Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 162/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di compravendita e vertente
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Gregorio Tino
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 P.IVA_2
dall'avvocato Raffaele Bruno
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto
1
Tribunale di Catanzaro in data 26.09.2014 (all.1 del fasc. di parte del primo grado), nei confronti del Sig. in qualità di Parte_1
titolare della “ . 2)- accogliere, Parte_1
conseguenzialmente, la dispiegata domanda riconvenzionale nel senso di dichiarare e ritenere che il valore dei beni venduti con la fattura n. 115 del
07.05.2013 da parte dell'opposta corrisponde ad € 105.190,03, giusta CTP allegata, o a quella diversa somma che sarà individuata all'esito della medesima attività istruttoria che si chiede, in particolare dalla CTU;
2A)-
Ciò stante avendo l'opponente già pagato € 128.199,26, come peraltro dichiarato dalla ditta fornitrice, condannare quest'ultima a restituire la differenza [tra quello già pagato ed il valore effettivo dei beni acquistati
(€ 105.190,03)] pari ad € 23.009,23, oltre interessi commerciali o legali, rivalutazione secondo indici Istat e danni conseguenti da stabilire o secondo prudente apprezzamento. 3)- Con vittoria di spese e compensi,
IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore di questa difesa antistataria”.
Per la parte appellata: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa e contraria istanza, così statuire e dichiarare: In via preliminare, rigettare l'appello sulla base delle motivazioni di cui in narrativa, nonché la richiesta di sospensiva dell'efficacia; In via principale, confermare in
2 toto la sentenza n. 1976/2019 resa inter parte dal Tribunale di Catanzaro;
Per l'effetto, condannare al pagamento degli onorari e Parte_1
competenze, oltre IVA e CPA del presente giudizio, nonché del giudizio di prime cure e del giudizio monitorio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. nella Parte_1
qualità in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2014 con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 130.000,00, oltre interessi e spese del monitorio. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che l'importo richiesto non è dovuto poiché la società opposta gli ha venduto merce usata facendola passare per nuova e nonostante ciò ha insistito per il pagamento. Per dimostrare il proprio assunto parte opponente si è avvalsa di un perito di parte che ha attestato che il valore effettivo delle merce alla data di acquisto era pari ad € 105.190,03, compresa IVA rispetto al valore riportato in fattura di € 258.199,26. Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della differenza tra quanto già corrisposto pari ad € 128.199,26 ed il valore effettivo dei beni acquistati corrispondente ad € 105.190,03 per un totale di € 23.009,23, oltre interessi, rivalutazione e danni da stabilire. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la società eccependo l'assoluta CP_1
infondatezza della spiegata opposizione. In particolare ha evidenziato che non sussisteva alcun vizio da essa conosciuto e/o conoscibile al momento della consegna dei beni per cui è causa, che sono stati accettati dall'opponente senza alcuna riserva. Ha dedotto che l'opponente non ha
3 mai comunicato l'esistenza di vizi che sono stati denunciati dopo un anno e sei mesi dall'emessa fattura n. 115 del 7.05.2013 e quindi oltre i termini previsti dall'art. 1495, primo e terzo comma c.p.c. Pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con essa proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. Il GOT ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Questo giudicante ha istruito la causa con l'assunzione di prova testimoniale ed all'esito, ritenendo che non necessitasse di ulteriore attività istruttoria l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo due ulteriori rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti in ragione del carico di ruolo la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.06.2019, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con la sentenza n. 1976/2019, resa il 29.10.2019 a definizione del giudizio n. 5344/2014 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'opposizione, in quanto – pacifica e non contestata la sussistenza del diritto di credito e, in particolare, il prezzo concordato per la merce acquistata – dall'attività istruttoria espletata era emerso che l'opponente fosse a conoscenza della circostanza addotta a sostegno della tesi che nessuna somma fosse ulteriormente dovuta, ossia che i macchinari e le attrezzature acquistate fossero rigenerati e non nuovi, come invece pattuito.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità della valutazione delle prove testimoniali operata dal giudice di primo grado, non essendo a conoscenza Parte_1
della circostanza che i macchinari e le attrezzature acquistati fossero
4 rigenerati e non nuovi, e ha reiterato la domanda riconvenzionale avanzata in sede di opposizione. si è costituita in giudizio, argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione.
Disposto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto del 26.9.2014 con cui il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto il pagamento di € 130.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento, in accoglimento del ricorso di CP_1
L'opponente, pur non negando il prezzo concordato per la vendita della merce, asseriva di non dovere pagare la cifra pretesa in via monitoria dalla società venditrice, poiché, dopo la consegna e montaggio dei macchinari avvenute a cura della l'acquirente si era accorto CP_1
che molti di essi non erano nuovi bensì ricondizionati, riciclati, e che, perciò, il valore dei beni compravenduti sarebbe stato inferiore rispetto al prezzo pattuito, tanto che avrebbe dovuto resituire la CP_1
differenza – domandata in via riconvenzionale – tra quanto già corrisposto, € 128.199,26, e il valore effettivo dei beni acquistati, pari a €
105.190,03.
5 Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, essendo emerso dall'attività istruttoria come la compratrice fosse a conoscenza delle caratteristiche dei beni alienati.
In appello deduce l'erroneità di tale valutazione, fondata, in Pt_1
particolare, dalla prova testimoniale espletata.
Occorre, innanzitutto, precisare che la compratrice lamenta la non conformità dei beni acquistati all'accordo negoziale, cioè che alcuni macchinari non fossero nuovi, come asseritamente pattuito, bensì rigenerati.
La fattispecie in esame è riconducibile entro l'alveo di operatività dell'art. 1497 c.c., il quale stabilisce che, quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, a condizione che siano rispettati i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1495 c.c.
Ebbene, pur ipotizzando che la compravendita avesse a oggetto beni nuovi e non ricondizionati o, comunque, usati, l'opponente, odierna appellante non ha indicato, neppure mediante la c.t.p. acclusa all'atto di citazione in opposizione, quali tra i beni venduti sarebbero stati non conformi alle caratteristiche convenute, avendo genericamente rappresentato come alcuni macchinari fossero ricondizionati e mancassero le targhe di riconoscimento.
Di tale ultima peculiarità, come in maniera condivisibile evidenziato dal primo giudice, l'acquirente si sarebbe potuto accorgere usando l'ordinaria diligenza, in quanto facilmente percepibile.
La compratrice, per giunta, non ha allegato né dimostrato di avere denunciato la rilevata mancanza di qualità entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 1495, primo comma, c.c., essendosi limitata a
6 rappresentare di avere effettuato contestazioni verbali e telefoniche dopo essersi accorta della circostanza in parola, ossia quando, in seguito all'incendio scoppiato nel forno il 4.1.2014, i periti della compagnia assicuratrice constatavano che le attrezzature non erano nuove, nonché la mancanza delle targhe di riconoscimento dei macchinari, senza dunque fornire puntuali indicazioni circa il momento in cui la mancanza delle qualità pattuite sia stata rilevata e quello in cui la circostanza sia stata denunciata.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, disponendosene la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese dell'espletata c.t.u., liquidate con decreto del 9.12.2021, in ragione del richiamato criterio, sono poste definitivamente a carico della parte appellante.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
7 - pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del
9.12.2021, a carico della parte appellante.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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