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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. N. 13084/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 28.11.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Loffreda in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti OPPONENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. Cataldo Tarricone in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al d.i. n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione del 27.12.2018, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018), con il quale il Tribunale, su richiesta di gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.46.288,64 oltre Controparte_1 interessi e spese di lite per il titolo posto a base del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi indicati nell'atto; si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.2019 contestando tutto quanto l'ex adverso;
ha chiesto la CP_1 CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande avversarie, con la condanna al pagamento delle spese di lite. La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU contabile. Le parti hanno così concluso. Parte opponente: “accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di finanziamento n. 20020231628518 che anche al contratto di concessione di linea di credito con carta cd. REVOLVING n. 20020231628503, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori non oggetto di specifica pattuizione, ultra legali, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle commissioni, degli interessi, attivi e passivi, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti eventualmente sconosciuti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, così come correttamente rilevato nell'espletata CTU espletata nel corso del giudizio;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di finanziamento n. 20020231628518 che anche del contratto di concessione di linea di credito con carta cd. REVOLVING n. 20020231628503, e per come successivamente modificatosi, era diverso e differente da quello reclamato dalla con il D.I. oggi opposto, ovvero corrispondente alla somma minore determinata della CP_1 espletata CTU;
per l'effetto dichiarare non dovute dall'opponente le somme esposte a debito per la Banca e, per l'effetto revocare il D.I. opposto;
accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità contrattuale della per violazione degli obblighi di Controparte_1 buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c., oltre che la denotata responsabilità contrattuale e nella esecuzione del contratto;
sempre per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento in favore dell'opponente di ogni danno patrimoniale e non, sì come riveniente dalla narrativa che precede, da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; parte opposta: “reiterata preliminarmente, per tutte le ragioni sopra riportate, ove il Giudice non dovesse ritenere di accogliere in toto la difesa della la richiesta CP_1 di ulteriori chiarimenti al consulente contabile di Ufficio ovvero in subordine il rinnovo della CTU tecnica contabile, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e a verbale e quindi si insiste nel: 1) rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 2746/2018 nrg. 10701/2018 emesso dal Tribunale civile di Lecce;
2) per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie proposte contro la;
in subordine, Controparte_1 con rispettosa riserva di impugnazione, 3) si insiste comunque nella condanna di controparte al pagamento in favore della delle somme dovute in favore della stessa Controparte_1 in virtù dei contratti di finanziamento oggetto del contendere accertate nel corso del giudizio;
4) vinte le spese di lite da porre a carico dell'opponente in favore della Controparte_1 come da nota spese che si deposita ponendo per intero il costo delle CTU come da copia
[...] delle fatture che si depositano ( già corrisposto dalla a totale ed esclusivo carico CP_1 di controparte.” L'opposizione è infondata. Sull' eccezione di usurarietà del contratto di prestito (personale) e premio assicurativo sul credito (finanziamento n°20020231628518) ed apertura di una linea di credito revolving n. 20020231628503. Sul punto, le risultanze della CTU espletata hanno escluso la sussistenza del superamento del tasso soglia;
tanto sia con riferimento al finanziamento che all' apertura della linea di credito revolving;
in particolare, il dott. ha accertato che: “verifica usurarieta' Parte_2 interesse corrispettivo: entrambi i valori alternativi accertati (6,626% e 8,596%) appaiono contenuti nei limiti del tasso soglia del 17,15% previsto per le operazioni “prestito personale” (categoria in cui rientra il presente finanziamento) del 4° trimestre 2016; verifica usurarieta' interesse moratorio gli interessi di mora sono convenuti nella misura del 14,60%. anche tale valore appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 17,15%”; sia con riferimento alla linea di credito revolving n. 20020231628503. Sul punto, il dott. ha accertato che: Parte_2
“verifica usurarieta' interesse corrispettivo il valore del teg del rapporto accertati del 14,950% appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 24,41% previsto per le operazioni “credito revolving – fino a 5.000” (categoria in cui rientra il presente finanziamento) del 4° trimestre 2016 verifica usurarieta' interesse moratorio gli interessi di mora sono convenuti nella misura del 14,60%. anche tale valore appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 24,41%.”. Sull'eccezione di anatocismo. Sul punto, sia la prima che la seconda CTU hanno escluso la sussistenza dell'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi debitori nel contratto revolving n. 20020231628503 del 29/11/2016), In particolare, il dott. ha chiarito che “la quantificazione degli interessi Per_1 effettuata dalla Bozza peritale di euro 238,69 a fronte di interessi addebitati di euro 511,12 NON rappresenta l'effetto di alcuna capitalizzazione, atteso che nell'articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto è specificato che:
1. Gli interessi sono calcolati
“mensilmente con il metodo dell'interesse semplice”; 2. “Ogni pagamento rateale ricostituisce, relativamente alla quota capitale, la disponibilità di utilizzo della Linea di credito con carta”: tale pattuizione rappresenta l'applicazione dell'art.1194 c.c., secondo il quale i pagamenti del debitore sono imputati prima a copertura degli interessi, poi delle spese ed infine del capitale;
3. Pertanto, a sommesso parere dello scrivente, la differenza degli interessi accertata dalla Bozza peritale è conseguenza del fatto che quest'ultima ha imputato ogni pagamento a riduzione integrale del saldo in linea capitale, anziché prima agli interessi, poi alle spese e poi al capitale, in ossequio alle pattuizioni contrattuali ex art.1194 c.c.” Sull' eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto e quello in concreto applicato con riferimento al finanziamento personale n.20020231628518 del 29/11/2016. Entrambi i CTU (il Dott. ed il Dott. hanno effettuato i calcoli del TAEG, Pt_2 Per_1 come richiesto, sia con l'esclusione del costo della copertura assicurativa che includendo la stessa ed hanno ravvisato una discrasìa del TAEG applicato nella seconda ipotesi. Sul punto, deve essere evidenziato che la polizza in questione non aveva carattere obbligatorio, come si evince dalle dichiarazioni del contraente nel documento allegato al contratto di finanziamento;
inoltre, non risulta essere stata data la prova del necessario collegamento tra la polizza e la concessione del credito (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), ragion per cui, ai sensi dell' art. 121 del TUB e dall'art.2 del D.M. 8/7/1992, il costo della stessa deve essere escluso dal calcolo del T.A.E.G. In sostanza, deve tenersi in considerazione la seconda ipotesi di calcolo elaborata dai CCTTU: “Il tasso effettivo globale dell'operazione scaturito da questo conteggio risulta essere pari a: - 6,626%, nell'ipotesi senza considerazione del costo dell'assicurazione che appare lievemente inferiore al TAEG pattuito in contratto pari al 6,64% (all.3)”; le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018);
2) condanna l'opponente, applicato il D.M. 55/2014, in Euro 3.809,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese delle CCTTUU. Addì 05.12.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. N. 13084/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 28.11.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Loffreda in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti OPPONENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. Cataldo Tarricone in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al d.i. n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione del 27.12.2018, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018), con il quale il Tribunale, su richiesta di gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €.46.288,64 oltre Controparte_1 interessi e spese di lite per il titolo posto a base del procedimento monitorio, sulla scorta dei motivi indicati nell'atto; si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.2019 contestando tutto quanto l'ex adverso;
ha chiesto la CP_1 CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande avversarie, con la condanna al pagamento delle spese di lite. La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU contabile. Le parti hanno così concluso. Parte opponente: “accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di finanziamento n. 20020231628518 che anche al contratto di concessione di linea di credito con carta cd. REVOLVING n. 20020231628503, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori non oggetto di specifica pattuizione, ultra legali, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle commissioni, degli interessi, attivi e passivi, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti eventualmente sconosciuti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, così come correttamente rilevato nell'espletata CTU espletata nel corso del giudizio;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l'effettivo saldo in linea capitale del contratto di finanziamento n. 20020231628518 che anche del contratto di concessione di linea di credito con carta cd. REVOLVING n. 20020231628503, e per come successivamente modificatosi, era diverso e differente da quello reclamato dalla con il D.I. oggi opposto, ovvero corrispondente alla somma minore determinata della CP_1 espletata CTU;
per l'effetto dichiarare non dovute dall'opponente le somme esposte a debito per la Banca e, per l'effetto revocare il D.I. opposto;
accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità contrattuale della per violazione degli obblighi di Controparte_1 buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c., oltre che la denotata responsabilità contrattuale e nella esecuzione del contratto;
sempre per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento in favore dell'opponente di ogni danno patrimoniale e non, sì come riveniente dalla narrativa che precede, da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; parte opposta: “reiterata preliminarmente, per tutte le ragioni sopra riportate, ove il Giudice non dovesse ritenere di accogliere in toto la difesa della la richiesta CP_1 di ulteriori chiarimenti al consulente contabile di Ufficio ovvero in subordine il rinnovo della CTU tecnica contabile, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e a verbale e quindi si insiste nel: 1) rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 2746/2018 nrg. 10701/2018 emesso dal Tribunale civile di Lecce;
2) per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie proposte contro la;
in subordine, Controparte_1 con rispettosa riserva di impugnazione, 3) si insiste comunque nella condanna di controparte al pagamento in favore della delle somme dovute in favore della stessa Controparte_1 in virtù dei contratti di finanziamento oggetto del contendere accertate nel corso del giudizio;
4) vinte le spese di lite da porre a carico dell'opponente in favore della Controparte_1 come da nota spese che si deposita ponendo per intero il costo delle CTU come da copia
[...] delle fatture che si depositano ( già corrisposto dalla a totale ed esclusivo carico CP_1 di controparte.” L'opposizione è infondata. Sull' eccezione di usurarietà del contratto di prestito (personale) e premio assicurativo sul credito (finanziamento n°20020231628518) ed apertura di una linea di credito revolving n. 20020231628503. Sul punto, le risultanze della CTU espletata hanno escluso la sussistenza del superamento del tasso soglia;
tanto sia con riferimento al finanziamento che all' apertura della linea di credito revolving;
in particolare, il dott. ha accertato che: “verifica usurarieta' Parte_2 interesse corrispettivo: entrambi i valori alternativi accertati (6,626% e 8,596%) appaiono contenuti nei limiti del tasso soglia del 17,15% previsto per le operazioni “prestito personale” (categoria in cui rientra il presente finanziamento) del 4° trimestre 2016; verifica usurarieta' interesse moratorio gli interessi di mora sono convenuti nella misura del 14,60%. anche tale valore appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 17,15%”; sia con riferimento alla linea di credito revolving n. 20020231628503. Sul punto, il dott. ha accertato che: Parte_2
“verifica usurarieta' interesse corrispettivo il valore del teg del rapporto accertati del 14,950% appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 24,41% previsto per le operazioni “credito revolving – fino a 5.000” (categoria in cui rientra il presente finanziamento) del 4° trimestre 2016 verifica usurarieta' interesse moratorio gli interessi di mora sono convenuti nella misura del 14,60%. anche tale valore appare contenuto nei limiti del tasso soglia del 24,41%.”. Sull'eccezione di anatocismo. Sul punto, sia la prima che la seconda CTU hanno escluso la sussistenza dell'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi debitori nel contratto revolving n. 20020231628503 del 29/11/2016), In particolare, il dott. ha chiarito che “la quantificazione degli interessi Per_1 effettuata dalla Bozza peritale di euro 238,69 a fronte di interessi addebitati di euro 511,12 NON rappresenta l'effetto di alcuna capitalizzazione, atteso che nell'articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto è specificato che:
1. Gli interessi sono calcolati
“mensilmente con il metodo dell'interesse semplice”; 2. “Ogni pagamento rateale ricostituisce, relativamente alla quota capitale, la disponibilità di utilizzo della Linea di credito con carta”: tale pattuizione rappresenta l'applicazione dell'art.1194 c.c., secondo il quale i pagamenti del debitore sono imputati prima a copertura degli interessi, poi delle spese ed infine del capitale;
3. Pertanto, a sommesso parere dello scrivente, la differenza degli interessi accertata dalla Bozza peritale è conseguenza del fatto che quest'ultima ha imputato ogni pagamento a riduzione integrale del saldo in linea capitale, anziché prima agli interessi, poi alle spese e poi al capitale, in ossequio alle pattuizioni contrattuali ex art.1194 c.c.” Sull' eccezione di difformità del TAEG indicato in contratto e quello in concreto applicato con riferimento al finanziamento personale n.20020231628518 del 29/11/2016. Entrambi i CTU (il Dott. ed il Dott. hanno effettuato i calcoli del TAEG, Pt_2 Per_1 come richiesto, sia con l'esclusione del costo della copertura assicurativa che includendo la stessa ed hanno ravvisato una discrasìa del TAEG applicato nella seconda ipotesi. Sul punto, deve essere evidenziato che la polizza in questione non aveva carattere obbligatorio, come si evince dalle dichiarazioni del contraente nel documento allegato al contratto di finanziamento;
inoltre, non risulta essere stata data la prova del necessario collegamento tra la polizza e la concessione del credito (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), ragion per cui, ai sensi dell' art. 121 del TUB e dall'art.2 del D.M. 8/7/1992, il costo della stessa deve essere escluso dal calcolo del T.A.E.G. In sostanza, deve tenersi in considerazione la seconda ipotesi di calcolo elaborata dai CCTTU: “Il tasso effettivo globale dell'operazione scaturito da questo conteggio risulta essere pari a: - 6,626%, nell'ipotesi senza considerazione del costo dell'assicurazione che appare lievemente inferiore al TAEG pattuito in contratto pari al 6,64% (all.3)”; le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2746/2018 (r.g. n. 10701/2018);
2) condanna l'opponente, applicato il D.M. 55/2014, in Euro 3.809,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese delle CCTTUU. Addì 05.12.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI