma 1, primo periodo, dispone che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi”.
Al secondo comma, l’articolo 120 precisa che “…se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione...”.
Il terzo comma dell’art. 120 citato recita: “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni”.
3.2 La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi del soprariportato articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, tuttavia, ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo, in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
3.3 In particolare, secondo un orientamento giurisprudenziale, “il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art.120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall’adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l’ulteriore presupposto dell’intervento della riabilitazione” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall’applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell’affidamento del titolare, che la Corte Costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la “condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato”.
Secondo tale orientamento, quindi, la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento “il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo” (T.A.R. Milano 02724/2021).
3.4 Secondo altro orientamento, al quale ha aderito la Prefettura di Taranto, il comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere qualificato come norma “in aggiunta” rispetto alla norma contenuta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell’intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca.
Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell’art.120, risulta necessario - ed è dirimente - riferire la necessita della riabilitazione penale rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subito la revoca e intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida”. Infatti, “il decorso del termine triennale non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell’art.120 D. Lgs. n. 285/1992.
In tal senso, di recente il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare (ordinanza n.2350/2021) ha ritenuto che “sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall’art. 120 del c.d.s. in ipotesi di revoca di patente già conseguita, il Collegio ritiene anche sulla scorta del precedente della sezione (sent, -OMISSIS-) che, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio dell’invocato nulla osta “in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi”;
3.5. Il Collegio ritiene - meditatamente - di aderire a quest’ultimo orientamento.
3.6 Infatti, il primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.) indica i requisiti morali necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida (sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata); mentre il terzo comma dell’art. 120 del medesimo Codice della Strada (“La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”) aggiunge (al presupposto dell’intervenuta riabilitazione di cui al primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada) un ulteriore requisito necessario affinché chi ha subito la revoca della patente di guida possa conseguirne una nuova, prescrivendo il periodo minimo di efficacia della revoca (ossia tre anni dall’adozione della revoca della patente), ma non incide in alcun modo sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al primo comma della norma in questione, in conformità alla lettera e alla ratio delle disposizioni citate - interpretate sistematicamente nel loro combinato disposto in base ai consueti ortodossi canoni ermeneutici - che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da pericolosità sociale.
In altri termini, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la lettera dell’art. 120 terzo comma del Codice della Strada non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione penale come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, a ben vedere, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente di guida già revocata in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi e, nel particolare caso di specie, è incontestato il fatto che non sussiste il presupposto della intervenuta riabilitazione penale del ricorrente.
In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente essere respinto.
4. Sussistono nondimeno (in considerazione della complessità della controversia e della non univocità dei richiamati orientamenti giurisprudenziali) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.