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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA NO, nella causa iscritta al n. 1541/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CARRÀ RAFFAELE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 26/11/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal
01.05.2024;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carrà Raffaele, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 02/02/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- premesso che, nelle more del giudizio il procuratore della ricorrente decedeva, e che con costituzione di nuovo procuratore subentrava allo stesso, nella difesa, l'avv. Carrà Raffaele;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese dal 01.05.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025
La Giudice del Lavoro
SA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA NO, nella causa iscritta al n. 1541/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CARRÀ RAFFAELE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 26/11/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal
01.05.2024;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carrà Raffaele, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 02/02/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- premesso che, nelle more del giudizio il procuratore della ricorrente decedeva, e che con costituzione di nuovo procuratore subentrava allo stesso, nella difesa, l'avv. Carrà Raffaele;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese dal 01.05.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025
La Giudice del Lavoro
SA NO