CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 giugno 2025 – R.G. 974/2025,
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore Rag. con il patrocinio Parte_2 dell'Avv. Antonio Romano (C.F. – P.E.C. C.F._1
del Foro di con Studio legale in Email_1 Pt_1
via Caduti di Cefalonia n. 2, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del Pt_1 difensore.
Appellante
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. (C.F. C.F._3 Controparte_1
– P.E.C. del Foro di C.F._2 Email_2
con Studio legale in via degli Artieri n. 2, ed elettivamente Pt_1 Pt_1 domiciliati presso lo Studio del difensore.
Appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, pubblicata in pari data, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 1171/2025 resa inter partes dal Tribunale Civile di Bologna in persona del GOT dott.ssa Giuseppina
NA, pubblicata in data 9.05.2025 nella causa sub RG n. 7258/2023, relativamente ai soli punti di gravame di cui alle pp.
2-4 del presente atto d'appello
IN VIA PRELIMINARE
A- in accoglimento dell'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1171/2025 quanto ai soli punti oggetto del presente gravame (punti 2.2 e 7.1 motivazioni, nonché annullamento del punto 1. OdG delibera 21.02.2023 e condanna alle spese di lite del dispositivo);
NEL MERITO
B- rigettare, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma integrale della delibera
21.02.2023;
QUANTO ALLE SPESE DI LITE
C- condannare i signori in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_3 spese per compensi professionali ex DM 147/2022 relativi al I grado di giudizio ed alla precedente fase di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 svolta avanti
l'Organismo di Mediazione degli Avvocati di su istanza degli attori [v. Pt_1 nota spese I grado e docc. 29, 30 e 31 fascicolo I grado ], con Parte_1 ripetizione in favore del delle somme già corrisposte agli appellati in Parte_1 esecuzione della condanna recata nella sentenza di I grado nella misura di €
2.477,00 [v. ALL. A] maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e maturandi;
D- condannare, altresì, i signori in solido tra loro, alla rifusione Parte_3 delle spese di lite del presente giudizio d'appello ex DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO pag. 2/9 - Ricorrendone i presupposti, DISPORRE la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e, conseguentemente, DICHIARARE immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dal
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. , notificato all'Avv. ed all'Avv. Parte_2 Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. in data 3 giugno 2025, Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice Dott.ssa Giuseppina NA –
n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023.
NEL MERITO
- In ogni caso, RESPINGERE, per essere le domande ed eccezioni tutte spiegate nell'atto di appello radicalmente infondate in fatto ed in diritto ed i pretesi motivi addotti a preteso suffragio totalmente privi di pregio, l'appello proposto dal
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. con atto di citazione notificato all'Avv. Parte_2 CP_1
ed all'Avv. presso lo Studio dell'Avv. in
[...] Controparte_2 Controparte_1 data 3 giugno 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice Dott.ssa
Giuseppina NA – n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023;
- Conseguentemente CONFERMARE, la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice
Dott.ssa Giuseppina NA – n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023;
- DICHIARARE TENUTO, in ogni caso e, conseguentemente, CONDANNARE, il
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. alla refusione integrale a favore dell'Avv. Parte_2
e dell'Avv. di spese e compensi tutti anche del Controparte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva in rito ed in merito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio
[...] Parte_4
pag. 3/9 , chiedendo al Tribunale, nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità Pt_1 della deliberazione assembleare del 21 febbraio 2023 emessa sui punti 1 e 3 all'Ordine del Giorno e conseguentemente di annullarla.
Con comparsa si costitutiva Parte_1
, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto, con conferma integrale della delibera.
Differita la data della prima udienza al giorno 14 dicembre 2023, le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza del 22 marzo 2024 il Giudice, a scioglimento della riserva, fissava l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
Nei triplici termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti depositavano le rispettive conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, Il Tribunale di Bologna: - annullava il punto 1 dell'Ordine del Giorno della deliberazione del 21 febbraio 2023, ritenendo non dovuto il compenso dell'Amministratore di euro 1.000,00 (oltre IVA) in ordine alla gestione amministrativa e fiscale per i lavori straordinari (nella specie di manutenzione dell'ascensore) in quanto non conforme al tariffario approvato con delibera del 1° marzo 2022; - rigettava le altre domande attoree;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- condannava il a rimborsare a parte Parte_1 Parte_1 attrice le spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Appello.
2. Con atto di citazione del 3 giugno 2025 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, chiedendone la
[...] sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e ritendendola errata nel merito laddove: a) annullava il punto 1 dell'Ordine del Giorno della delibera del 21 febbraio 2023 avente ad oggetto, tra gli altri, l'approvazione del rendiconto “lavori straordinari di manutenzione ascensore”, quanto alla sola voce del compenso dovuto all'Amministratore in forza del tariffario professionale approvato in sede di conferma dell'incarico di cui al verbale del 1° marzo 2022; b) condannava il Parte_1
pag. 4/9 convenuto al pagamento delle spese di lite nonostante il rigetto di due motivi di impugnazione su tre.
A sostegno delle proprie doglianze l'appellante articolava tre motivi, che si riportano:
1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e principio del ne bis in idem;
2) violazione dell'art. 1362 c.c.;
3) violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Con comparsa del 26 settembre 2025 si costituivano in giudizio Controparte_1
e , i quali chiedevano che venisse disposta la discussione orale ai Controparte_2 sensi dell'art. 350-bis c.p.c., dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis
c.p.c. e, nel merito, concludevano per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281-sexies all'udienza del 25 novembre 2025, in forma cartolare, con concessione alle parti di termine per brevi note conclusive.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato sostanziale presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. Civ. n. 15817/2021; Cass. Civ. n.
6830/2014).
Tanto premesso, è sufficiente rilevare come le deliberazioni assembleari contestate
(quella del 5 maggio 2022 di cui alla causa R.G. 9066/2022, decisa con sentenza definitiva n. 1948/2024, e quella del 21 febbraio 2023 di cui alla causa R.G. 7258/2023, decisa con sentenza n. 1171/2025 qui appellata) siano state assunte del tutto autonomamente, in tempi diversi e fatte oggetto, appunto, di due distinte impugnazioni.
Il sindacato giurisdizionale sulle delibere condominiali, come noto, non può estendersi al merito ed al controllo sulla discrezionalità dell'assemblea - che è organo sovrano pag. 5/9 della volontà dei condomini - ma deve limitarsi ad un controllo di legittimità sulla base delle norme di legge o del regolamento, non essendo finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della delibera, ma solo a stabilire se la decisione sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere assembleare.
Orbene, nel caso in esame il Giudice di prime cure si è pronunciato circa la mancata conformità del compenso dovuto all'Amministratore rispetto a quanto previsto dal tariffario approvato con delibera del 1° marzo 2022.
Il criticato compenso di euro 1.000,00 (oltre IVA) per amministrazione e gestione pratica fiscale dei lavori di cui al verbale del 21 febbraio 2023, infatti, è stato specificamente censurato nel giudizio di primo grado, facendo valere vizi propri della delibera quale oggetto della domanda su cui il Tribunale si è pronunciato, in piena aderenza al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Rilevata la netta distinzione tra le deliberazioni condominiali succedutesi nel tempo, peraltro aventi come contenuto preventivi di spesa di differente importo, l'oggetto delle rispettive impugnative non può che essere diverso, così come non può che essere diverso l'accertamento giudiziale che “fa stato ad ogni effetto” secondo il dettato dell'art. 2909 c.c.
Invero, l'ambito dell'accertamento che fa stato deve essere circoscritto in relazione al petitum mediato ed immediato richiesto e alla causa petendi allegata;
non sono, dunque, coperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che siano fondate su un diverso titolo giustificativo. Né d'altro canto l'identità delle parti può reputarsi sufficiente, in assenza di domande fondate su medesimi fatti, a giustificare l'estensione ad altra causa dell'accertamento giudiziale passato in giudicato.
Se è vero che l'individuazione dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi della domanda, non può certo dirsi che nel presente giudizio si sia formato l'asserito giudicato esterno, attesa la mancata coincidenza fra l'impugnativa de qua (avente ad oggetto la delibera del 21 febbraio 2023) e la pregressa azione (avente ad oggetto l'autonoma e distinta delibera del 5 maggio 2022), su cui legittimamente è intervenuta altra statuizione del
Tribunale di Bologna.
pag. 6/9 Nella pronuncia n. 1948/2024, difatti, si evidenziava come con riferimento al punto 1) della delibera del 5 maggio 2022 entrambe le parti avessero confermato l'effettuazione dei lavori sulla base di una precedente deliberazione del 9 dicembre 2021, cui è stata data esecuzione.
Le doglianze di parte appellante, oltre che manifestamente infondate in diritto, si rivelano perciò prive di ogni ragione anche sul piano fattuale, in quanto tendenti ad operare una indebita sovrapposizione di giudizi (in particolare di petitum) che devono rimanere distinti. Contrariamente a quanto lamentato in questa sede, infatti, nessuna sovrapponibilità o coincidenza di petitum è possibile riscontrare tra il punto 1) della delibera 21 febbraio 2023, annullato con la sentenza appellata nei limiti di cui in motivazione, ed il dispositivo della pronuncia definitiva n. 1948/2024 che – si ribadisce
– aveva ad oggetto una differente delibera.
Quest'ultima pronuncia si limitava a confermare la deliberazione assembleare del 5 maggio 2022; evidentemente, però, tale statuizione non poteva e non può intervenire sul contenuto di una successiva delibera che è stata impugnata in via autonoma dagli odierni appellati e su cui è stata effettuato un distinto controllo circa il legittimo esercizio del potere assembleare.
Da ciò consegue che la sentenza di prime cure non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., né del principio di diritto del ne bis in idem.
3.2. Anche il secondo motivo risulta privo di fondamento, laddove tenta di fondare la debenza del compenso all'Amministratore richiamandosi ad astratti criteri ermeneutici nell'interpretazione del tariffario datato 1° marzo 2022, tra cui, in particolare, la comune intenzione delle parti.
Premesso al riguardo che l'interpretazione degli atti di autonomia privata non può condurre ad un travisamento del significato letterale e tipico delle parole impiegate
(“imponibile” non è certo sinonimo di “obbligatorio”), si evidenzia come le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata siano frutto di un ben argomentato iter logico- giuridico fondato sulla chiarezza del testo contrattuale. Né d'altra parte il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto può, nella specie, modificare il senso che emerge con evidenza dalla piana lettura di tale documento. pag. 7/9 Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (da ultimo Cass. Civ., n. 6444/2025).
A ciò si aggiunga che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass.
Civ., n. 10967/2023).
Orbene, il testo del tariffario in esame risulta chiaro ed univoco, sicché è possibile limitarsi al senso letterale delle parole utilizzate, come sottolineato peraltro dal Giudice di prime cure, laddove evidenziava la mancata conformità del compenso rispetto al tariffario in oggetto, atteso che il 3% sull'ammontare complessivo dei lavori straordinari per l'amministrazione e gestione fiscale doveva essere calcolato su un minimo imponibile di euro 1.000,00 (e non che 1.000,00 euro fosse l'importo minimo
“obbligatorio” per il compenso).
3.3. Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado, nella specie la presunta violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c., risulta priva di fondamento.
Il Tribunale ha infatti fornito motivazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, tanto che le spese venivano calcolate in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri ministeriali, del valore della domanda e dell'esito complessivo del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
4.1. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, co. 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pag. 8/9 pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, co. 3
c.p.c., è necessario individuare la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 34429/2024).
In considerazione dell'infondatezza dell'impugnazione e della inconsistenza delle tesi giuridiche addotte, delle pretestuose censure alla sentenza di prime cure nonché del valore bagatellare della lite (euro 1.000,00 oltre IVA), questa Corte ritiene sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
-conferma per l'effetto la sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, pubblicata in pari data, Tribunale di Bologna;
-condanna a rifondere a Parte_1 Pt_1 CP_1
e le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi
[...] Controparte_2 euro 1.950,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
-condanna al pagamento di euro 650,00 Parte_1 Parte_1 Pt_1
a favore di ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Controparte_3 Controparte_2
Bologna, lì 25 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 giugno 2025 – R.G. 974/2025,
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore Rag. con il patrocinio Parte_2 dell'Avv. Antonio Romano (C.F. – P.E.C. C.F._1
del Foro di con Studio legale in Email_1 Pt_1
via Caduti di Cefalonia n. 2, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del Pt_1 difensore.
Appellante
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. (C.F. C.F._3 Controparte_1
– P.E.C. del Foro di C.F._2 Email_2
con Studio legale in via degli Artieri n. 2, ed elettivamente Pt_1 Pt_1 domiciliati presso lo Studio del difensore.
Appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, pubblicata in pari data, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 1171/2025 resa inter partes dal Tribunale Civile di Bologna in persona del GOT dott.ssa Giuseppina
NA, pubblicata in data 9.05.2025 nella causa sub RG n. 7258/2023, relativamente ai soli punti di gravame di cui alle pp.
2-4 del presente atto d'appello
IN VIA PRELIMINARE
A- in accoglimento dell'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1171/2025 quanto ai soli punti oggetto del presente gravame (punti 2.2 e 7.1 motivazioni, nonché annullamento del punto 1. OdG delibera 21.02.2023 e condanna alle spese di lite del dispositivo);
NEL MERITO
B- rigettare, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma integrale della delibera
21.02.2023;
QUANTO ALLE SPESE DI LITE
C- condannare i signori in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_3 spese per compensi professionali ex DM 147/2022 relativi al I grado di giudizio ed alla precedente fase di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 svolta avanti
l'Organismo di Mediazione degli Avvocati di su istanza degli attori [v. Pt_1 nota spese I grado e docc. 29, 30 e 31 fascicolo I grado ], con Parte_1 ripetizione in favore del delle somme già corrisposte agli appellati in Parte_1 esecuzione della condanna recata nella sentenza di I grado nella misura di €
2.477,00 [v. ALL. A] maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e maturandi;
D- condannare, altresì, i signori in solido tra loro, alla rifusione Parte_3 delle spese di lite del presente giudizio d'appello ex DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO pag. 2/9 - Ricorrendone i presupposti, DISPORRE la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e, conseguentemente, DICHIARARE immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dal
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. , notificato all'Avv. ed all'Avv. Parte_2 Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. in data 3 giugno 2025, Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice Dott.ssa Giuseppina NA –
n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023.
NEL MERITO
- In ogni caso, RESPINGERE, per essere le domande ed eccezioni tutte spiegate nell'atto di appello radicalmente infondate in fatto ed in diritto ed i pretesi motivi addotti a preteso suffragio totalmente privi di pregio, l'appello proposto dal
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. con atto di citazione notificato all'Avv. Parte_2 CP_1
ed all'Avv. presso lo Studio dell'Avv. in
[...] Controparte_2 Controparte_1 data 3 giugno 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice Dott.ssa
Giuseppina NA – n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023;
- Conseguentemente CONFERMARE, la sentenza del Tribunale di Bologna – Giudice
Dott.ssa Giuseppina NA – n. 1171/2025 emessa in data 9 maggio 2025 e pubblicata in pari data, a conclusione del giudizio iscritto al R.G. n. 7258/2023;
- DICHIARARE TENUTO, in ogni caso e, conseguentemente, CONDANNARE, il
, in persona del suo Amministratore Parte_4 pro-tempore, Rag. alla refusione integrale a favore dell'Avv. Parte_2
e dell'Avv. di spese e compensi tutti anche del Controparte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva in rito ed in merito”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio
[...] Parte_4
pag. 3/9 , chiedendo al Tribunale, nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità Pt_1 della deliberazione assembleare del 21 febbraio 2023 emessa sui punti 1 e 3 all'Ordine del Giorno e conseguentemente di annullarla.
Con comparsa si costitutiva Parte_1
, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto
[...] ed in diritto, con conferma integrale della delibera.
Differita la data della prima udienza al giorno 14 dicembre 2023, le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza del 22 marzo 2024 il Giudice, a scioglimento della riserva, fissava l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
Nei triplici termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti depositavano le rispettive conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, Il Tribunale di Bologna: - annullava il punto 1 dell'Ordine del Giorno della deliberazione del 21 febbraio 2023, ritenendo non dovuto il compenso dell'Amministratore di euro 1.000,00 (oltre IVA) in ordine alla gestione amministrativa e fiscale per i lavori straordinari (nella specie di manutenzione dell'ascensore) in quanto non conforme al tariffario approvato con delibera del 1° marzo 2022; - rigettava le altre domande attoree;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- condannava il a rimborsare a parte Parte_1 Parte_1 attrice le spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Appello.
2. Con atto di citazione del 3 giugno 2025 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto, chiedendone la
[...] sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e ritendendola errata nel merito laddove: a) annullava il punto 1 dell'Ordine del Giorno della delibera del 21 febbraio 2023 avente ad oggetto, tra gli altri, l'approvazione del rendiconto “lavori straordinari di manutenzione ascensore”, quanto alla sola voce del compenso dovuto all'Amministratore in forza del tariffario professionale approvato in sede di conferma dell'incarico di cui al verbale del 1° marzo 2022; b) condannava il Parte_1
pag. 4/9 convenuto al pagamento delle spese di lite nonostante il rigetto di due motivi di impugnazione su tre.
A sostegno delle proprie doglianze l'appellante articolava tre motivi, che si riportano:
1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e principio del ne bis in idem;
2) violazione dell'art. 1362 c.c.;
3) violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Con comparsa del 26 settembre 2025 si costituivano in giudizio Controparte_1
e , i quali chiedevano che venisse disposta la discussione orale ai Controparte_2 sensi dell'art. 350-bis c.p.c., dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis
c.p.c. e, nel merito, concludevano per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281-sexies all'udienza del 25 novembre 2025, in forma cartolare, con concessione alle parti di termine per brevi note conclusive.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato sostanziale presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. Civ. n. 15817/2021; Cass. Civ. n.
6830/2014).
Tanto premesso, è sufficiente rilevare come le deliberazioni assembleari contestate
(quella del 5 maggio 2022 di cui alla causa R.G. 9066/2022, decisa con sentenza definitiva n. 1948/2024, e quella del 21 febbraio 2023 di cui alla causa R.G. 7258/2023, decisa con sentenza n. 1171/2025 qui appellata) siano state assunte del tutto autonomamente, in tempi diversi e fatte oggetto, appunto, di due distinte impugnazioni.
Il sindacato giurisdizionale sulle delibere condominiali, come noto, non può estendersi al merito ed al controllo sulla discrezionalità dell'assemblea - che è organo sovrano pag. 5/9 della volontà dei condomini - ma deve limitarsi ad un controllo di legittimità sulla base delle norme di legge o del regolamento, non essendo finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della delibera, ma solo a stabilire se la decisione sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere assembleare.
Orbene, nel caso in esame il Giudice di prime cure si è pronunciato circa la mancata conformità del compenso dovuto all'Amministratore rispetto a quanto previsto dal tariffario approvato con delibera del 1° marzo 2022.
Il criticato compenso di euro 1.000,00 (oltre IVA) per amministrazione e gestione pratica fiscale dei lavori di cui al verbale del 21 febbraio 2023, infatti, è stato specificamente censurato nel giudizio di primo grado, facendo valere vizi propri della delibera quale oggetto della domanda su cui il Tribunale si è pronunciato, in piena aderenza al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Rilevata la netta distinzione tra le deliberazioni condominiali succedutesi nel tempo, peraltro aventi come contenuto preventivi di spesa di differente importo, l'oggetto delle rispettive impugnative non può che essere diverso, così come non può che essere diverso l'accertamento giudiziale che “fa stato ad ogni effetto” secondo il dettato dell'art. 2909 c.c.
Invero, l'ambito dell'accertamento che fa stato deve essere circoscritto in relazione al petitum mediato ed immediato richiesto e alla causa petendi allegata;
non sono, dunque, coperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che siano fondate su un diverso titolo giustificativo. Né d'altro canto l'identità delle parti può reputarsi sufficiente, in assenza di domande fondate su medesimi fatti, a giustificare l'estensione ad altra causa dell'accertamento giudiziale passato in giudicato.
