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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 11.12.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti F. Tanzi e E.A. Parte_1
GI
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-002048272, notificata in data 19.4.2024, con la quale CP_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 3742,50 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva:
a) l'omessa notifica dell'atto di accertamento n. . 600.16./12/2019.0272956, presupposto CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
b) l'erroneità, in ogni caso, del suddetto accertamento ispettivo;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo ricoperto né la carica di amministratore né di legale rappresentante della Fraver Srl;
d) l'assenza di dolo e di recidiva;
e) l'omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_1 amministrative, nella misura di € 3724,50 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. . CP_1
600.16./12/2019.0272956, riferito all'anno 2018.
Dall'ordinanza impugnata (nonché da quella notificata alla FRAVER srl come obbligato solidale) risulta che la stessa è stata notificata al ricorrente “in qualità di legale rappresentante/responsabile della società FRAVER S.R.L”
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha contestato tale circostanza evidenziando di aver
“ricoperto la carica di “responsabile tecnico” dal 3/11/2015 al 12/9/2018 , e, pertanto non è soggetto legittimato al pagamento e/o alla verifica dei versamenti contributivi dei dipendenti”, rilevando che
“al momento dei fatti asseriti l'Amministratore della Società Fraver s.r.l, risultava essere Persona_1
sino al 12/9/2019 e ” dal 12/9/2018.
[...] Parte_2
Tali circostanze emergono inequivocabilmente dalla visura camerale prodotta unitamente al ricorso
(pag. 19) e non sono contraddette da alcun elemento o rilievo di segno contrario (che non ha CP_1 inteso fornire nonostante il termine all'uopo concesso – cfr. verbale di udienza del 2.10.2025).
Tanto è sufficiente per ritenere la fondatezza dell'opposizione.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 880,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 11.12.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti F. Tanzi e E.A. Parte_1
GI
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20.5.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0I-002048272, notificata in data 19.4.2024, con la quale CP_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 3742,50 a titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
A fondamento del ricorso, eccepiva:
a) l'omessa notifica dell'atto di accertamento n. . 600.16./12/2019.0272956, presupposto CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
b) l'erroneità, in ogni caso, del suddetto accertamento ispettivo;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo ricoperto né la carica di amministratore né di legale rappresentante della Fraver Srl;
d) l'assenza di dolo e di recidiva;
e) l'omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con l'ingiunzione di pagamento opposta ha intimato il pagamento delle sanzioni CP_1 amministrative, nella misura di € 3724,50 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulla scorta di quanto rappresentato nell'accertamento n. . CP_1
600.16./12/2019.0272956, riferito all'anno 2018.
Dall'ordinanza impugnata (nonché da quella notificata alla FRAVER srl come obbligato solidale) risulta che la stessa è stata notificata al ricorrente “in qualità di legale rappresentante/responsabile della società FRAVER S.R.L”
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha contestato tale circostanza evidenziando di aver
“ricoperto la carica di “responsabile tecnico” dal 3/11/2015 al 12/9/2018 , e, pertanto non è soggetto legittimato al pagamento e/o alla verifica dei versamenti contributivi dei dipendenti”, rilevando che
“al momento dei fatti asseriti l'Amministratore della Società Fraver s.r.l, risultava essere Persona_1
sino al 12/9/2019 e ” dal 12/9/2018.
[...] Parte_2
Tali circostanze emergono inequivocabilmente dalla visura camerale prodotta unitamente al ricorso
(pag. 19) e non sono contraddette da alcun elemento o rilievo di segno contrario (che non ha CP_1 inteso fornire nonostante il termine all'uopo concesso – cfr. verbale di udienza del 2.10.2025).
Tanto è sufficiente per ritenere la fondatezza dell'opposizione.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 880,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere