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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. TRAVAGLINI Parte_3 C.F._3
PAOLO
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• in via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di titolarità del credito in capo alla CP_1
, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione;
• nel merito, accertata e dichiarata la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore ex art.1957 c.c., revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente opposta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
• in via gradata, accertata la nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dagli attori in data 23/09/2005, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente opposta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'opposto: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 1 di 7 1) rigettare le istanze di parte avversa perché infondate in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 373/2024 , rg 878/2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno;
3) condannare controparte alle spese secondo il principio della soccombenza.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.1.2024 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 525/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
[...]
Piceno in favore di (quale cessionaria del credito da Controparte_1 Controparte_2
per la somma di € 180.000,00. Il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dei signori
[...]
e quali fideiussori della LBA Media s.r.l., in relazione a tre aperture di credito su Pt_1 Parte_2 Pt_3 conto corrente, un conto anticipi su fatture e un conto corrente infruttifero. Eccepivano gli opponenti:
1) la nullità della sottoscritta fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, essendo gli artt. 2, 6 e 8 del contratto uguali agli artt. 2,6 e 8 dell'intesa vietata;
in particolare, nel caso di specie la nullità delle singole clausole determinava anche quella dell'intero contratto, poiché la banca non avrebbe, in loro assenza, accettato la garanzia prestata;
2) la decadenza per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ex art. 1957 c.c., essendo questo stato dichiarato fallito il 7.12.2011 ed essendosi la banca insinuata al passivo solo con domanda del 19.10.2012; 3) la decadenza, nei confronti del consumatore per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, Pt_3 essendo l'art. 6 della fideiussione clausola vessatoria nulla e non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; 4) nullità della fideiussione per violazione del principio di buona fede e correttezza, avendo la nella piena consapevolezza delle illiceità presenti nel contratto CP_2 fideiussorio e delle conclusioni della Banca d'Italia, fatto sottoscrivere ai fideiussori specificatamente le clausole già dichiarate nulle;
5) nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. per essere Pt_3 la banca venuta meno all'obbligo di tempestiva comunicazione del peggioramento della consistenza patrimoniale del debitore principale ex art. 1956 c.c. (il che avrebbe dovuto fare prima del 8.11.2011, a ridosso della dichiarazione di fallimento). Contestavano la valenza probatoria dell'estratto ex art. 50
TUB e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'ingiungente sottolineando la mancanza di prova dell'intesa Controparte_1 anticoncorrenziale vietata, considerato che il contratto in questione era stato sottoscritto al di fuori dell'arco temporale scandagliato dalla Banca d'Italia. Allegava la natura di contratto autonomo di garanzia del negozio sottoscritto dagli opponenti (poiché prevedente la clausola di pagamento a semplice richiesta e in via immediata, nonché la rinuncia alla possibilità di sollevare eccezioni, la deroga all'art. 1939, ecc.), avente dunque funzione indennitaria e non satisfattiva in forma specifica, con ogni conseguenza sia quanto alla posizione del consumatore che degli altri coobbligati. Quanto all'art. 1956 c.c. allegava, altresì, che ex art. 5 del contratto era obbligo del garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e che nel caso di specie non vi era prova che la banca avesse ampliato il credito rendendo notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
Operate le verifiche ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata la prima udienza. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 27.5.2024 – da intendersi qui trascritta – veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché rigettata l'istanza pagina 2 di 7 di prova orale formulata dagli opponenti e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di previo termine per memorie conclusionali di discussione. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte d'udienza per gli opponenti l'avv. Travaglini e per l'opposto l'avv. Ferrara (assistito per la prativa forense dal dott.
Riccardo Pulcini e dal dott. . Si procede, dunque, al deposito della Controparte_3 sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi che (per la prima volta) nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. gli opponenti hanno eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla ingiungente, per mancata prova dell'inclusione del medesimo nella cessione dal creditore originario. Ebbene, sulla necessaria premessa secondo la quale la cessione di credito non è assoggettata all'obbligo di forma scritta, deve comunque ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo a , in virtù, CP_1 oltre che del possesso dei titoli contrattuali, anche dalla dichiarazione della cedente Controparte_2
- depositata il 4.3.2024 (doc. 1 di detto deposito) e mai contestata nel primo atto successivo e
[...] comunque entro i termini di preclusione dagli opponenti -, e della pubblicazione della cessione in
Gazzetta Ufficiale, nel cui estratto (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) è riportato il link ad una pagina web nella quale, inserendo il numero fg della pratica (riportato anche nella lettera di messa in mora, doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), si evince che il relativo credito è incluso nella cessione.
Gli opponenti eccepiscono, poi, la nullità della sottoscritta fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Al riguardo deve premettersi che il contratto sottoscritto (doc. 17 allegato al ricorso monitorio) è una vera e propria fideiussione omnibus e non un contratto autonomo di garanzia. In tal senso depone non solo il tenore letterale del testo contrattuale, che in tutte le clausole fa riferimento alla “fidejussione”, ma anche l'oggetto del medesimo, che è riferito a “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca”, dunque coincidente con l'obbligazione principale garantita (il che esclude la funzione indennitaria del contratto, la cui autonomia neppure può essere tratta dalle altre clausole citate dall'opposto, in assenza della generale clausola “senza eccezioni”). Chiarito tale aspetto e passando all'esame dell'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, è noto che, nel luglio del 2003, l'ABI ha messo a disposizione degli istituti di credito uno schema di contratto di fideiussione composto da diversi articoli disciplinanti, nel dettaglio, le clausole del rapporto di garanzia.
Tale “schema” nel 2005 veniva censurato dapprima dall' Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e, successivamente, dalla Banca di Italia che con il provvedimento n. 55 del 2005 affermava che gli articoli 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisponevano clausole che, se applicate in modo uniforme, palesavano il loro contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In particolare, l'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevedeva che il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 dello schema (noto anche come c.d. “rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore”) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
pagina 3 di 7 verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato” e, infine l'art. 8 sanciva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Non può dubitarsi, pertanto, che l'applicazione uniforme delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e 8 del testo A.B.I. è frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, ma anche Cass. 28 maggio 2014, n. 11904; cfr. pure, in tema, ad es.: Cass. 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; Cass. 9 maggio
2012, n. 7039; Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'unico elemento determinante al fine di accertare l'applicazione di clausole in contrasto con la normativa anticoncorrenziale da parte della banca, diviene il confronto tra le citate clausole nulle e quanto accettato e sottoscritto dagli opponenti al momento del rilascio della garanzia.
Appurato quanto sopra occorre ora verificare quali sanzioni applicare ai contratti “a valle” adottati in applicazione delle clausole di cui al censurato schema ABI.
Sul punto, già le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 2207/2005 avevano precisato che le norme “a tutela della libertà di concorrenza” avevano “come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato", in particolare i consumatori, tenuto conto che il
“contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Sotto tale profilo, il contrasto giurisprudenziale tra declaratoria della nullità totale del contratto e nullità parziale è stato superato dal giudice della nomofilachia, che, a Sezioni Unite, con sentenza depositata in data 30.12.2021, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Chiariti tali aspetti, in linea generale, alcune precisazioni, tuttavia, si rendono necessarie.
Innanzitutto occorre chiarire se l'“automatica” estensione della nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle” a seguito dell'accertamento – come visto costituente “prova privilegiata” - della nullità delle medesime clausole dei contratti “a monte” possa valere anche oltre i confini temporali dell'istruttoria svolta dall'AGCM e dalla Banca D'Italia. Si è dell'avviso, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita pagina 4 di 7 sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo temporale compreso tra il 2002 e il 2005 (arco temporale nel quale è stata svolta l'istruttoria), mentre non potrebbe costituire, da sola, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ne discende che, nei casi di contratti di fideiussione stipulati in un momento differente dall'arco temporale che va dal 2002 al maggio del 2005, è il fideiussore onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. Onere probatorio che, in continuità con la più accorta giurisprudenza di merito sul punto, può essere rispettato mediante la produzione in giudizio di documenti volti a dimostrare che anche al tempo della stipula della fideiussione oggetto del giudizio un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, “avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20.10.2021).
Nel caso di specie la fideiussione è stata stipulata in data 23.9.2005 e, dunque, in periodo di tempo diverso e successivo rispetto a quello oggetto di indagine da parte dell'autorità di vigilanza (come visto
2002-maggio 2005). Pertanto, secondo quanto detto, gli opponenti sarebbero stati onerati dell'allegazione e della prova dell'applicazione uniforme e standardizzata delle clausole “incriminate” anche nel periodo in cui fu sottoscritta la fideiussione omnibus in questione. Tale prova non è stata fornita, non avendo gli opponenti allegato alcuna documentazione a dimostrazione del fatto che anche nel settembre 2005 fosse in atto un utilizzo standardizzato di modelli di fideiussione omnibus da parte di istituti di credito espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Pertanto, non avendo parte opponente dimostrato l'esistenza di una standardizzazione contrattuale delle fideiussioni omnibus nel periodo di sottoscrizione della garanzia che ci occupa, la domanda di nullità delle clausole della predetta fideiussione per contrasto con l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 non può che essere rigettata.
Ciò determina anche l'assorbimento del motivo di opposizione di cui al n. 2 riportato nella narrativa in fatto, considerata la validità della deroga contrattuale (art. 6) all'art. 1957 c.c.
Non fondato è, poi, il quarto motivo di opposizione, in quanto la eventuale violazione della buona fede e correttezza nella fase precontrattuale (comunque non provata, poiché, per quanto sopra detto, non può essere ritenuta a priori insista nella ripetizione del contenuto delle clausole sanzionate dalla Banca
d'Italia, e considerata anche la doppia sottoscrizione delle clausole nel contratto oggetto di causa) non avrebbe comunque, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, riverbero alcuno sulla validità del contratto, potendo generare solo obblighi risarcitori.
Sussiste, poi, adeguata prova circa l'esistenza e consistenza del credito vantato dalla banca nei confronti dei garanti, avendo parte opposta, nella propria qualità di creditrice, provato la fonte negoziale del proprio diritto – contratti di conto corrente e di rapporto anticipi, corredati peraltro dai rispettivi estratti di saldo-conto ex art. 50 TUB - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533/2001), circostanze, tra l'altro, non contestate ad eccezione di una generica ed astratta contestazione della validità dell'estratto ex art. 50
TUB quale prova nel giudizio di cognizione piena.
Consegue da tutto quanto riportato la infondatezza dell'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_1
Parte_2
pagina 5 di 7 Un discorso a parte deve effettuarsi circa la posizione dell'opponente sig. al quale sono riferibili Pt_3
(oltre a quelli già esaminati, anche) i motivi n. 3 e 5 dell'opposizione proposta.
Egli riveste, come è pacifico tra le parti in causa, la qualifica di consumatore.
Quanto al motivo n. 3, deve rilevarsi che, anche laddove si ritenesse vessatoria e nulla la clausola 6 della prestata fideiussione (che deroga all'art. 1957 c.c.), il contratto di fideiussione prevede (cl. 7) che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta”: il che fa sì che, per impedire la decadenza, basti anche una semplice lettera di risoluzione e richiesta di pagamento.
Ebbene, il creditore ha versato in atti (all. 18 al ricorso monitorio) due missive del novembre 2011 e del gennaio 2012, inviate sia alla società debitrice principale sia al sig. nelle quali si comunicava Pt_3
l'intervenuta revoca degli affidamenti/recesso dai rapporti in essere e si chiedeva l'adempimento, missive la cui avvenuta ricezione è pacifica in atti.
L'ultima eccezione sollevata è relativa alla nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. Pt_3 per essere la banca venuta meno all'obbligo di tempestiva comunicazione del peggioramento della consistenza patrimoniale del debitore principale ex art. 1956 c.c. Detta norma prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Al riguardo l'opponente allega solamente che la banca “avrebbe dovuto tempestivamente informare il sig. nella sua qualità di garante, ai sensi dell'art.1956 c.c. e non arrivare sino al 08/11/2011, a Pt_3 ridosso della sentenza di dichiarazione di fallimento avvenuta il 07/12/2011”, senza, tuttavia, fornire prova della fondatezza dell'eccezione. Non si comprende, infatti, stante la genericità dell'eccezione, quale credito sia concesso dalla banca in violazione della citata norma. Sotto altro profilo, poi, gli opponenti nemmeno allegano da quali elementi la banca avrebbe dovuto desumere che le condizioni patrimoniali del debitore principale erano deteriorate. Anche la predetta eccezione, dunque, si palesa infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere, per tutti gli indicati motivi, confermato. Esso, in virtù del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., va dichiarato esecutivo anche nei confronti di Pt_3
(nei cui confronti non era, originariamente, stato dichiarato provvisoriamente esecutivo).
[...]
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. I compensi vengono ridotti per la fase di trattazione/istruttoria rispetto ai valori medi dello scaglione applicabile, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo anche nei confronti di Parte_3
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 11.300,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. TRAVAGLINI Parte_3 C.F._3
PAOLO
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• in via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di titolarità del credito in capo alla CP_1
, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione;
• nel merito, accertata e dichiarata la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore ex art.1957 c.c., revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente opposta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
• in via gradata, accertata la nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dagli attori in data 23/09/2005, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 525/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente opposta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per l'opposto: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 1 di 7 1) rigettare le istanze di parte avversa perché infondate in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 373/2024 , rg 878/2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno;
3) condannare controparte alle spese secondo il principio della soccombenza.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.1.2024 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 525/2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
[...]
Piceno in favore di (quale cessionaria del credito da Controparte_1 Controparte_2
per la somma di € 180.000,00. Il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dei signori
[...]
e quali fideiussori della LBA Media s.r.l., in relazione a tre aperture di credito su Pt_1 Parte_2 Pt_3 conto corrente, un conto anticipi su fatture e un conto corrente infruttifero. Eccepivano gli opponenti:
1) la nullità della sottoscritta fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, essendo gli artt. 2, 6 e 8 del contratto uguali agli artt. 2,6 e 8 dell'intesa vietata;
in particolare, nel caso di specie la nullità delle singole clausole determinava anche quella dell'intero contratto, poiché la banca non avrebbe, in loro assenza, accettato la garanzia prestata;
2) la decadenza per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ex art. 1957 c.c., essendo questo stato dichiarato fallito il 7.12.2011 ed essendosi la banca insinuata al passivo solo con domanda del 19.10.2012; 3) la decadenza, nei confronti del consumatore per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, Pt_3 essendo l'art. 6 della fideiussione clausola vessatoria nulla e non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; 4) nullità della fideiussione per violazione del principio di buona fede e correttezza, avendo la nella piena consapevolezza delle illiceità presenti nel contratto CP_2 fideiussorio e delle conclusioni della Banca d'Italia, fatto sottoscrivere ai fideiussori specificatamente le clausole già dichiarate nulle;
5) nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. per essere Pt_3 la banca venuta meno all'obbligo di tempestiva comunicazione del peggioramento della consistenza patrimoniale del debitore principale ex art. 1956 c.c. (il che avrebbe dovuto fare prima del 8.11.2011, a ridosso della dichiarazione di fallimento). Contestavano la valenza probatoria dell'estratto ex art. 50
TUB e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'ingiungente sottolineando la mancanza di prova dell'intesa Controparte_1 anticoncorrenziale vietata, considerato che il contratto in questione era stato sottoscritto al di fuori dell'arco temporale scandagliato dalla Banca d'Italia. Allegava la natura di contratto autonomo di garanzia del negozio sottoscritto dagli opponenti (poiché prevedente la clausola di pagamento a semplice richiesta e in via immediata, nonché la rinuncia alla possibilità di sollevare eccezioni, la deroga all'art. 1939, ecc.), avente dunque funzione indennitaria e non satisfattiva in forma specifica, con ogni conseguenza sia quanto alla posizione del consumatore che degli altri coobbligati. Quanto all'art. 1956 c.c. allegava, altresì, che ex art. 5 del contratto era obbligo del garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e che nel caso di specie non vi era prova che la banca avesse ampliato il credito rendendo notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta.
Operate le verifiche ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata la prima udienza. Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 27.5.2024 – da intendersi qui trascritta – veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché rigettata l'istanza pagina 2 di 7 di prova orale formulata dagli opponenti e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di previo termine per memorie conclusionali di discussione. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte d'udienza per gli opponenti l'avv. Travaglini e per l'opposto l'avv. Ferrara (assistito per la prativa forense dal dott.
Riccardo Pulcini e dal dott. . Si procede, dunque, al deposito della Controparte_3 sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi che (per la prima volta) nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. gli opponenti hanno eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla ingiungente, per mancata prova dell'inclusione del medesimo nella cessione dal creditore originario. Ebbene, sulla necessaria premessa secondo la quale la cessione di credito non è assoggettata all'obbligo di forma scritta, deve comunque ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo a , in virtù, CP_1 oltre che del possesso dei titoli contrattuali, anche dalla dichiarazione della cedente Controparte_2
- depositata il 4.3.2024 (doc. 1 di detto deposito) e mai contestata nel primo atto successivo e
[...] comunque entro i termini di preclusione dagli opponenti -, e della pubblicazione della cessione in
Gazzetta Ufficiale, nel cui estratto (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) è riportato il link ad una pagina web nella quale, inserendo il numero fg della pratica (riportato anche nella lettera di messa in mora, doc. 18 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), si evince che il relativo credito è incluso nella cessione.
Gli opponenti eccepiscono, poi, la nullità della sottoscritta fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Al riguardo deve premettersi che il contratto sottoscritto (doc. 17 allegato al ricorso monitorio) è una vera e propria fideiussione omnibus e non un contratto autonomo di garanzia. In tal senso depone non solo il tenore letterale del testo contrattuale, che in tutte le clausole fa riferimento alla “fidejussione”, ma anche l'oggetto del medesimo, che è riferito a “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca”, dunque coincidente con l'obbligazione principale garantita (il che esclude la funzione indennitaria del contratto, la cui autonomia neppure può essere tratta dalle altre clausole citate dall'opposto, in assenza della generale clausola “senza eccezioni”). Chiarito tale aspetto e passando all'esame dell'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, è noto che, nel luglio del 2003, l'ABI ha messo a disposizione degli istituti di credito uno schema di contratto di fideiussione composto da diversi articoli disciplinanti, nel dettaglio, le clausole del rapporto di garanzia.
Tale “schema” nel 2005 veniva censurato dapprima dall' Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e, successivamente, dalla Banca di Italia che con il provvedimento n. 55 del 2005 affermava che gli articoli 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisponevano clausole che, se applicate in modo uniforme, palesavano il loro contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In particolare, l'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) prevedeva che il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 dello schema (noto anche come c.d. “rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore”) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito
pagina 3 di 7 verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod . civ., che si intende derogato” e, infine l'art. 8 sanciva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Non può dubitarsi, pertanto, che l'applicazione uniforme delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e 8 del testo A.B.I. è frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, ma anche Cass. 28 maggio 2014, n. 11904; cfr. pure, in tema, ad es.: Cass. 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; Cass. 9 maggio
2012, n. 7039; Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'unico elemento determinante al fine di accertare l'applicazione di clausole in contrasto con la normativa anticoncorrenziale da parte della banca, diviene il confronto tra le citate clausole nulle e quanto accettato e sottoscritto dagli opponenti al momento del rilascio della garanzia.
Appurato quanto sopra occorre ora verificare quali sanzioni applicare ai contratti “a valle” adottati in applicazione delle clausole di cui al censurato schema ABI.
Sul punto, già le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 2207/2005 avevano precisato che le norme “a tutela della libertà di concorrenza” avevano “come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato", in particolare i consumatori, tenuto conto che il
“contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Sotto tale profilo, il contrasto giurisprudenziale tra declaratoria della nullità totale del contratto e nullità parziale è stato superato dal giudice della nomofilachia, che, a Sezioni Unite, con sentenza depositata in data 30.12.2021, ha stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Chiariti tali aspetti, in linea generale, alcune precisazioni, tuttavia, si rendono necessarie.
Innanzitutto occorre chiarire se l'“automatica” estensione della nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle” a seguito dell'accertamento – come visto costituente “prova privilegiata” - della nullità delle medesime clausole dei contratti “a monte” possa valere anche oltre i confini temporali dell'istruttoria svolta dall'AGCM e dalla Banca D'Italia. Si è dell'avviso, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita pagina 4 di 7 sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo temporale compreso tra il 2002 e il 2005 (arco temporale nel quale è stata svolta l'istruttoria), mentre non potrebbe costituire, da sola, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ne discende che, nei casi di contratti di fideiussione stipulati in un momento differente dall'arco temporale che va dal 2002 al maggio del 2005, è il fideiussore onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. Onere probatorio che, in continuità con la più accorta giurisprudenza di merito sul punto, può essere rispettato mediante la produzione in giudizio di documenti volti a dimostrare che anche al tempo della stipula della fideiussione oggetto del giudizio un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, “avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20.10.2021).
Nel caso di specie la fideiussione è stata stipulata in data 23.9.2005 e, dunque, in periodo di tempo diverso e successivo rispetto a quello oggetto di indagine da parte dell'autorità di vigilanza (come visto
2002-maggio 2005). Pertanto, secondo quanto detto, gli opponenti sarebbero stati onerati dell'allegazione e della prova dell'applicazione uniforme e standardizzata delle clausole “incriminate” anche nel periodo in cui fu sottoscritta la fideiussione omnibus in questione. Tale prova non è stata fornita, non avendo gli opponenti allegato alcuna documentazione a dimostrazione del fatto che anche nel settembre 2005 fosse in atto un utilizzo standardizzato di modelli di fideiussione omnibus da parte di istituti di credito espressione di un'intesa anticoncorrenziale.
Pertanto, non avendo parte opponente dimostrato l'esistenza di una standardizzazione contrattuale delle fideiussioni omnibus nel periodo di sottoscrizione della garanzia che ci occupa, la domanda di nullità delle clausole della predetta fideiussione per contrasto con l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 non può che essere rigettata.
Ciò determina anche l'assorbimento del motivo di opposizione di cui al n. 2 riportato nella narrativa in fatto, considerata la validità della deroga contrattuale (art. 6) all'art. 1957 c.c.
Non fondato è, poi, il quarto motivo di opposizione, in quanto la eventuale violazione della buona fede e correttezza nella fase precontrattuale (comunque non provata, poiché, per quanto sopra detto, non può essere ritenuta a priori insista nella ripetizione del contenuto delle clausole sanzionate dalla Banca
d'Italia, e considerata anche la doppia sottoscrizione delle clausole nel contratto oggetto di causa) non avrebbe comunque, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, riverbero alcuno sulla validità del contratto, potendo generare solo obblighi risarcitori.
Sussiste, poi, adeguata prova circa l'esistenza e consistenza del credito vantato dalla banca nei confronti dei garanti, avendo parte opposta, nella propria qualità di creditrice, provato la fonte negoziale del proprio diritto – contratti di conto corrente e di rapporto anticipi, corredati peraltro dai rispettivi estratti di saldo-conto ex art. 50 TUB - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533/2001), circostanze, tra l'altro, non contestate ad eccezione di una generica ed astratta contestazione della validità dell'estratto ex art. 50
TUB quale prova nel giudizio di cognizione piena.
Consegue da tutto quanto riportato la infondatezza dell'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_1
Parte_2
pagina 5 di 7 Un discorso a parte deve effettuarsi circa la posizione dell'opponente sig. al quale sono riferibili Pt_3
(oltre a quelli già esaminati, anche) i motivi n. 3 e 5 dell'opposizione proposta.
Egli riveste, come è pacifico tra le parti in causa, la qualifica di consumatore.
Quanto al motivo n. 3, deve rilevarsi che, anche laddove si ritenesse vessatoria e nulla la clausola 6 della prestata fideiussione (che deroga all'art. 1957 c.c.), il contratto di fideiussione prevede (cl. 7) che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta”: il che fa sì che, per impedire la decadenza, basti anche una semplice lettera di risoluzione e richiesta di pagamento.
Ebbene, il creditore ha versato in atti (all. 18 al ricorso monitorio) due missive del novembre 2011 e del gennaio 2012, inviate sia alla società debitrice principale sia al sig. nelle quali si comunicava Pt_3
l'intervenuta revoca degli affidamenti/recesso dai rapporti in essere e si chiedeva l'adempimento, missive la cui avvenuta ricezione è pacifica in atti.
L'ultima eccezione sollevata è relativa alla nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. Pt_3 per essere la banca venuta meno all'obbligo di tempestiva comunicazione del peggioramento della consistenza patrimoniale del debitore principale ex art. 1956 c.c. Detta norma prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Al riguardo l'opponente allega solamente che la banca “avrebbe dovuto tempestivamente informare il sig. nella sua qualità di garante, ai sensi dell'art.1956 c.c. e non arrivare sino al 08/11/2011, a Pt_3 ridosso della sentenza di dichiarazione di fallimento avvenuta il 07/12/2011”, senza, tuttavia, fornire prova della fondatezza dell'eccezione. Non si comprende, infatti, stante la genericità dell'eccezione, quale credito sia concesso dalla banca in violazione della citata norma. Sotto altro profilo, poi, gli opponenti nemmeno allegano da quali elementi la banca avrebbe dovuto desumere che le condizioni patrimoniali del debitore principale erano deteriorate. Anche la predetta eccezione, dunque, si palesa infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere, per tutti gli indicati motivi, confermato. Esso, in virtù del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., va dichiarato esecutivo anche nei confronti di Pt_3
(nei cui confronti non era, originariamente, stato dichiarato provvisoriamente esecutivo).
[...]
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. I compensi vengono ridotti per la fase di trattazione/istruttoria rispetto ai valori medi dello scaglione applicabile, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo anche nei confronti di Parte_3
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 11.300,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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