Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01868/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, n. 30;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio serbato dal Comune di Villa Castelli sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 13 maggio 2021,
e per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Villa Castelli di provvedere in relazione alla medesima istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 13 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Ancora, in sostituzione degli avv.ti F. Pacciani, V. Mosca e F. Ciavarella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato il 19/07/2022 e depositato in giudizio il 20/07/2022), chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Villa Castelli sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, presentata in data 13 maggio 2021, contestualmente all’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base (anche “S.R.B.”) per la telefonia mobile (“Impianto”), da realizzarsi nel medesimo Comune sul lastrico solare di un immobile sito in Via Montecastello, 24 (N.C.E.U. del Comune di Villa Castelli, Foglio 10, particella 1497), in zona vincolata.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DAL COMUNE DI VILLA CASTELLI SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL’ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.
Il 25/07/2022, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Cultura, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 28/10/2022, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, nella quale, ribadendo la permanenza del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti/intimate sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, non essendo stati rilevati atti di impulso di tale procedimento, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e chiesto di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Villa Castelli sulla domanda di autorizzazione paesaggistica presentata in data 13 maggio 2021, ordinando al Comune di Villa Castelli di provvedere entro un termine di trenta giorni e nominando un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione intimata in caso di ulteriore ritardo.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Villa Castelli e l’A.R.P.A. Puglia.
Nella Camera di Consiglio dell’08/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, regolare in rito, è fondato e va accolto.
1. - Occorre premettere che, nella specie, si applica, ratione temporis , l’art. 87 (“ Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ”) del D. Lgs. n. 259/2003 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. n. 108/2021 e con il D. Lgs. n. 207/2021), il quale, al comma 1, prevede che “ L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione ”.
1.1. - Ciò premesso, in ordine all’impugnazione del silenzio, deve rilevarsi come, pur in presenza dell’istanza inoltrata dalla Società ricorrente in data 13/05/2021, non risulta che la competente Amministrazione Comunale di Villa Castelli abbia portato a compimento, nei termini previsti dall’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, il segmento del procedimento amministrativo che le competeva.
In punto di diritto vale, infatti, osservare che l'art. 146 citato prevede una ben precisa cadenza procedimentale, quanto all'obbligo di provvedere in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica, che, nel caso in esame, è stata ampiamente obliterata dal Comune intimato, se non altro con particolare riguardo all'osservanza dei termini in esso prescritti al comma 7 (“ Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo ”), i quali consistono in quaranta giorni affinché il Comune trasmetta la pratica alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
In particolare, afferma parte ricorrente che, a seguito della presentazione della domanda di che trattasi, “ il termine di 40 giorni è infruttuosamente decorso, non avendo il Comune non solo adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento, ma nemmeno dato avvio al procedimento medesimo, espletando la fase iniziale di adozione della “proposta di provvedimento” e trasmettendo gli atti alla competente Soprintendenza ai fini il rilascio del relativo parere, come richiesto dal comma 7 dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 ”.
Peraltro, l’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, al comma 9, prevede che “ Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. ai fini della qualificazione del silenzio serbato dalla Soprintendenza ”. A tale proposito, occorre rammentare che la violazione del termine ex lege contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, Sezione VI, 26/08/2020, n. 3651).
2. - Osserva, altresì, il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, dall’altro lato, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
3. - Alla luce di quanto sopra, permanendo, nel caso in esame, il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate/resistenti sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Società ricorrente in data 13/05/2021 e non essendovi - allo stato - alcuna prova nemmeno della trasmissione della pratica (corredata dai documenti prescritti dall’art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004) alla competente Soprintendenza, ne consegue che, la competenza del Comune nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione paesaggistica de qua non può ritenersi esaurita, permanendo la dedotta omissione ai fini del completamento dell’iter procedimentale previsto.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Villa Castelli, di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, la pratica (corredata dai documenti prescritti dall’art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004: relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento con comunicazione all’interessata dell’avvenuta trasmissione della pratica) alla competente Soprintendenza che adotterà, quindi, entro il termine di legge, il proprio parere sull’istanza di autorizzazione di che trattasi, ai fini della decisione finale comunale.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del soccombente Comune di Villa Castelli e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Villa Castelli di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla trasmissione della pratica (corredata dai documenti prescritti dall’art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004: relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento con comunicazione all’interessata dell’avvenuta trasmissione della pratica) alla competente Soprintendenza che adotterà, quindi, entro il termine di legge, il proprio parere sull’istanza di autorizzazione di che trattasi, ai fini della decisione finale comunale.
Condanna il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO