Decreto cautelare 8 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/12/2022, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 00256/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Speraddio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 4 Marzo 2022, notificata il 5 Marzo 2022, con la quale il Comune di PO (nella persona del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Sociale) ha ordinato alla Società ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi per l'occupazione di suolo pubblico realizzata in assenza di titolo concessorio (occupazione abusiva di parte della sede stradale frontalmente al civico -OMISSIS- con una struttura in legno di tipo gazebo chiusa su tre lati con all’interno tavoli e sedie, per mq. 10,90 x 4,50), entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, dando atto che decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà coattivamente, avvalendosi della Ditta appositamente incaricata, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, nella giornata del 14 Marzo 2022 a partire dalle ore 9,00, nonché “di sospendere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 77/1997, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti alla Via -OMISSIS- per giorni tre nelle giornate del 14, 15 e 16 Marzo 2022” (per ravvisata “recidiva” nell'occupazione abusiva di suolo pubblici);
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del verbale di contestazione del Comando di Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 15 Febbraio 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22 Novembre 2022:
della determinazione nr. -OMISSIS- del 3 Novembre 2022, notificata in data 4 Novembre 2022, con la quale il Comune di PO ha rigettato la domanda di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, presentata dalla Società ricorrente da ultimo il 7 Aprile 2022 e rettificata il 26 Settembre 2022 e il 31 Ottobre 2022, così pronunciando il definitivo diniego per detta occupazione e attribuendo al detto provvedimento “valore di revoca espressa della determinazione comunale n. -OMISSIS-, già implicitamente revocata per effetto degli avvicendamenti processuali e procedimentali, come innanzi evidenziato ed argomentato”;
ove occorra, della determinazione comunale nr. -OMISSIS- dell'11 Ottobre 2022, di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di PO;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 22 Novembre 2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 Dicembre 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to L. Quinto, avv.to M. Speraddio, avv.to A. Distante, in sostituzione dell'avv.to P. Quinto.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della istanza di sospensiva proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 22 Novembre 2022, in quanto - da un lato - la domanda di concessione dell’area pubblica de qua da ultimo presentata in via amministrativa dalla Società ricorrente è relativa al periodo temporale dal 10 Aprile 2022 al 20 Novembre 2022 (ormai decorso) e l’A.C. ha discrezionalmente e correttamente ravvisato nella specie la presenza di una struttura proposta (pedana, ombrelloni e paraventi modulari) comunque di carattere “scatolare” e assimilabile ad un gazebo, la cui realizzazione non è consentita nel Centro Storico di PO dal Regolamento Comunale vigente in subiecta materia, localizzata, peraltro, a ridosso del muro perimetrale della -OMISSIS- (immobile di rilevanza storico monumentale sottoposto a vincolo storico-artistico ai sensi del Decreto Lgs. n. 42/2004); e - dall’altro - la determinazione comunale n. -OMISSIS- (di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- sino all’esito di merito del giudizio di appello n. -OMISSIS-/2019 tutt’ora pendente dinanzi al Consiglio di Stato) - ora revocata dall’A.C. - è da intendersi adottata dalla P.A. ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della Legge n. 241/1990, sicchè adesso appare applicabile la previsione dell’ultimo capoverso di tale norma statuente che “la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21 nonies” (ossia 12 mesi).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 22 Novembre 2022.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 Dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO