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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1089 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 16 dicembre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 1346, depositata in data 12.11.2018 vertente,
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Paolo Mascaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Lamezia Terme alla via Sele, n.33;
-APPELLANTE=
CONTRO
, in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
-APPELLATO CONTUMACE=
Sulle seguenti conclusioni dell'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “ a) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento integrale delle conclusioni formulate in primo grado,
1 riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal essendo stato Pt_1 integralmente versato il corrispettivo dell'atto notarile secondo le modalità concordate tra le parti, confermando la revoca del decreto ingiuntivo;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”
PREMESSA IN FATTO
Con decreto n. 12 del 2011 immediatamente esecutivo il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a il pagamento della somma di € 60.800,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla costituzione in mora fino al soddisfo, a titolo di corrispettivo della vendita di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme di proprietà del ricorrente ER
, giusta atto notarile del 22.07.2010.
[...]
A sostegno della propria pretesa, il deduceva che l'acquirente avesse versato ER due acconti, l'uno di € 4.900,00 mediante assegno e l'altro di € 34.300,00 con modalità di pagamento non meglio specificata, e che la restante parte di prezzo, pari alla somma ingiunta, non fosse mai stata pagata.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , il quale contestava Parte_1
la ricostruzione di parte opposta e deduceva che:
- stanti le difficoltà economiche in cui versava la i soci Parte_2 ER
e avevano assunto personalmente l'impegno, nei confronti
[...] Parte_3
degli acquirenti degli immobili di proprietà della stessa società, di provvedere al completamento delle unità compravendute;
- intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, i germani lo avevano ER
invitato ad acquistare il terreno per cui è causa al fine di destinare il corrispettivo al completamento degli immobili acquistati dal stesso, proposta da quest'ultimo Pt_1
accettata;
- in forza di un patto a latere anteriore all'atto di vendita e concluso in data 20.07.2010, si era impegnato, pertanto, nei confronti del a girare n. 21 Persona_1 Pt_1
assegni, a lui intestati e consegnatigli dal , alla Cedil s.a.s., impresa incaricata di Pt_1
effettuare gli interventi di costruzione sugli appartamenti in via di realizzazione, di cui tre acquistati proprio dal;
Pt_1
- poiché il venditore si rifiutava di onorare l'impegno preso e di girare gli assegni alla
Cedil s.a.s., il annullava alcuni degli assegni già emessi e mai girati dal Pt_1 ER
2 all'impresa di costruzioni e provvedeva a saldare personalmente le fatture Cedil relative ai lavori sugli appartamenti di sua proprietà;
- aveva, inoltre, corrisposto a , creditore dei germani la Controparte_2 ER somma di € 10.000,00, al fine di estinguere l'ipoteca iscritta dal creditore sugli immobili di proprietà della ditta già promessi in vendita al . ER Pt_1
Per queste ragioni, chiedeva, anzitutto, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, domandava la revoca del decreto, nonché la condanna dell'opposto al pagamento di € 10.000,00 a titolo di regresso.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del monitorio opposto, il giudizio veniva interrotto a causa della morte del convenuto e, successivamente, ER
riassunto nei confronti di , e in Controparte_1 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi di . Persona_1
La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e assegnata in decisione.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quindi, con sentenza n. 1346, pubblicata in data
12.11.2018, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a e Parte_4
rinunciatarie dell'eredità; nel merito, accoglieva parzialmente l'opposizione e, Pt_5 per l'effetto, revocava il decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento nei confronti di della minor somma di € 50.800,00, ossia la somma Controparte_1 originariamente ingiunta, decurtata del credito azionato in via riconvenzionale (€
10.000,00), oltre interessi dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
A simile statuizione il Tribunale perveniva ritenendo insufficiente la prova – documentale o orale – relativa al presunto accordo col quale le parti avrebbero convenuto di destinare le somme dovute a titolo di corrispettivo al completamento degli appartamenti dello stabile ” già venduti al . ER Pt_1
In particolare, le deposizioni dei testi progettista e direttore dei Testimone_1 lavori presso lo stabile e , socio della Cedil s.a.s., ER Testimone_2
sarebbero state inidonee a dimostrare, con sufficiente grado di certezza, la riconducibilità dei pagamenti effettuati in favore del - e poi, direttamente, della Cedil s.a.s. - al ER
contratto di compravendita per cui è causa;
e ciò in quanto il primo affermava di non ricordare il numero degli assegni emessi, né la data di emissione, mentre, il secondo, di non essere a conoscenza di alcun accordo tra le parti finalizzato a destinare a quello
3 scopo le somme dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento della proprietà del terreno.
