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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente e Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
VAROTTO VALTER, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 394/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 30/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'attività dell'impresa individuale del ricorrente risulta di spiccata antieconomicità in quanto dal
2003 in poi, con eccezione per solo tre annualità, risalenti nel tempo, risulta sempre in perdita anche per cifre non certo banali se poste in elazione alla tipologia del lavoro e alle possibilità di ricavo di una ditta individuale (autofficina) con soli due dipendenti. Rilevato che gli indicatori di affidabilità fiscale dichiarati per gli anni oggetto della ripresa tributaria risultano anomali rispetto al settore di riferimento e alle dotazioni dell'azienda pari a 2,13/10 e 4,8/ rispettivamente per il 2019 e il 2020.
Rilevato che, in questo quadro, il ricorrente non ha provveduto a presentare all'Ufficio accertatore, che ne aveva fatto richiesta, la documentazione fiscale sulla quale procedere alla ricostruzione dei movimenti economici e, quindi, dei ricavi della ditta che consentono, ora, di rigettare le richieste istruttorie di provare per testi dati che meglio possono essere accertati dalla documentazione non prodotta .
Ritenuto che pertanto l'opzione dell'accertamento induttivo in modo presuntivo è del tutto fondata ai sensi dell'art. 39 co. 2 lett. D-bis del DPR n. 00/1973 e risulta incentrata sulle ore di manodopera attribuibili all'attività, al prezzo orario mediamente fatturato dallo stesso ricorrente e al ricarico medio sui prezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni, analizzati in contradditorio con il contribuente.
Rilevato che le eccezioni proposte dal ricorrente per cui la ditta opererebbe non per finalità di ricavo economico ma per “gratificazione personale” del titolare, quasi per una attività hobbistica, che peraltro il titolare Ricorrente_1 non è in grado di svolgere da solo e necessita della presenza di due operai non appare convincente, non sono in grado di contestare fondatamente le risultanze dell'attività di recupero.
Rilevato altresì che l'eredità acquisita diversi anni addietro (2017) da sola non risulta certo sufficiente a coprire le perdite d'impresa dichiarate dal 2027 al 2021 (pari a meno 167.928 euro) e che tal fine neppure può essere attribuito alla pensione del titolare (15.000 lordi annui).
Ritenuto pertanto che il ricorrente non ha allegato convincenti elementi che superino quanto motivatamente offerto nel provvedimento di accertamento oggi all'esame di questa Corte tributaria, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza che insegna come l'antieconomicità dell'attività contestata dall'erario “incombe sul contribuente l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni essendo, in difetto, pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione..” (giurisprudenza pacifica. Per tutte cfr.
Cass. civ. sent. n. 1282/2021).
Ritenuto che le sanzioni sono state individuate dall'ufficio accertatore nell'82 e nel 46%, rispettivamente per il 2019 e il 2020, della complessiva ripresa tributaria e pertanto in violazione del principio di proporzionalità
e che, come correttamente richiesto dalla difesa del contribuente, devono essere riportate a criteri di giustizia in applicazione del disposto dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 che, pur tenendo conto del comportamento non collaborativo e colposo del contribuente, questa Corte ritiene da individuare nella somma complessiva per le due annualità di 10.000,00 euro.
Rilevato che il parziale accoglimento del ricorso consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie parzialmente i ricorsi riuniti relativamente alla rideterminazione delle sanzioni come precisato in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CHERCHI BRUNO, Presidente e Relatore
GUERRA MICHELE, Giudice
VAROTTO VALTER, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 394/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602623 2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 30/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G602629 2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'attività dell'impresa individuale del ricorrente risulta di spiccata antieconomicità in quanto dal
2003 in poi, con eccezione per solo tre annualità, risalenti nel tempo, risulta sempre in perdita anche per cifre non certo banali se poste in elazione alla tipologia del lavoro e alle possibilità di ricavo di una ditta individuale (autofficina) con soli due dipendenti. Rilevato che gli indicatori di affidabilità fiscale dichiarati per gli anni oggetto della ripresa tributaria risultano anomali rispetto al settore di riferimento e alle dotazioni dell'azienda pari a 2,13/10 e 4,8/ rispettivamente per il 2019 e il 2020.
Rilevato che, in questo quadro, il ricorrente non ha provveduto a presentare all'Ufficio accertatore, che ne aveva fatto richiesta, la documentazione fiscale sulla quale procedere alla ricostruzione dei movimenti economici e, quindi, dei ricavi della ditta che consentono, ora, di rigettare le richieste istruttorie di provare per testi dati che meglio possono essere accertati dalla documentazione non prodotta .
Ritenuto che pertanto l'opzione dell'accertamento induttivo in modo presuntivo è del tutto fondata ai sensi dell'art. 39 co. 2 lett. D-bis del DPR n. 00/1973 e risulta incentrata sulle ore di manodopera attribuibili all'attività, al prezzo orario mediamente fatturato dallo stesso ricorrente e al ricarico medio sui prezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni, analizzati in contradditorio con il contribuente.
Rilevato che le eccezioni proposte dal ricorrente per cui la ditta opererebbe non per finalità di ricavo economico ma per “gratificazione personale” del titolare, quasi per una attività hobbistica, che peraltro il titolare Ricorrente_1 non è in grado di svolgere da solo e necessita della presenza di due operai non appare convincente, non sono in grado di contestare fondatamente le risultanze dell'attività di recupero.
Rilevato altresì che l'eredità acquisita diversi anni addietro (2017) da sola non risulta certo sufficiente a coprire le perdite d'impresa dichiarate dal 2027 al 2021 (pari a meno 167.928 euro) e che tal fine neppure può essere attribuito alla pensione del titolare (15.000 lordi annui).
Ritenuto pertanto che il ricorrente non ha allegato convincenti elementi che superino quanto motivatamente offerto nel provvedimento di accertamento oggi all'esame di questa Corte tributaria, come richiesto dalla pacifica giurisprudenza che insegna come l'antieconomicità dell'attività contestata dall'erario “incombe sul contribuente l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni essendo, in difetto, pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione..” (giurisprudenza pacifica. Per tutte cfr.
Cass. civ. sent. n. 1282/2021).
Ritenuto che le sanzioni sono state individuate dall'ufficio accertatore nell'82 e nel 46%, rispettivamente per il 2019 e il 2020, della complessiva ripresa tributaria e pertanto in violazione del principio di proporzionalità
e che, come correttamente richiesto dalla difesa del contribuente, devono essere riportate a criteri di giustizia in applicazione del disposto dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997 che, pur tenendo conto del comportamento non collaborativo e colposo del contribuente, questa Corte ritiene da individuare nella somma complessiva per le due annualità di 10.000,00 euro.
Rilevato che il parziale accoglimento del ricorso consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, accoglie parzialmente i ricorsi riuniti relativamente alla rideterminazione delle sanzioni come precisato in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate.