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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12,14 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Pasquini e per parte opposta l'avv. Grassi, nonché l'avv. Lozza, quale curatore dell' , i quali precisano le conclusioni come in atti ai quali si riportano. Parte_2
Ad ore 12,18 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,07 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale
chiuso ad ore 16,07.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1259/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Alberto Zanzi e Nicola Maria Cesare Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Varese, piazza XXVI Mggio,14, giusta procura in atti
-Opponente -
Contro
(C.F.: ) in persona del suo curatore Controparte_1 P.IVA_1
avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Grassi ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio della medesima, in Varese, Via Cesare Battisti, 12, giusta procura in atti
- Opposta - visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, II co., c.p.c. 19 marzo 2024 ha proposto opposizione Parte_1
al preavviso di sloggio notificatogli il 23 gennaio 2024, che ha ad oggetto l'unità immobiliare sita in Brebbia, Via Piave, 19, costituita da villa singola con autorimessa e giardino pagina 2 di 6 pertinenziale. Con tale preavviso, notificato in forza di convalida di sfratto per morosità, era comunicato a che l'ufficiale giudiziario avrebbe provveduto ad immettere Parte_1
l' di nel possesso del predetto immobile. Parte_2 Parte_2
Con decreto in data 20 marzo 2024 il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo e all'esito dell'udienza ha rigettato l'istanza e disposto che il giudizio di merito venisse promosso entro
60 giorni dalla comunicazione del suo provvedimento.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha introdotto il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione proposta, dando luogo al presente procedimento.
Con tale atto il Signor ha chiesto a questo tribunale di dichiarare l'inesistenza del Pt_1
diritto dell'Eredità di a procedere esecutivamente nei suoi confronti e Pt_2 Parte_2
di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'esecuzione promossa dall'eredità di con preavviso di sloggio in data 23 gennaio 2024. Pt_2 Parte_2
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio l' Parte_2
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
All'udienza parte opposta ha riferito che la procedura di esecuzione contro cui
[...]
ha proposto opposizione si è conclusa con l'immissione nel possesso dell'immobile Pt_1
dell' di come da verbale che ha esibito e successivamente Parte_2 Parte_2
depositato nel fascicolo di questa causa.
Il giudice ha rinviato la causa all'udienza odierna per discussione.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché dal verbale di eseguito sfratto in atti risulta che il fratello dell'odierno opponente, per conto di quest'ultimo, ha riconsegnato le chiavi dell'immobile de quo al rappresentante dell
[...]
, che è stato immesso nel possesso del bene. Parte_2
pagina 3 di 6 E' noto che la cessazione della materia del contendere è rilevabile dal giudice, anche d'ufficio, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati ex actis (cfr. per tutti Cass. 7 febbraio 2024 n. 3449). Ciò che
è avvenuto nel caso di specie perché, come detto, parte opposta ha prodotto il verbale di riconsegna dell'immobile per cui è causa.
La cessazione della materia del contendere che sopravviene nel corso del processo non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte (cfr. Cass. 16 giugno 2023 n. 17256). In tal caso le spese del giudizio devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. 30 gennaio
2024 n. 2947).
Quindi, pur accertata la cessazione della materia del contendere, occorre esaminare i motivi di opposizione, al fine di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite. ha impugnato il preavviso di sloggio, notificatogli successivamente alla Parte_1
notifica della convalida di sfratto e al precetto di sloggio, assumendo che l'immobile oggetto del preavviso di sloggio è di esclusiva proprietà della signora , sua Persona_1
compagna, e pertanto non può “giacere” nell'eredità della Signora Parte_2
In particolare, l'opponente ha assunto che la signora è proprietaria dell'immobile “de Per_1
quo”, perché è unica erede di in forza di testamento olografo. Il medesimo ha Parte_2
aggiunto che la propria compagna ha dato dimostrazione della volontà di accettare l'eredità della signora perché possiede l'immobile oggetto del preavviso di sloggio senza Pt_2
soluzione di continuità, sin da prima dell'apertura della successione (21 agosto 2022) e in data
23 gennaio 2023 ha presentato la denuncia di successione dell'eredità.
E' noto che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. 2 agosto 2021 n. 22090).
pagina 4 di 6 Nella specie, il titolo esecutivo giudiziale, in forza del quale è stata promossa l'esecuzione qui opposta, è la convalida di sfratto del 30 novembre 2023, ma la signora risulta deceduta Pt_2
il 21 agosto 2022, il testamento olografo citato dall'opponente è stato pubblicato il 1° settembre 2022 e la signora ha presentato denuncia di successione il 23 gennaio 2023. Per_1
Quindi l'opponente fa valere pretese fattispecie che avrebbero comportato l'acquisto, da parte della sua compagna, dell'eredità relitta da che tuttavia si sono verificate prima Pt_2
dell'emissione della convalida di sfratto (pubblicazione del testamento, possesso dell'immobile de quo a far tempo dall'apertura della successione, presentazione denuncia di successione) e che avrebbero dovuto essere semmai dedotte nel giudizio di sfratto, all'udienza fissata per la convalida, nella quale, l'opponente non risulta invece neppure comparso. Né l'opponente ha impugnato la convalida di sfratto nel termine di cui all'art. 668
c.p.c.
L'opponente non ha perciò dedotto a motivo della sua opposizione fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo giudiziale, ma argomenti di merito non proposti e non più proponibili nelle competenti sedi di cognizione.
Da qui l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e operata una riduzione del 50% per l'attività decisionale) devono porsi a carico di parte opponente, attesa la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1259/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.358,00, oltre 15% per spese accessorie, oltre c.p.a. ed IVA.
pagina 5 di 6 Varese, 27 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12,14 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Pasquini e per parte opposta l'avv. Grassi, nonché l'avv. Lozza, quale curatore dell' , i quali precisano le conclusioni come in atti ai quali si riportano. Parte_2
Ad ore 12,18 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,07 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale
chiuso ad ore 16,07.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1259/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Alberto Zanzi e Nicola Maria Cesare Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Varese, piazza XXVI Mggio,14, giusta procura in atti
-Opponente -
Contro
(C.F.: ) in persona del suo curatore Controparte_1 P.IVA_1
avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Grassi ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio della medesima, in Varese, Via Cesare Battisti, 12, giusta procura in atti
- Opposta - visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, II co., c.p.c. 19 marzo 2024 ha proposto opposizione Parte_1
al preavviso di sloggio notificatogli il 23 gennaio 2024, che ha ad oggetto l'unità immobiliare sita in Brebbia, Via Piave, 19, costituita da villa singola con autorimessa e giardino pagina 2 di 6 pertinenziale. Con tale preavviso, notificato in forza di convalida di sfratto per morosità, era comunicato a che l'ufficiale giudiziario avrebbe provveduto ad immettere Parte_1
l' di nel possesso del predetto immobile. Parte_2 Parte_2
Con decreto in data 20 marzo 2024 il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo e all'esito dell'udienza ha rigettato l'istanza e disposto che il giudizio di merito venisse promosso entro
60 giorni dalla comunicazione del suo provvedimento.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha introdotto il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione proposta, dando luogo al presente procedimento.
Con tale atto il Signor ha chiesto a questo tribunale di dichiarare l'inesistenza del Pt_1
diritto dell'Eredità di a procedere esecutivamente nei suoi confronti e Pt_2 Parte_2
di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'esecuzione promossa dall'eredità di con preavviso di sloggio in data 23 gennaio 2024. Pt_2 Parte_2
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio l' Parte_2
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
All'udienza parte opposta ha riferito che la procedura di esecuzione contro cui
[...]
ha proposto opposizione si è conclusa con l'immissione nel possesso dell'immobile Pt_1
dell' di come da verbale che ha esibito e successivamente Parte_2 Parte_2
depositato nel fascicolo di questa causa.
Il giudice ha rinviato la causa all'udienza odierna per discussione.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché dal verbale di eseguito sfratto in atti risulta che il fratello dell'odierno opponente, per conto di quest'ultimo, ha riconsegnato le chiavi dell'immobile de quo al rappresentante dell
[...]
, che è stato immesso nel possesso del bene. Parte_2
pagina 3 di 6 E' noto che la cessazione della materia del contendere è rilevabile dal giudice, anche d'ufficio, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati ex actis (cfr. per tutti Cass. 7 febbraio 2024 n. 3449). Ciò che
è avvenuto nel caso di specie perché, come detto, parte opposta ha prodotto il verbale di riconsegna dell'immobile per cui è causa.
La cessazione della materia del contendere che sopravviene nel corso del processo non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte (cfr. Cass. 16 giugno 2023 n. 17256). In tal caso le spese del giudizio devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. 30 gennaio
2024 n. 2947).
Quindi, pur accertata la cessazione della materia del contendere, occorre esaminare i motivi di opposizione, al fine di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite. ha impugnato il preavviso di sloggio, notificatogli successivamente alla Parte_1
notifica della convalida di sfratto e al precetto di sloggio, assumendo che l'immobile oggetto del preavviso di sloggio è di esclusiva proprietà della signora , sua Persona_1
compagna, e pertanto non può “giacere” nell'eredità della Signora Parte_2
In particolare, l'opponente ha assunto che la signora è proprietaria dell'immobile “de Per_1
quo”, perché è unica erede di in forza di testamento olografo. Il medesimo ha Parte_2
aggiunto che la propria compagna ha dato dimostrazione della volontà di accettare l'eredità della signora perché possiede l'immobile oggetto del preavviso di sloggio senza Pt_2
soluzione di continuità, sin da prima dell'apertura della successione (21 agosto 2022) e in data
23 gennaio 2023 ha presentato la denuncia di successione dell'eredità.
E' noto che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr. ex multis Cass. 2 agosto 2021 n. 22090).
pagina 4 di 6 Nella specie, il titolo esecutivo giudiziale, in forza del quale è stata promossa l'esecuzione qui opposta, è la convalida di sfratto del 30 novembre 2023, ma la signora risulta deceduta Pt_2
il 21 agosto 2022, il testamento olografo citato dall'opponente è stato pubblicato il 1° settembre 2022 e la signora ha presentato denuncia di successione il 23 gennaio 2023. Per_1
Quindi l'opponente fa valere pretese fattispecie che avrebbero comportato l'acquisto, da parte della sua compagna, dell'eredità relitta da che tuttavia si sono verificate prima Pt_2
dell'emissione della convalida di sfratto (pubblicazione del testamento, possesso dell'immobile de quo a far tempo dall'apertura della successione, presentazione denuncia di successione) e che avrebbero dovuto essere semmai dedotte nel giudizio di sfratto, all'udienza fissata per la convalida, nella quale, l'opponente non risulta invece neppure comparso. Né l'opponente ha impugnato la convalida di sfratto nel termine di cui all'art. 668
c.p.c.
L'opponente non ha perciò dedotto a motivo della sua opposizione fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo giudiziale, ma argomenti di merito non proposti e non più proponibili nelle competenti sedi di cognizione.
Da qui l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e operata una riduzione del 50% per l'attività decisionale) devono porsi a carico di parte opponente, attesa la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1259/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 4.358,00, oltre 15% per spese accessorie, oltre c.p.a. ed IVA.
pagina 5 di 6 Varese, 27 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 6 di 6