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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 16297/2023 promossa da:
Nell'interesse di:
, nata il [...], a [...]/MG (SI); Parte_1
, nata il [...], a [...]/RJ (SI); Controparte_1
, nata il [...], a [...]/MG (SI); Parte_2
, nato il [...], a [...]/RJ (SI); Controparte_2
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Parte_3
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Controparte_3
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Controparte_4
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Persona_1 genitore e tutore legale dei suoi figli minorenni unitamente alla madre Persona_2 [...]
, nata il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI) e , nato Persona_3 Persona_4 il 03/09/2018, a São João Del Rei/MG (SI);
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Parte_4 genitore e tutore legale, unitamente alla madre per il figlio minorenne Controparte_5 [...]
, nato il [...], a [...]̃o Paulo/SP (SI); Persona_5
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Persona_6 genitore e tutore legale dei suoi figli minorenni unitamente alla madre Persona_7
, nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI) e Parte_5 Parte_6
, nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI)
[...] tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Karla LEAL MACEDO, C.F. p.e.c. C.F._1
con studio sito a Roma (RM), in Piazza di Campitelli, n. 2 – Palazzo Email_1 pagina 1 di 9 come da procura in atti Parte_7 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “in narrativa: 1) accertare e dichiarare che i sigg. , Parte_1
, , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
, e i suoi figli minorenni: , e
[...] Persona_1 Persona_3 Persona_4
, e suo figlio minorenne: ,
[...] Parte_4 Persona_5 [...]
, e i suoi figli minorenni: , e Persona_6 Parte_5 Parte_6
hanno diritto al riconoscimento giudiziale dello status civitatis italiano e, pertanto, che sono cittadini
[...] italiani sin dalla nascita;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1, ordinare al
ed all'Ufficiale dello Stato Civile, l'iscrizione e/o annotazione e/o trascrizione nei registri Controparte_6 dello Stato civile competente e in ogni altro pubblico registro, dell'acquisto della cittadinanza italiana dei ricorrenti su indicati, nonché emettere, ove possibile, la certificazione di cittadinanza stante i presupposti previsti dalla legge e di provvedere le comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. È opportuno richiamare, sul punto, anche l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 laddove si afferma che “la certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio”. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_6 essere discendenti del cittadino italiano nato il [...], a [...], Italia Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 6), il quale emigrava in SI senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni nel quale si legge: “NON RISULTA, fino alla data odierna, registrazione di naturalizzazione nel nome di o o Persona_8 Persona_8
o figlio di e di Persona_9 Persona_8 Persona_10 Per_11
nato in [...], il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4) e nel certificato rilasciato dal Tribunale Superiore
[...]
Elettorale nel quale si legge: “NON É PRESENTE alcuna registrazione presso il Tribunale Elettorale riguardante a: - Nome: Data di nascita: 18/03/1885. Filiazione: - Ema_2 Persona_8 Per_10
– ” (cfr. doc. in atti n. 5) entrambe i certificati prodotti in copia autentica nonché
[...] Persona_11 dotati di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati.
pagina 2 di 9 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notifica. Viene pertanto Controparte_6 dichiarata la sua contumacia.
Il Pubblico Ministero in data 23.01.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22/01/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co.
37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli alcuni passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano contraeva matrimonio con ovvero Persona_8 Persona_12 Per_13
anche lei italiana, in data 12/11/1906, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 7) e da questa
[...] unione nasceva il 01/01/1912, a Belo Horizonte/MG (cfr. doc. in atti n. 8) ove decedeva in data Persona_14
24/01/2005 (cfr. doc. in atti n. 10);
- si coniugava con in data 06/03/1934, a Belo Horizonte/MG, Persona_14 Persona_15
SI (cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione nascevano due figli:
1) in periodo pre-costituzionale: nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. Persona_16 doc. in atti n. 11), e ivi deceduto il 28/12/2016 (cfr. doc. in atti n. 14);
2) in periodo post-costituzionale: nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. Persona_17 in atti n. 25);
- si sposava due volte. La prima, con in data Persona_16 Persona_18 Parte_1
24/12/1964, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 12); la seconda, da vedovo, con Persona_19
in data 27/09/2001, a Rio de Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 13);
[...]
- dalla prima unione nascevano quattro figli, tre dei quali odierni ricorrenti:
pagina 3 di 9 1) , nata il [...], a [...]/MG, SI, (cfr. doc. in atti n. 15), la quale si Parte_1 coniugava con , in data 07/05/1993, a Rio de Janeiro/RJ (cfr. doc. in atti n. 16) e, da questa Persona_20 unione nasceva una figlia oggi ricorrente: , nata il [...], a [...] Controparte_1
Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 17);
2) , nata il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 18), la Parte_2 quale, da una relazione avuta con , partoriva un figlio, ora ricorrente: Persona_21 [...]
, nato il [...], a [...]/RJ SI, SI (cfr. doc. in atti n. 19); Controparte_2
3) nata il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 20), la quale, da Parte_8 una relazione avuta con , partoriva un figlio, il ricorrente , nato il Persona_22 Parte_3
03/07/1995, a Rio de Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 21);
4) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 22), il quale Persona_23 contrasse matrimonio con , in data 28/08/2003, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in Persona_24 atti n. 23) e, da questa relazione nasceva un figlio, ricorrente: , nato il Controparte_4
30/06/2005, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n.24);
- contraeva matrimonio con , in data 04/08/1976, a Belo Horizonte/MG, Persona_17 Persona_25
SI (cfr. doc. in atti n. 26), e da questa unione nascevano tre figli, tutti ricorrenti: 1) , Persona_1 nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 27), il quale si coniugava con
[...]
, in data 13/02/2016, a Tiradentes/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 28), e da questa relazione Persona_2 nascevano due figli, ancora minorenni, odierni ricorrenti: , nata il [...], a [...]̃o João Persona_3
Del Rei/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 29) e , nato il [...], a [...]̃o João Del Persona_26
Rei/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 30);
2) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 31), il quale si Parte_4 sposava con in data 03/11/2009, a Formiga/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 32), e da Controparte_5 questa relazione nasceva uno figlio, ancora minorenne, ulteriore ricorrente , Persona_5 nato il [...], a [...]̃o Paulo/SP, SI (cfr. doc. in atti n. 33);
3) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 34), il quale Persona_6 contrasse matrimonio con opes Jerônimo IA Rocha, in data 09/05/2012, a São João Del Rei/MG Per_27
/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 35), e da questa relazione nascevano due figli, ancora minorenni, ricorrenti assieme a loro padre: , nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG, SI (cfr. Parte_5 doc. in atti n. 36) e , nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG, SI (cfr. Parte_6 doc. in atti n. 37).
Nell'attuale quadro normativo si rileva che sussistono due modalità di acquisizione della cittadinanza: per via amministrativa o per via giudiziale.
La prima, in via amministrativa, applicata in parte al caso in questione (o comunemente definita via “paterna”):
pagina 4 di 9 la domanda di riconoscimento della cittadinanza può avvenire amministrativamente tramite il consolato Italiano nel paese di provenienza del richiedente o direttamente in Italia, tramite istanza da presentarsi individualmente e direttamente al Sindaco del Comune di residenza.
La seconda, dal momento che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 10, comma 3, della legge n. 55/1912, con sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita coatta della cittadinanza per la donna e, con sentenza n. 30/1983, degli art. 1, numeri 1 e 2, e art. 2, comma 2, della legge n. 55/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina e la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli, oggi, i discendenti di madre cittadina italiana possono, tramite un ricorso al Tribunale competente, ottenere giudizialmente una ordinanza di riconoscimento dello status civitatis italiano (via giudiziale materna).
Per quanto dedotto dai ricorrenti e sulla base della documentazione prodotta si rileva che, nel caso di specie, per la discendenza di nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. Persona_16
11) si segue la via giudiziale (nascita pre-costituzionale); mentre per la discendenza di nato il Persona_17
30/10/1951, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 25) si sarebbe dovuta seguire la modalità amministrativa (in quanto la nascita si colloca in periodo post-costituzionale).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
pagina 5 di 9 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di
Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge che Persona_8 fosse nativo dell'Italia, dal certificato di matrimonio, nonché dai due certificati di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 7 – 4 – 5). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_8 cittadinanza italiana alla figlia , che a sua volta non la trasmetteva al figlio Persona_28 [...]
nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 11) in quanto nato in [...] Persona_16 antecedente al 01.01.1948, contrariamente al figlio nato il [...] in [...] Persona_17 all'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_8
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella pagina 6 di 9 parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_28 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riferimento alla discendenza paterna relativa al figlio nato il [...], a [...] Persona_17
Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 25) per la quale si sarebbe dovuto procedere per la via amministrativa in quanto la nascita si colloca in periodo post-costituzionale i diretti discendenti dell'avo italiano tentavano, per il tramite dei vari d'Italia competenti per luogo di residenza, di seguire le istruzioni riportate Parte_9 sui vari siti web nei quali si prevede che gli appuntamenti per consegnare l'istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria vadano presi esclusivamente in via telematica utilizzando il portale web
“Prenot@mi” (www.prenotami.esteri.it), tentando di prendere, in più occasioni, un appuntamento tramite il portale web messo a disposizione dell'autorità consolare italiana. Tuttavia, i ricorrenti lamentano, che ogni sforzo di accesso alla procedura consolare risultava vano.
In linea di principio, per la predetta linea di discendenza dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_6 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie
Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_28 [...] trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_8 ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_2 Pt_3 Parte_3 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Persona_1 [...]
, , , Persona_3 Persona_4 Parte_4 Persona_5
, , ,
[...] Persona_6 Parte_5 Parte_6
pagina 7 di 9 , il diritto alla cittadinanza italiana determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, Persona_1 senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e un figlio in un periodo successivo.
Sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
16/06/1965 in SI;
nata il [...] in [...]; Controparte_1 CP_1 [...]
nata il [...] SI;
nato il Parte_2 Controparte_2
01/10/1992 in SI;
nato il [...] in [...]; Parte_3 Controparte_3 nato il [...] SI;
nato il [...] in
[...] Controparte_4
SI; nato il [...] in [...]; nata il Persona_1 Persona_3
20/03/2017 a SI;
nato il [...] in [...]; Persona_4 Parte_4 nato il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Persona_5
SI; nato il [...] in [...]; Persona_6 Parte_5 nato il [...] in [...]; nato il [...] in [...], il diritto alla Parte_6
pagina 8 di 9 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
Alessandra Aragno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 16297/2023 promossa da:
Nell'interesse di:
, nata il [...], a [...]/MG (SI); Parte_1
, nata il [...], a [...]/RJ (SI); Controparte_1
, nata il [...], a [...]/MG (SI); Parte_2
, nato il [...], a [...]/RJ (SI); Controparte_2
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Parte_3
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Controparte_3
, nato il [...], a [...]/MG (SI); Controparte_4
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Persona_1 genitore e tutore legale dei suoi figli minorenni unitamente alla madre Persona_2 [...]
, nata il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI) e , nato Persona_3 Persona_4 il 03/09/2018, a São João Del Rei/MG (SI);
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Parte_4 genitore e tutore legale, unitamente alla madre per il figlio minorenne Controparte_5 [...]
, nato il [...], a [...]̃o Paulo/SP (SI); Persona_5
, nato il [...], a [...]/MG (SI) in proprio e in qualità di Persona_6 genitore e tutore legale dei suoi figli minorenni unitamente alla madre Persona_7
, nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI) e Parte_5 Parte_6
, nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG (SI)
[...] tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Karla LEAL MACEDO, C.F. p.e.c. C.F._1
con studio sito a Roma (RM), in Piazza di Campitelli, n. 2 – Palazzo Email_1 pagina 1 di 9 come da procura in atti Parte_7 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “in narrativa: 1) accertare e dichiarare che i sigg. , Parte_1
, , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
, e i suoi figli minorenni: , e
[...] Persona_1 Persona_3 Persona_4
, e suo figlio minorenne: ,
[...] Parte_4 Persona_5 [...]
, e i suoi figli minorenni: , e Persona_6 Parte_5 Parte_6
hanno diritto al riconoscimento giudiziale dello status civitatis italiano e, pertanto, che sono cittadini
[...] italiani sin dalla nascita;
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1, ordinare al
ed all'Ufficiale dello Stato Civile, l'iscrizione e/o annotazione e/o trascrizione nei registri Controparte_6 dello Stato civile competente e in ogni altro pubblico registro, dell'acquisto della cittadinanza italiana dei ricorrenti su indicati, nonché emettere, ove possibile, la certificazione di cittadinanza stante i presupposti previsti dalla legge e di provvedere le comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. È opportuno richiamare, sul punto, anche l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 laddove si afferma che “la certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio”. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di CP_6 essere discendenti del cittadino italiano nato il [...], a [...], Italia Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 6), il quale emigrava in SI senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni nel quale si legge: “NON RISULTA, fino alla data odierna, registrazione di naturalizzazione nel nome di o o Persona_8 Persona_8
o figlio di e di Persona_9 Persona_8 Persona_10 Per_11
nato in [...], il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4) e nel certificato rilasciato dal Tribunale Superiore
[...]
Elettorale nel quale si legge: “NON É PRESENTE alcuna registrazione presso il Tribunale Elettorale riguardante a: - Nome: Data di nascita: 18/03/1885. Filiazione: - Ema_2 Persona_8 Per_10
– ” (cfr. doc. in atti n. 5) entrambe i certificati prodotti in copia autentica nonché
[...] Persona_11 dotati di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati.
pagina 2 di 9 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notifica. Viene pertanto Controparte_6 dichiarata la sua contumacia.
Il Pubblico Ministero in data 23.01.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22/01/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co.
37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli alcuni passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano contraeva matrimonio con ovvero Persona_8 Persona_12 Per_13
anche lei italiana, in data 12/11/1906, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 7) e da questa
[...] unione nasceva il 01/01/1912, a Belo Horizonte/MG (cfr. doc. in atti n. 8) ove decedeva in data Persona_14
24/01/2005 (cfr. doc. in atti n. 10);
- si coniugava con in data 06/03/1934, a Belo Horizonte/MG, Persona_14 Persona_15
SI (cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione nascevano due figli:
1) in periodo pre-costituzionale: nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. Persona_16 doc. in atti n. 11), e ivi deceduto il 28/12/2016 (cfr. doc. in atti n. 14);
2) in periodo post-costituzionale: nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. Persona_17 in atti n. 25);
- si sposava due volte. La prima, con in data Persona_16 Persona_18 Parte_1
24/12/1964, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 12); la seconda, da vedovo, con Persona_19
in data 27/09/2001, a Rio de Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 13);
[...]
- dalla prima unione nascevano quattro figli, tre dei quali odierni ricorrenti:
pagina 3 di 9 1) , nata il [...], a [...]/MG, SI, (cfr. doc. in atti n. 15), la quale si Parte_1 coniugava con , in data 07/05/1993, a Rio de Janeiro/RJ (cfr. doc. in atti n. 16) e, da questa Persona_20 unione nasceva una figlia oggi ricorrente: , nata il [...], a [...] Controparte_1
Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 17);
2) , nata il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 18), la Parte_2 quale, da una relazione avuta con , partoriva un figlio, ora ricorrente: Persona_21 [...]
, nato il [...], a [...]/RJ SI, SI (cfr. doc. in atti n. 19); Controparte_2
3) nata il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 20), la quale, da Parte_8 una relazione avuta con , partoriva un figlio, il ricorrente , nato il Persona_22 Parte_3
03/07/1995, a Rio de Janeiro/RJ, SI (cfr. doc. in atti n. 21);
4) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 22), il quale Persona_23 contrasse matrimonio con , in data 28/08/2003, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in Persona_24 atti n. 23) e, da questa relazione nasceva un figlio, ricorrente: , nato il Controparte_4
30/06/2005, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n.24);
- contraeva matrimonio con , in data 04/08/1976, a Belo Horizonte/MG, Persona_17 Persona_25
SI (cfr. doc. in atti n. 26), e da questa unione nascevano tre figli, tutti ricorrenti: 1) , Persona_1 nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 27), il quale si coniugava con
[...]
, in data 13/02/2016, a Tiradentes/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 28), e da questa relazione Persona_2 nascevano due figli, ancora minorenni, odierni ricorrenti: , nata il [...], a [...]̃o João Persona_3
Del Rei/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 29) e , nato il [...], a [...]̃o João Del Persona_26
Rei/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 30);
2) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 31), il quale si Parte_4 sposava con in data 03/11/2009, a Formiga/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 32), e da Controparte_5 questa relazione nasceva uno figlio, ancora minorenne, ulteriore ricorrente , Persona_5 nato il [...], a [...]̃o Paulo/SP, SI (cfr. doc. in atti n. 33);
3) , nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 34), il quale Persona_6 contrasse matrimonio con opes Jerônimo IA Rocha, in data 09/05/2012, a São João Del Rei/MG Per_27
/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 35), e da questa relazione nascevano due figli, ancora minorenni, ricorrenti assieme a loro padre: , nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG, SI (cfr. Parte_5 doc. in atti n. 36) e , nato il [...], a [...]̃o João Del Rei/MG, SI (cfr. Parte_6 doc. in atti n. 37).
Nell'attuale quadro normativo si rileva che sussistono due modalità di acquisizione della cittadinanza: per via amministrativa o per via giudiziale.
La prima, in via amministrativa, applicata in parte al caso in questione (o comunemente definita via “paterna”):
pagina 4 di 9 la domanda di riconoscimento della cittadinanza può avvenire amministrativamente tramite il consolato Italiano nel paese di provenienza del richiedente o direttamente in Italia, tramite istanza da presentarsi individualmente e direttamente al Sindaco del Comune di residenza.
La seconda, dal momento che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 10, comma 3, della legge n. 55/1912, con sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita coatta della cittadinanza per la donna e, con sentenza n. 30/1983, degli art. 1, numeri 1 e 2, e art. 2, comma 2, della legge n. 55/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina e la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli, oggi, i discendenti di madre cittadina italiana possono, tramite un ricorso al Tribunale competente, ottenere giudizialmente una ordinanza di riconoscimento dello status civitatis italiano (via giudiziale materna).
Per quanto dedotto dai ricorrenti e sulla base della documentazione prodotta si rileva che, nel caso di specie, per la discendenza di nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. Persona_16
11) si segue la via giudiziale (nascita pre-costituzionale); mentre per la discendenza di nato il Persona_17
30/10/1951, a Belo Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 25) si sarebbe dovuta seguire la modalità amministrativa (in quanto la nascita si colloca in periodo post-costituzionale).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
pagina 5 di 9 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di
Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge che Persona_8 fosse nativo dell'Italia, dal certificato di matrimonio, nonché dai due certificati di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 7 – 4 – 5). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_8 cittadinanza italiana alla figlia , che a sua volta non la trasmetteva al figlio Persona_28 [...]
nato il [...], a [...]/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 11) in quanto nato in [...] Persona_16 antecedente al 01.01.1948, contrariamente al figlio nato il [...] in [...] Persona_17 all'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_8
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella pagina 6 di 9 parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, Persona_28 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riferimento alla discendenza paterna relativa al figlio nato il [...], a [...] Persona_17
Horizonte/MG, SI (cfr. doc. in atti n. 25) per la quale si sarebbe dovuto procedere per la via amministrativa in quanto la nascita si colloca in periodo post-costituzionale i diretti discendenti dell'avo italiano tentavano, per il tramite dei vari d'Italia competenti per luogo di residenza, di seguire le istruzioni riportate Parte_9 sui vari siti web nei quali si prevede che gli appuntamenti per consegnare l'istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria vadano presi esclusivamente in via telematica utilizzando il portale web
“Prenot@mi” (www.prenotami.esteri.it), tentando di prendere, in più occasioni, un appuntamento tramite il portale web messo a disposizione dell'autorità consolare italiana. Tuttavia, i ricorrenti lamentano, che ogni sforzo di accesso alla procedura consolare risultava vano.
In linea di principio, per la predetta linea di discendenza dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_6 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie
Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_28 [...] trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_8 ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_2 Pt_3 Parte_3 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Persona_1 [...]
, , , Persona_3 Persona_4 Parte_4 Persona_5
, , ,
[...] Persona_6 Parte_5 Parte_6
pagina 7 di 9 , il diritto alla cittadinanza italiana determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, Persona_1 senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e un figlio in un periodo successivo.
Sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
16/06/1965 in SI;
nata il [...] in [...]; Controparte_1 CP_1 [...]
nata il [...] SI;
nato il Parte_2 Controparte_2
01/10/1992 in SI;
nato il [...] in [...]; Parte_3 Controparte_3 nato il [...] SI;
nato il [...] in
[...] Controparte_4
SI; nato il [...] in [...]; nata il Persona_1 Persona_3
20/03/2017 a SI;
nato il [...] in [...]; Persona_4 Parte_4 nato il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Persona_5
SI; nato il [...] in [...]; Persona_6 Parte_5 nato il [...] in [...]; nato il [...] in [...], il diritto alla Parte_6
pagina 8 di 9 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
Alessandra Aragno
pagina 9 di 9