Se è vero che l'individuazione dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi della domanda, non può certo dirsi che nel presente giudizio si sia formato l'asserito giudicato esterno, attesa la mancata coincidenza fra l'impugnativa de qua (avente ad oggetto la delibera del 21 febbraio 2023) e la pregressa azione (avente ad oggetto l'autonoma e distinta delibera del 5 maggio 2022), su cui legittimamente è intervenuta altra statuizione del
Tribunale di Bologna.
pag. 6/9 Nella pronuncia n. 1948/2024, difatti, si evidenziava come con riferimento al punto 1) della delibera del 5 maggio 2022 entrambe le parti avessero confermato l'effettuazione dei lavori sulla base di una precedente deliberazione del 9 dicembre 2021, cui è stata data esecuzione.
Le doglianze di parte appellante, oltre che manifestamente infondate in diritto, si rivelano perciò prive di ogni ragione anche sul piano fattuale, in quanto tendenti ad operare una indebita sovrapposizione di giudizi (in particolare di petitum) che devono rimanere distinti. Contrariamente a quanto lamentato in questa sede, infatti, nessuna sovrapponibilità o coincidenza di petitum è possibile riscontrare tra il punto 1) della delibera 21 febbraio 2023, annullato con la sentenza appellata nei limiti di cui in motivazione, ed il dispositivo della pronuncia definitiva n. 1948/2024 che – si ribadisce
– aveva ad oggetto una differente delibera.
Quest'ultima pronuncia si limitava a confermare la deliberazione assembleare del 5 maggio 2022; evidentemente, però, tale statuizione non poteva e non può intervenire sul contenuto di una successiva delibera che è stata impugnata in via autonoma dagli odierni appellati e su cui è stata effettuato un distinto controllo circa il legittimo esercizio del potere assembleare.
Da ciò consegue che la sentenza di prime cure non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., né del principio di diritto del ne bis in idem.
3.2. Anche il secondo motivo risulta privo di fondamento, laddove tenta di fondare la debenza del compenso all'Amministratore richiamandosi ad astratti criteri ermeneutici nell'interpretazione del tariffario datato 1° marzo 2022, tra cui, in particolare, la comune intenzione delle parti.
Premesso al riguardo che l'interpretazione degli atti di autonomia privata non può condurre ad un travisamento del significato letterale e tipico delle parole impiegate
(“imponibile” non è certo sinonimo di “obbligatorio”), si evidenzia come le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata siano frutto di un ben argomentato iter logico- giuridico fondato sulla chiarezza del testo contrattuale. Né d'altra parte il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto può, nella specie, modificare il senso che emerge con evidenza dalla piana lettura di tale documento. pag. 7/9 Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (da ultimo Cass. Civ., n. 6444/2025).
A ciò si aggiunga che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass.
Civ., n. 10967/2023).
Orbene, il testo del tariffario in esame risulta chiaro ed univoco, sicché è possibile limitarsi al senso letterale delle parole utilizzate, come sottolineato peraltro dal Giudice di prime cure, laddove evidenziava la mancata conformità del compenso rispetto al tariffario in oggetto, atteso che il 3% sull'ammontare complessivo dei lavori straordinari per l'amministrazione e gestione fiscale doveva essere calcolato su un minimo imponibile di euro 1.000,00 (e non che 1.000,00 euro fosse l'importo minimo
“obbligatorio” per il compenso).
3.3. Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado, nella specie la presunta violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c., risulta priva di fondamento.
Il Tribunale ha infatti fornito motivazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, tanto che le spese venivano calcolate in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri ministeriali, del valore della domanda e dell'esito complessivo del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
4.1. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96, co. 3 c.p.c. che dispone che “In ogni caso, quando pag. 8/9 pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, co. 3
c.p.c., è necessario individuare la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 34429/2024).
In considerazione dell'infondatezza dell'impugnazione e della inconsistenza delle tesi giuridiche addotte, delle pretestuose censure alla sentenza di prime cure nonché del valore bagatellare della lite (euro 1.000,00 oltre IVA), questa Corte ritiene sussistenti elementi di colpa grave nella formulazione dell'appello qui rigettato.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
-conferma per l'effetto la sentenza n. 1171/2025 del 9 maggio 2025, pubblicata in pari data, Tribunale di Bologna;
-condanna a rifondere a Parte_1 Pt_1 CP_1
e le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi
[...] Controparte_2 euro 1.950,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
-condanna al pagamento di euro 650,00 Parte_1 Parte_1 Pt_1
a favore di ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Controparte_3 Controparte_2
Bologna, lì 25 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 9/9