Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2025, proposto dal sig. NI De CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alda Colesanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 48/2025, pubblicata in data 5.02.2025 nel giudizio R.G. n. 268/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isernia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato promosso dal sig. De CA NI per ottenere l’ottemperanza, da parte del debitore Comune di Isernia, della sentenza n. 48/2025 resa dalla Corte di Appello di Campobasso, adita a suo tempo per conseguire la condanna dell’Ente comunale al pagamento dell’indennità da reiterazione del vincolo espropriativo ex art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, in riferimento ai terreni di proprietà dell’interessato soggetti a vincolo preordinato all’esproprio.
1.1 Con la predetta sentenza la Corte di Appello ha accolto la domanda, e, per quel che rileva ai fini della presente decisione, ha:
“a) condannato “il Comune di Isernia a corrispondere in favore del sig. NI De CA la somma di € 33.984,00, oltre agli interessi legali dal 1/2/2018 sino alla data del soddisfo”;
b) condannato il Comune di Isernia al pagamento delle spese legali liquidate “euro 675,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge”;
c) posto “in via definitiva a carico del medesimo Comune il compenso liquidato al ctu” ( cfr. ricorso, pagg.1-2).
Il ricorrente, in questa sede, ha difatti rappresentato anche di aver “ provveduto, in data 14 febbraio 2023 al versamento in favore del CTU nominato dell’importo di € 1.323,44 ” (cfr. ricorso, pag. 2).
2. Come attestato dalla documentazione versata in atti, la sentenza che viene azionata risulta essere stata regolarmente notificata in forma esecutiva in data 21.2.2025 e dichiarata definitiva con attestazione di passaggio in giudicato dell’11.07.2025.
3. Il ricorrente, stante il perdurante inadempimento del Comune debitore, ha adito questo Tribunale introducendo l’odierno giudizio di ottemperanza per chiedere di:
- ordinare al Comune di dare integrale esecuzione al decisum in epigrafe, e, per l’effetto, di provvedere al pagamento dei seguenti importi: “ a) della somma di € 33.984,00, oltre interessi legali dal 1° febbraio 2018 sino all’effettivo soddisfo; b) della somma di euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali ed Iva, nonché € 675,00 per esborsi, per un totale di € 7.964,77 (€ 4.996,00 + € 749,40 spese generali + € 229,82 CPA + € 1.314,55 IVA + € 675,00 esborsi), oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza (cfr. TAR Campania-Napoli, sez. IV^, 5.1.2023, n. 114; sez. VIII^, TAR CampaniaNapoli, sez. VIII^, 21.1.2019. n. 321; Tar Toscana, sez. I^, 23.5. 2017, n. 728); c) della somma di € 1.323,44, oltre interessi dal 14 febbraio 2023 fino all’effettivo soddisfo, quale restituzione delle spese di CTU versate dal ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, avendo il giudice ordinario posto le stesse definitivamente a carico dell’Ente comunale; d) della somma di € 1.126,92 (€ 1.123,00 per spese di registrazione della sentenza n. 48 del 2025 della Corte di Appello di Campobasso, come quantificate dall’Agenzia + € 3,92 per bolli certificato di passaggio in giudicato) (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV^, 12.5.2023, n. 2661; sez. IV^, 12.4.2023, n. 2235; sez. IV^; 14.2.2023, n. 486; Lombardia – Milano, sez. III^, 10.11.2021, n. 2495)” (cfr. ricorso, pagg.3-4);
- fissare il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto provvedere all’ottemperanza del giudicato;
- nominare un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine;
- disporre “ il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione” ;
- condannare il Comune al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
4. Il Comune di Isernia, costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 10.11.2025 ha rappresentato quanto segue: “ Il Comune, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000, con delibere di Giunta nn. 229 e 233 del 25.07.2025, appena consentito dalle norme sul processo di programmazione e previsione di bilancio, procedeva alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e con successiva delibera di consiglio n. 63 del 31.07.2025 procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del ricorrente De CA in esecuzione della sentenza n. 48/25 della Corte di Appello di Campobasso. In esecuzione della Delibera e in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Campobasso, con mandato di pagamento n. 3307 del 15.09.2025 procedeva al pagamento del dovuto per un totale di € 45.684,31. Alla luce di quanto sopra, si conclude per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio ”.
5. Da ultimo, con la memoria depositata in data 10.12.2025, parte ricorrente ha tuttavia obiettato, senza dare adito a contestazioni ex adverso , che, a seguito dei solo parziali adempimenti medio tempore intervenuti, relativi alle somme dovute in virtù del decisum in epigrafe a titolo di sorta capitale, interessi e spese legali, allo stato residuava comunque ancora un debito comunale per le somme di seguito indicate:
“ a) della somma di € 1.323,44, oltre interessi dal 14 febbraio 2023 fino all’effettivo soddisfo, quale restituzione delle spese di CTU versate dal ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, avendo il giudice ordinario posto le stesse definitivamente a carico dell’Ente comunale;
b) della somma di € 1.126,92 (€ 1.123,00 per spese di registrazione della sentenza n. 48 del 2025 della Corte di Appello di Campobasso, come quantificate dall’Agenzia + € 3,92 per bolli certificato di passaggio in giudicato) (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV ^” (cfr. memoria depositata in data 10.12.2025, pagg.1-2).
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla dimostrazione fornita dal ricorrente del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, giusta il già richiamato certificato del 11 luglio 2025.
Emerge poi dagli atti di causa anche la circostanza che la su indicata sentenza, provvista della formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione debitrice già in data 21 febbraio 2025.
8. Sul ricorso risulta parzialmente cessata la materia del contendere, stanti gli incontestati adempimenti parziali verificatisi con il pagamento della sorte capitale e degli ulteriori accessori. Vale allora per questa parte il principio per cui “ Nell'ipotesi di adempimento da parte della pubblica amministrazione del provvedimento ottemperando in pendenza di giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con spese di giudizio a carico dell'amministrazione ” (Consiglio di Stato sez. V, n. 9906/2023; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, n. 3297/2023).
9. Resta però pur sempre da dire delle residue somme ancora non versate al privato, e dal medesimo identificate con l’anzidetta sua memoria del 10 dicembre 2025.
Con riferimento a queste voci ancora non corrisposte, oltre a permanere l’interesse del ricorrente alla decisione sul merito del giudizio, il ricorso risulta fondato.
9.1. In particolare, non risulta ancora adempiuto il pagamento della somma, di € 1.323,44, dovuta al ricorrente a titolo di compenso già anticipato al CTU, voce che non è stata contestata dal Comune, naturalmente produttiva di interessi dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo.
Sono altresì dovute al ricorrente le spese di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali azionati e quelle per bolli per attestazione passaggio in giudicato, ove esse risultino documentalmente sostenute.
10. Va, dunque, ordinato al Comune, ancora parzialmente inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti ancora non effettuati, nei termini sopra meglio indicati: pagamenti che dovranno avere luogo entro la scadenza ultimativa di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
11. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , individuato, anche ratione muneris , nella persona del Dirigente dell’Ufficio Contabilità del Comune di Isernia, il quale dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 30 giorni.
12. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
13. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara su di esso la cessazione della materia del contendere, e per il residuo debito lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Isernia di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute e non ancora corrisposte, secondo quanto indicato nella superiore motivazione;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo i pagamenti ancora dovuti, nel termine ultimativo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, ratione muneris , quale commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Contabilità del Comune di Isernia, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione, ove il Comune, alla scadenza del termine di 30 giorni qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto al pagamento ancora dovuto;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800 (ottocento euro), oltre a IVA e CPA ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato, pari ad € 300,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ON | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO