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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Carè, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...] a [...], (PE), Brasil, residente in Parte_1 Rua K1, Quadra 324, Lote 44, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA;
nato il [...] a [...], (PE), Brasil, Controparte_1 residente a [...]05, Chácara 101, Lote 07A, Vicente Pires, Brasília/DF;
, nato il [...] a [...], (PE), Brasi, residente in Controparte_2 Estrada de Aldeia, KM 13, Número 11971, Aldeia dos Camarás, Camaragibe/PE;
, nata il [...] Recife, (PE), Brasil, Controparte_3 residente in [...]1000, Recife/PE; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Controparte_4
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_4 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , cittadino italiano da genitori italiani, Persona_1 nato il [...] nel Comune di Aieta, successivamente emigrato in LE (doc. n. 1).
, indicato nei successivi certificati anche come AF o Persona_1 Per_1 [...]
o o o , non ha mai rinunciato alla Per_1 Persona_2 Persona_1 Persona_1 cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale
1 della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del LE, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 2). In data 28.04.1900 contraeva matrimonio con Persona_1 Per_3 CP_5 (doc. n. 3) e dalla loro unione nascevano il 12.01.1901 (doc. n. 4) e il Parte_1 21.12.1909 (doc. n. 5). Persona_4 I° NUCLEO. Dall'unione tra e , nascevano il 24.02.1943 in Parte_1 Persona_5 LE (doc. n. 6) e il 9.05.1949 (doc. Persona_6 Parte_2 n. 7). 1. Dall'unione tra e , nasceva il 9.04.1975 in Persona_6 Persona_7 LE (doc. n. 8). Persona_8
1.2 Dall'unione tra e Parte_2 Persona_9
nasceva il 9.12.1984 in LE
[...] Controparte_1
(doc. n. 9).
[...]
1.2.2 Dall'unione tra e Controparte_1 [...]
nascevano il 21.01.2014 in LE Parte_3
e il 01.03.2016 Persona_10 Parte_4
non ricorrenti.
[...]
II° NUCLEO. Dall'unione tra e , nasceva il Persona_11 Parte_5
28.02.1943 in LE (doc. n. 10) e dall'unione con SO [...]
, nasceva il 11.11.1965 in LE Controparte_6 Persona_13 [...] (doc. n. 11). CP_6 2. Dall'unione tra e Parte_6 Persona_14
nascevano il 06.01.1995 in LE
[...] Controparte_2 (doc. n. 12) e il 02.11.1998 (doc. n. 13). CP_3 CP_2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_4 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione. Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, lo scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
2 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario del Comune di Aieta, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in LE. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_1 dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Va, però, esaminata una possibile criticità. Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza ai figli e Parte_1 [...]
. Persona_4 Dall'unione tra e , nascevano il 24.02.1943 in Parte_1 Persona_5 LE ON FU e il 9.05.1949 (doc. n. 7). Parte_2 Con riferimento alla posizione di la quale Parte_7 contraeva matrimonio con e dalla cui unione il Persona_9
9.12.1984 nasceva occorre mettere in Controparte_1 evidenza che tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero). Tuttavia, con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, con sentenza n. 30 del 1983, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 della legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tali pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
3 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in LE, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_9
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_4 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 23.5.2025
Il Giudice dott. Pietro Carè
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