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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 6032/2024 del R.G. Tra
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Parte_1
Di LA e RA Di LA;
ricorrente E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento della pensione di inabilità ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il CTU dopo un attento e accurato esame documentale risponde:
*LA PATOLOGIA CARDIACA appare sostanzialmente complicata da una “Endocardite batterica degli ellettrocateteri del CRT-D (e forse della valvola aortica) opportunamente trattata con risoluzione in ambiente ospedaliero e poi domiciliare (07/24), per il resto permangono le caratteristiche anatomopatologiche e funzionali gia' riportata nel mio pregresso elaborato peritale.
*LA PATOLOGIA UDITIVA
1 Non era documentata alla pregressa visita. Espressa con: “Residui uditivi OS - IA DX “: 11/24 Invalidante nella misura del: 15% (cod. 4005, diretto)
Parte_2
Non era documentata alla pregressa visita. Espressa con “Fibromialgia severa. Artralgie diffuse a carattere misto, ma prevalentemente meccanico. Spondilosi lombare: 12/24 Invalidante nella misura del: 20% (cod. 7010, analogia di gravità) CONCLUSIONI MEDICO – LEGALI La ricorrente, alla luce di quanto sopra e quando già espresso nel precedente elaborato peritale risulta affetta da: DIABETE LL complicato (Invalidante nella misura del 30% (cod. 9306, analogia di gravità) ICD IN CARDIOMIOPATIA IPERTROFIA OSTRUTTIVA (Invalidante nella misura del: 64% (cod. 2011 + cod. 6441)
Parte_3
(Invalidante nella misura del: 45% (cod. 2209, analogia di gravità) RESIDUI UDITIVI OSX Invalidante nella misura del: 15% (cod. 4005, diretto) GI RA – SI OM Invalidante nella misura del: 20% (cod. 7010, analogia di gravità) Per tali affezioni il soggetto può essere ritenuto INVALDO con: Inabilità totale e permanente lavorativa: 100%, a decorrere, secondo criterio clinico e documentale, dalla data del: mese di settembre/24.
------------ In riferimento alla L. 104/92: Il CTU conferma che il soggetto può essere ritenuto: Portatore di Handicap: Comma 1, Art.
3 - L. 104/92 (Assenza quindi dei requisiti medico legali per il riconoscimento di Soggetto Portatore di Handicap in situazione di gravità: Comma 3, Art. 3 – L. 104/92) NOTA BENE In data 10/07/25 il Ctu era convocato presso il Tribunale Napoli Nord - Sezione Lavoro e Previdenza – dal G.U. Dr. RIPPA su richiesta del legale di parte attrice, in relazione alla:
“Definizione di chiarimenti nella suddetta causa”. Tali chiarimenti riguardavano, in ambito della Legge 104/92:
“La mancata attribuzione del Comma 3, Art. 3”. Il Giudice Competente chiedeva al Ctu di: fornire ulteriori motivazioni circa le sue conclusioni in ambito Handicap.
Il CTU risponde: L'obiettività peritale definisce chiaramente un'espressione funzionale delle menomazioni (in termini di: capacità cognitive, cura di sé, motilità, capacità relazionali/sociali) di media entità, con correlato riflessi sulla sfera individuale e relazionale/sociale e quindi un:
“Condizione di Handicap (con i correlati sostegni)”, ma non si rileva assolutamente una condizione di non autosufficienza tale da giustificare una necessaria assistenza continuativa, permanente e globale
2 nella sfera individuale e relazionale/sociale, come da Comma 3, Art. 3 – L.104/92 (Handicap in situazione di gravità). Tra l'altro anche in relazione alla Nuova Legge sulla Disabilità: Legge 62/24 (non ancora definita nei verbali di giuramento, in via di sperimentazione nel 2025 e verosimilmente in vigore dal 01/01/26), a mio parere, nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una “Disabilità di grado moderato con necessità di sostegno di grado medio “. Comunque, non entrando in ulteriori dettagli valutativi: IL CTU RIBADISCE LE SUE PRECEDENTI CONCLUSIONI: Trattasi di Soggetto, di sesso femminile di 59 anni, Inoccupato: PORTATORE DI HANDICAP: Comma 1, art, 3 – L 104/92”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Deve pertanto accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dalla legge 118/1971 dal settembre 2024. Deve inoltre accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le spese di lite vanno compensate avuto riguardo al riconoscimento di una soltanto delle prestazioni richieste in ricorso. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità ai sensi della legge 118/1971 a far data dal settembre 2024;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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