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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11848/2024 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. GABELLONE Parte_1
CRISTIAN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando che:
1) La sig.ra presentava in data 25.02.2022 domanda all'Istituto Nazionale della Parte_1
Previdenza Sociale, Ufficio Pensioni, al fine di ottenere il riconoscimento dell'Assegno Ordinario di
Invalidità.
2) L' rigettava la domanda per carenza di requisiti sanitari, poiché non si riscontravano infermità CP_1 tali da determinare una permanente riduzione, a meno di un terzo, della capacità lavorativa.
3) Avverso la predetta decisione la ricorrente inoltrava in data 20.07.2023 rituale ricorso chiedendo il riesame della decisione di primo grado.
4) La natura e la gravità delle affezioni di cui era ed è portatrice la ricorrente erano tali da avere diritto al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine dell'assegno ordinario di
1 invalidità. Per questo motivo fu impugnato con accertamento tecnico preventivo (R.G. 12287/2023 -
G.d.L. Dott. ). Pt_2
4) Nell'udienza del 01.03.2024 la Dott.ssa fu nominata Consulente Persona_1
Tecnico d'Ufficio.
5) In data 23.04.2024 la ricorrente fu sottoposta a visita medico-legale da parte del CTU.
6) La Dott.ssa nella perizia affermava che il complesso delle patologie Persona_1 accertate nella sig.ra non legittimavano la richiesta di riconoscimento dell'inabilità Parte_1 con conseguente diritto a percepire la pensione relativa.
7) Tale giudizio appare estremamente riduttivo, chiaramente omissivo rispetto alle risultanze documentali in atti e non adeguatamente motivato. Infatti, il quadro patologico che emerge dalla documentazione sanitaria allegata e dalla visita peritale, risulta certamente più complesso e grave rispetto a quello descritto dal consulente del Giudice. …
Ha contestato l'erroneità delle valutazioni compiute nella fase sommaria per atpo e chiesto quindi il rinnovo della ctu.
nel costituirsi in questa fase, ha rappresentato la correttezza del proprio operato. CP_1
Nella presente fase non si ritiene di dover rinnovare la ctu.
Il ctu della precedente fase ha rappresentato:
Il quadro clinico generale è nel complesso di modesta incidenza funzionale, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato (ausiliaria pulitore).
Sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e dei rilievi obiettivi emersi dalla visita medica, la sig.ra risulta affetto da: Parte_3
• Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con radicolopatia
• Cardiopatia Ipertensiva
• Esiti asportazione di polipo del sigma per adenoK polipoide moderatamente differenziato G2 invadente la sottomucosa (11/2022) in follow up.
La ricorrente risulta affetta da spondiloartrosi cervico-lombare con radicolopatia e contrattura dei muscoli paravertebrali lombari bilateralmente;
gonalgia sin con limitazione della flesso-estensione. Il rachide
2 è apparso contratturato e spinalgico alla digitopressione, limitato nei movimenti di 1/3 su tutti i piani. La deambulazione è apparsa libera e autonoma. La ricorrente risulta affetta da esiti asportazione di polipo del sigma per adenoK polipoide moderatamente differenziato G2 invadente la sottomucosa (11/2022) in attuale follow up.
Non risultano allo stato segni di recidiva o di ripresa della patologia neoplastica che rendano necessari ulteriori trattamenti terapeutici e l'ultimo follow up è risultato negativo.
La sig.ra è affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Pt_1
Nel corso della nostra visita peritale, il sistema cardiovascolare della ricorrente è risultato in una condizione di discreto compenso emodinamico e pressorio. Non sono stati rilevati al momento della visita peritale segni di stasi polmonare o edemi declivi.
Tali patologie incidono in modo moderato sull'attività di ausiliario pulitore.
Per svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi ed apparati, che consenta l'esecuzione di tutte quelle gestualità, modalità operative, movimenti e attività proprie di tale forma di lavoro.
Nel caso di specie, riteniamo non sussistere una compromissione significativa della funzionalità dei principali organi ed apparati ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
In conclusione, si ritiene che le patologie da cui risulta affetta NON determinano la condizione Parte_3 di invalido, poiché NON riducono le capacità lavorative in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3
Al riguardo tali conclusioni possono essere fatte proprie da questo giudice.
Da un lato appare irrilevante (cfr. punto 9 dell'opposizione) che nella ctu il nome di battesimo della ricorrente sia errato in quanto appare trattarsi di mero errore materiale. A tal proposito, infatti, sia l'attività indicata come svolta che il complesso delle patologie sono rispondenti a quelli della ricorrente e lo stesso ricorso in opposizione non segnala alcuna lesione del diritto di difesa o alcuna “confusione” generata dall'errore nel nome di battesimo. L'errore infatti viene indicato infatti come sintomo dell'erroneità tout court dell'elaborato peritale. Come detto, non si condivide tale valutazione.
Ulteriormente, punto 12 del ricorso in opposizione, parte ricorrente censura che:
3 Inoltre è opportuno evidenziare che non si può concludere affermando che la sig.ra sia Parte_1
“soggetto non invalido”, quando ella è in possesso di attestazione di invalidità civile pari all'80%
(ottanta%).
Il giudizio di “non invalidità” cui si riferisce il ctu è quello legato alla domanda di invalidità ordinaria. L'invalidità civile menzionata dal ricorrente non rileva nel presente caso essendo i due parametri di giudizio (invalidità civile e invalidità ordinaria) relativi a differenti fonti normative e indicanti diversi tipi di invalidità.
Non necessariamente vi è quindi coincidenza tra le due sfere di valutazione. Quindi la non invalidità indicata dal ctu non è un giudizio assoluto ma la semplice valutazione legata allo specifico quesito relativo all'invalidità ordinaria (e non avrebbe potuto essere altrimenti).
Formulate tali precisazioni, appare quindi che il ricorso manifesti un mero dissenso diagnostico (né argomentazioni di diverso tenore contengono le note del 19.5.25) e che le argomentazioni della ctu della precedente fase siano complete ed esaustive. Non appare necessario quindi disporre nuova consulenza per i motivi sopra esposti.
Il ricorso è quindi da rigettarsi con conseguente conferma delle statuizioni sanitarie di cui al procedimento nrg 12287/2023.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11848/2024, così provvede: rigetta il ricorso con conseguente conferma delle statuizioni sanitarie di cui al procedimento nrg 12287/2023; spese irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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