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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 17056 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avvocato MANCINI PIETRO parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato AGNESE SILVIA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 30.9.2025
pagina 1 di 7 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con n SANT'AGATA OG il 29/01/2005, CP_1
unione dalla quale, nascevano due figli oggi maggiorenni, ma non ancora autosufficienti .
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n.
898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi erano separati dal 2018, anno della sentenza parziale sul vincolo.. Chiedeva altresì il ricorrente di interrompere il versamento del mantenimento dei figli in quanto a causa degli studi universitari non vivevano più a casa della madre.
Chiedeva, inoltre, di non versare nulla a titolo di mantenimento della moglie o, in via subordinata, la somma di euro 100,00 mensili .
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla CP_1
domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, si opponeva alla revoca del contributo di mantenimento per i figli e chiedeva un assegno di mantenimento per sè.
Successivamente alla prima udienza veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del _30.9.2025 veniva effettuata discussione della causa previo deposito delle memorie conclusive e repliche.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1971/2024 pronunciata da questo Tribunale , il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e Parte_1 [...]
è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del CP_1
relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
pagina 2 di 7 Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sulle questioni economiche
Si deve rigettare la domanda di revoca del contributo di mantenimento per i figli,
La recente ordinanza n. 30179/2024 della Corte di Cassazione, ha precisato che l'allontanamento da casa dei figli maggiorenni per motivi di studio e formazione non fa venire meno l'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza più recente chiarisce che la convivenza non deve essere intesa come una mera permanenza fisica continua, ma come una relazione di sostegno materiale e morale. La Corte di Cassazione in questa decisione ribadisce che l'obbligo di mantenimento può sussistere anche se il figlio vive altrove per motivi di studio, a condizione che il genitore convivente sia ancora colui che si occupa materialmente delle sue necessità. La borsa di studio percepita dai figli costituisce certamente un aiuto ma non copre len spese necessarie per il mantenimento dei figli e per le loro esigenze.
Nel caso di specie la madre continua ad occuparsi del mantenimento dei figli che , sebbene in settimana si rechino fuori casa per motivi di studio, continuano a mantenere con la casa familiare un legame significativo, tornandovi spesso.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile( qualificato impropriamente come assegno di mantenimento) , come noto, la
Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
pagina 3 di 7 applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma,
i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni
Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi.
La risposta al quesito deve essere positiva.
Invero il ricorrente guadagna 1960,00 euro al mese netti,paga 350,00 euro di affitto e la propria parte di mutuo per la casa familiare, pari a circa 200,00 euro mensili pro capite.
pagina 4 di 7 La sig guadagna 700,00 euro al mese e paga la sua parte di CP_1
mutuo. Sostiene spese ingenti per la manutenzione della casa in cui vive, pari a circa 1000,00 al mese
La sig si è dedicata nel corso della vita matrimoniale al CP_1
menàge familiare, gestendo l'organizzazione della vita dei figli, per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, consentendo al marito di lavorare in un settore impegnativo quale quello di dipendente asl con la qualifica di infermiere .
ha rinunciato al lavoro che svolgeva prima del CP_1
matrimonio (doc.33) e si è dedicata totalmente alla famiglia.
Al momento della separazione la sig dopo 15 anni di CP_1
inattività si è immediatamente attivata per trovare una occupazione lavorativa, cosa non facile per una donna ultracinquantenne che vive in una località sperduta dell'Appennino tosco-emiliano, iscrivendosi al
Centro per l'Impiego, frequentando il corso ECDL per ottenere la patente europea del computer, ottenendo un primo lavoro part time e successivamente l'attuale lavoro (doc.34).
Attualmente lavora come operaia di V livello, part time per 20 ore settimanali presso la s.n.c. Limentra sita a Grizzana Morandi (doc.39)
e percepisce uno stipendio base in media di circa euro 700,00
(doc.40).
Il lavoro di operaia alle macchine utensili per la lavorazione di metalli
è certamente fisicamente faticoso per lei, che soffre di diastasi e di ernia (doc.35), e che in precedenza lavorava come impiegata presso la Ducati Motor Holding s.p.a., da cui si dimise nel 2005 per dedicarsi alla famiglia (doc.33). alla gestione dei dati provenienti dagli addetti del collaudo finale.
Non è certamente quindi a lei imputabile il mancato reperimento di un lavoro a tempo pieno e più consono alle sue qualifiche, (maturità scientifica, frequentazione dei primi tre anni del corso di laurea in chimica.
pagina 5 di 7 Il lungo periodo di stasi lavorativa renderà anche molto esigua la pensione e non godrà di analogo tfr rispetto al Pt_1
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora a CP_1
titolo compensativo- perequativo.
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e dei rispettivi redditi delle parti,oltre che della durata del matrimonio e degli attuali esborsi del sig deve essere giudicato equo e congruo determinare Pt_1
l'assegno divorzile in 300,00 euro mensili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e soo compensate per un quarto attesa la soccombenza sul quantum dell'assegno divorzile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) conferma le condizioni di separazione quanto a mantenimento dei figli;
3) pone a carico di a partire dal passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza di divorzio l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese l'importo di euro 300,00 rivalutabili secondo gli indici Istat
Condanna a corripondere a le spese Parte_2 CP_1
legali nella misura di euro 6000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le suddette spese legali per un quarto .
.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 10/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 6 di 7 dott. Bruno Perla
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