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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1795/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 8.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele M. Forner
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
-affidare i tre figli minori in via esclusiva alla madre;
-disporre visite protette tra padre e figli;
-disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, euro
600,00 complessivi al mese, annualmente rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-i coniugi si prestano vicendevolmente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o titolo equivalente per l'espatrio per i figli minori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 27.1.2012 in
Comune di Poduri, provincia di Bacau (Romania) -matrimonio non trascritto in Italia- con CP_1
; che dall'unione erano nati tre figli, tutti minorenni, e che il Tribunale di Nocera Inferiore
[...]
aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto di data 12.10.2023,
[...]
ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui Parte_1
al ricorso.
Il resistente non si è costituito in giudizio -sicché ne è stata dichiarata la contumacia-, né è personalmente comparso alla prima udienza davanti al G.I. di data 9.12.2024.
Concesso un rinvio onde permettere alla ricorrente di depositare in atti le dichiarazioni dei redditi del marito, dato atto che nulla è stato dimesso per asserita mancata risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 4.6.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che parte ricorrente ha depositato le note scritte contenenti le proprie conclusioni -come riportate in epigrafe-, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
2 Va sicuramente dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale delle parti onde pronunciare sentenza di divorzio.
Questo collegio non ritiene di aderire alla domanda della ricorrente di affido esclusivo alla stessa dei tre figli minori, in quanto non è stata addotta ragione alcuna plausibile onde derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Infatti, nulla è stato mai dedotto circa presunte inadempienze paterne, nemmeno in tema di mantenimento dei minori, e la semplice affermazione -priva di qualsivoglia riscontro- che il padre non vede i figli da qualche mese non costituisce ragione valida per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo dei minori alla madre. I minori vanno pertanto affidati in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre,
Parimenti non accoglibile la richiesta di visite protette padre/figli, trattandosi di domanda per la prima volta esternata in sede di precisazione delle conclusioni e priva di qualsivoglia elemento a supporto della stessa. Pertanto, in ragione della lontananza del padre dalla residenza dei figli, le visite padre/figli verranno concordate direttamente tra i genitori, tenendo in considerazione le esigenze di studio, ricreative e di riposo dei minori, oltre alle esigenze lavorative dei genitori.
L'assegno per il contributo al mantenimento dei tre figli a carico del padre può invece essere confermato nell'importo già stabilito tra i genitori in sede di separazione (euro 600,00 mensili complessivi), annualmente rivalutabili ISTAT, da versare alla madre, in forma tracciabile, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori come da
Protocollo in uso al Tribunale di Udine.
Nulla per assegni tra i coniugi, avendo la ricorrente dichiarato di essere autosufficiente.
Non luogo a provvedere sulla questione dell'assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, non avendo il padre acconsentito a ciò essendo rimasto contumace in giudizio.
Spese integralmente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in data 27.1.2012 nel Comune di Poduri, provincia di Bacau (Romania) -matrimonio non
[...] trascritto in Italia- alle seguenti condizioni:
3 -affida i tre figli minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
-dispone che le visite padre/figli verranno concordate direttamente tra i genitori, tenendo in considerazione le esigenze di studio, ricreative e di riposo dei minori, oltre alle esigenze lavorative dei genitori;
-dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo di euro 600,00 mensili complessivi, annualmente rivalutabili ISTAT, da versare alla madre, in forma tracciabile, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 23.6.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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