Articolo 4 della Legge 3 marzo 1987, n. 69
Articolo 3Articolo 5
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25 marzo 1987
Art. 4.
Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' competente per l'esecuzione della presente legge, nonche' per l'applicazione delle misure che in base alla stessa verranno adottate. Il Ministro, per tale ultimo aspetto, puo' avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, anche degli organi di altre amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 25 marzo 1987