Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2025, proposto da
Bp s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Orsoni, Paolo Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Silvia Privato, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 507/2024.
Visto l'art. 62 c.p.a;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR Veneto, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Orsoni e Feleppa in delega orale dell’avv. Gattamelata;
- ritenuto, nei limiti di cognizione propri della fase cautelare, che l’appello non appaia assistito da sufficiente fumus di fondatezza, atteso che:
a) con verbale del 10.1.2021 gli agenti di PM hanno dichiarato che: “ … al momento dell’accertamento veni(vano) riprodotti brani musicali tramite n. 4 casse acustiche installate all’interno del locale, mantenendo aperta la porta di ingresso dello stesso. Pertanto, la musica risultava udibile dall’esterno ”;
b) tale situazione non appare conforme alla previsione di cui all’art. 65 co. 4 del locale Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, che vieta l’uso di amplificatori sonori collocati anche all’interno di fabbricati, quando la musica sia percepibile all’esterno;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare l’appello cautelare;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (ric. n. 918/2025).
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO