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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova
TERZA SEZIONE
RGN. N. 1147/2025
Udienza del 10/12/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. BORETTI Parte_1
LU e parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. BAR- Controparte_1
TO AU nelle quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
TERZA SEZIONE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 1147/2025 promosso da:
C.F. rappresentata e difese Parte_1 C.F._1 dall'avv. BORETTI LU;
- parte attrice - contro
C.F. rappresentata e difese Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BARTO AU;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto comodato.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiec- tis: • Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione dell'immobile Parte_1 sito in Genova, salita dell'Orso 18, c del Comune di Genova, sezione GED, foglio 38, particella 348, subalterno 11, consistenza 6 vani, superficie catastale 133 mq., rendita catastale € 1.177,52; • Condannare, per l'effetto, a rilasciare il detto Controparte_1 immobile, libero di persone e cose, entro il termine di giorni 30 dall'emananda sentenza;
• Condannare al pagamento di un'indennità pari ad € 30,00 giornalieri per Controparte_1 ogni giorno di ritardo sulla consegna ex art. 614 bis c.p.c.; • Con vittoria di spese e compensi professionali della presente”.
Conclusioni parte convenuta: “Rigettare il ricorso proposto dal ricorrente, poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo i presupposti di legge per revocare l'assegnazione dell'immobile de quo;
2. Confermare il diritto di assegnazione dell'immobile in favore della resistente, fino a quando permangano i presupposti di legge;
3. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, compresa la fase di mediazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di essere proprietario dell'appartamento posto Parte_2 in Genova, Salita dell'Orso 18 composto da due unità abitative, ha dedotto che lo stesso il 1 novembre 2005 aveva stipulato con il figlio e l'allora sua moglie CP_2
2 (ed odierna convenuta) un contratto di comodato immobiliare, della Controparte_1 durata di anni 4, rinnovabili, regolarmente registrato in data 18 novembre 2005.
Con sentenza n. 501 del 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, il Tribunale di Ge- nova, pronunciandosi sulla domanda di scioglimento di matrimonio promossa da nei confronti della moglie, aveva disposto l'assegnazione di parte Parte_3 dell'immobile, ovvero quello più grande, posto ai piani 1, 2 e sottotetto, alla conve- nuta. Tuttavia, lo stesso attore aveva ritenuto che egli avesse il diritto a rientrare in possesso del ben sia perché era venuto meno fosse lo scopo per cui era stato adottato il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia perché erano sopraggiunti gravi fatti (nella specie le proprie condizioni di salute) che imponevano la restituzione di esso.
ha replicato che: Controparte_1
a) permanevano le condizioni per le quali il provvedimento era stato emesso in quanto nonostante che una figlia avesse trovato lavoro come cameriera per €
1.000,00, l'altra figlia era studente universitaria e quindi non autosuffi- Per_1 ciente;
b) l'immobile ricevuto in eredità è occupato dal fratello disabile;
c) “per “urgente e imprevisto bisogno” si richiede una necessità del comodante di appagare impellenti esigenze personali, non quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene”.
2.- L'assegnazione della casa coniugale è finalizzata non alla tutela dell'ex coniuge ma esclusivamente dei figli: “l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della PR … in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale" (Cass.
17/05/2025, n. 13138). Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la condizione patrimoniale delle convenuta in quanto essa non è presa dalla legge in considera- zione per verificare la permanenza dei presupposti della disposta assegnazione.
Quanto invece all'età della PR, la sua rilevanza è inversamente proporzionale al passare del tempo essendo massima in presenza di figli minori ed invece andando a scemare per figli maggiorenni ed è sostituita dal diverso presupposto dell'auto- nomia economica che, ove raggiunta, non giustifica più il permanere del vincolo posto sul bene immobile altrui. Nel caso in esame, in presenza di figlie maggiorenni
(essendo le gemelle nate il 4 ottobre 2002), occorre quindi verificare se esse abbiano una propria autosufficienza economica in quanto, come affermato dalla
3 giurisprudenza, “il giudice … può incidere sui diritti dominicali solo in quanto vi sia un interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente da tutelare” (Cass., 09/05/2025, n. 12249). Sul punto, anche ammettendo che , Per_2 avendo trovato un'occupazione, sia economicamente autosufficiente, di sicuro
, avendo intrapreso un percorso universitario, oggettivamente autosuffi- Per_1 ciente non può esserlo.
Non sono invece rilevanti le ulteriori giustificazioni addotte dal ricorrente e riferite al proprio stato di salute che, seppur meritevoli di tutela in assoluto, nel caso in esame sono destinate ad essere considerate recessive rispetto ai primari interessi della PR consacrati nel provvedimento di assegnazione della casa co- niugale.
È forse opportuno però sottolineare che l'assegnazione – che pur sempre riguarda un bene altrui – può mantenersi solo ove si sia la prova che i figli mag- giorenni ma non autosufficienti si siano diligentemente prodigati per perseguire un'occupazione che possa costituire fonte dignitosa del proprio sostentamento.
Ciò giustifica il rigetto della domanda con condanna del ricorrente al paga- mento delle spese legali e di mediazione come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione indeterminabile media complessità e solo per le fasi di studio, introdut- tiva e valore medio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata
contro
; Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.600,00 oltre accessori come per legge e € 1.200,00 CP_1 oltre accessori per la mediazione obbligatoria.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
TERZA SEZIONE
RGN. N. 1147/2025
Udienza del 10/12/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. BORETTI Parte_1
LU e parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. BAR- Controparte_1
TO AU nelle quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
TERZA SEZIONE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 1147/2025 promosso da:
C.F. rappresentata e difese Parte_1 C.F._1 dall'avv. BORETTI LU;
- parte attrice - contro
C.F. rappresentata e difese Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BARTO AU;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto comodato.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiec- tis: • Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione dell'immobile Parte_1 sito in Genova, salita dell'Orso 18, c del Comune di Genova, sezione GED, foglio 38, particella 348, subalterno 11, consistenza 6 vani, superficie catastale 133 mq., rendita catastale € 1.177,52; • Condannare, per l'effetto, a rilasciare il detto Controparte_1 immobile, libero di persone e cose, entro il termine di giorni 30 dall'emananda sentenza;
• Condannare al pagamento di un'indennità pari ad € 30,00 giornalieri per Controparte_1 ogni giorno di ritardo sulla consegna ex art. 614 bis c.p.c.; • Con vittoria di spese e compensi professionali della presente”.
Conclusioni parte convenuta: “Rigettare il ricorso proposto dal ricorrente, poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo i presupposti di legge per revocare l'assegnazione dell'immobile de quo;
2. Confermare il diritto di assegnazione dell'immobile in favore della resistente, fino a quando permangano i presupposti di legge;
3. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, compresa la fase di mediazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di essere proprietario dell'appartamento posto Parte_2 in Genova, Salita dell'Orso 18 composto da due unità abitative, ha dedotto che lo stesso il 1 novembre 2005 aveva stipulato con il figlio e l'allora sua moglie CP_2
2 (ed odierna convenuta) un contratto di comodato immobiliare, della Controparte_1 durata di anni 4, rinnovabili, regolarmente registrato in data 18 novembre 2005.
Con sentenza n. 501 del 24.02.2023, pubblicata il 27.02.2023, il Tribunale di Ge- nova, pronunciandosi sulla domanda di scioglimento di matrimonio promossa da nei confronti della moglie, aveva disposto l'assegnazione di parte Parte_3 dell'immobile, ovvero quello più grande, posto ai piani 1, 2 e sottotetto, alla conve- nuta. Tuttavia, lo stesso attore aveva ritenuto che egli avesse il diritto a rientrare in possesso del ben sia perché era venuto meno fosse lo scopo per cui era stato adottato il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia perché erano sopraggiunti gravi fatti (nella specie le proprie condizioni di salute) che imponevano la restituzione di esso.
ha replicato che: Controparte_1
a) permanevano le condizioni per le quali il provvedimento era stato emesso in quanto nonostante che una figlia avesse trovato lavoro come cameriera per €
1.000,00, l'altra figlia era studente universitaria e quindi non autosuffi- Per_1 ciente;
b) l'immobile ricevuto in eredità è occupato dal fratello disabile;
c) “per “urgente e imprevisto bisogno” si richiede una necessità del comodante di appagare impellenti esigenze personali, non quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene”.
2.- L'assegnazione della casa coniugale è finalizzata non alla tutela dell'ex coniuge ma esclusivamente dei figli: “l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della PR … in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale" (Cass.
17/05/2025, n. 13138). Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la condizione patrimoniale delle convenuta in quanto essa non è presa dalla legge in considera- zione per verificare la permanenza dei presupposti della disposta assegnazione.
Quanto invece all'età della PR, la sua rilevanza è inversamente proporzionale al passare del tempo essendo massima in presenza di figli minori ed invece andando a scemare per figli maggiorenni ed è sostituita dal diverso presupposto dell'auto- nomia economica che, ove raggiunta, non giustifica più il permanere del vincolo posto sul bene immobile altrui. Nel caso in esame, in presenza di figlie maggiorenni
(essendo le gemelle nate il 4 ottobre 2002), occorre quindi verificare se esse abbiano una propria autosufficienza economica in quanto, come affermato dalla
3 giurisprudenza, “il giudice … può incidere sui diritti dominicali solo in quanto vi sia un interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente da tutelare” (Cass., 09/05/2025, n. 12249). Sul punto, anche ammettendo che , Per_2 avendo trovato un'occupazione, sia economicamente autosufficiente, di sicuro
, avendo intrapreso un percorso universitario, oggettivamente autosuffi- Per_1 ciente non può esserlo.
Non sono invece rilevanti le ulteriori giustificazioni addotte dal ricorrente e riferite al proprio stato di salute che, seppur meritevoli di tutela in assoluto, nel caso in esame sono destinate ad essere considerate recessive rispetto ai primari interessi della PR consacrati nel provvedimento di assegnazione della casa co- niugale.
È forse opportuno però sottolineare che l'assegnazione – che pur sempre riguarda un bene altrui – può mantenersi solo ove si sia la prova che i figli mag- giorenni ma non autosufficienti si siano diligentemente prodigati per perseguire un'occupazione che possa costituire fonte dignitosa del proprio sostentamento.
Ciò giustifica il rigetto della domanda con condanna del ricorrente al paga- mento delle spese legali e di mediazione come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione indeterminabile media complessità e solo per le fasi di studio, introdut- tiva e valore medio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata
contro
; Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.600,00 oltre accessori come per legge e € 1.200,00 CP_1 oltre accessori per la mediazione obbligatoria.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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