Veniva, invece, accolta la domanda di accertamento del credito del nei confronti Pt_1 del avente ad oggetto la somma di € 10.000,00, dall'opponente corrisposta a ER
, creditore, per corrispondente importo, di il Controparte_2 Persona_1
relativo ammontare veniva, dunque, scomputato dal quantum della condanna dell'opponente. Il giudice riteneva, infatti, raggiunta la prova del suddetto pagamento ad estinzione del debito del garantito da ipoteca iscritta sugli immobili già CP_2
oggetto di preliminare di vendita in favore del , come confermato dallo stesso Pt_1
in sede di escussione. CP_2
Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione , il quale Parte_1 deduceva, quale unico motivo di appello, l'erronea valutazione del materiale probatorio:
a suo dire, infatti, le testimonianze assunte in primo grado, supportate dalla produzione documentale, dimostrerebbero la riconducibilità dei pagamenti eseguiti al contratto di vendita di cui l'appellato lamenta l'inadempimento. Sottolineava, inoltre, come la stessa quantificazione del credito da parte dell'alienante - il quale, in sede di monitorio, aveva fatto riferimento agli acconti versati in suo favore e rappresentati proprio dai titoli incassati, in ultima istanza, dalla Cedil s.a.s. - rendesse assolutamente verosimile la propria ricostruzione, con la conseguenza che null'altro era dovuto a titolo di corrispettivo.
Nonostante la ritualità della notifica della citazione (notifica della quale è stata ordinata e poi eseguita la rinnovazione), l'appellato non si costituiva in giudizio.
Dunque, all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale a cura dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato Controparte_1
in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Il percorso argomentativo su cui poggia la sentenza impugnata muove dalla ritenuta insufficienza della prova dell'accordo col quale le parti avrebbero pattuito di destinare il
4 corrispettivo della vendita al completamento degli immobili venduti dalla
[...] all'odierno appellante. Il giudice di prime cure ha valutato non esaustive ed Parte_2
incomplete le deposizioni dei testi, i quali non avrebbero fornito dettagli rilevanti in ordine, rispettivamente, all'importo e alla data di emissione degli assegni e all'esistenza dell'accordo su cui si basa l'intera ricostruzione dell'appellante.
La conclusione non è condivisibile: invero, alla luce delle risultanze processuali, deve ritenersi raggiunta la prova di tale accordo e, dunque, della riconducibilità dei pagamenti eseguiti dall'appellante alla al contratto di compravendita per cui è causa. CP_3
Le prove orali assunte in primo grado risultano circostanziate e coerenti.
Il teste progettista e direttore dei lavori di trasformazione di alcuni Testimone_1 appartamenti dello stabile , ha dichiarato: “conoscendo le difficoltà ER
economiche in cui versava la società e dovendo reperire dei fondi economici ER
per soddisfare i contratti di vendita già costituiti, suggerii ai sigg.ri la ER
possibilità di vendere il piccolo appezzamento di terreno limitrofo al fabbricato stesso ed utilizzato a giardino in quanto aveva delle potenzialità edificatorie che avrebbero potuto trovare un interesse commerciale. I soggetti contattati per questa evenienza furono
l'Impresa che aveva realizzato i lavori di ristrutturazione, il sig. , che CP_4 aveva acquistato l'intero quarto piano, ed il sig. che aveva acquistato tre Pt_1 appartamenti che avevano difficoltà ad essere completati dai sigg.ri . L'accordo ER
fu trovato con il sig. . Il corrispettivo si sarebbe dovuto utilizzare per completare Pt_1
i lavori residui riguardanti il secondo e terzo piano, privilegiando quelli del sig. , Pt_1
posti al terzo piano, in quanto altrimenti il sig. non avrebbe accettato la Pt_1 conclusione della vendita del terreno”.
Egli, poi, ha confermato l'esistenza dell'impegno assunto personalmente dai germani
[...]
e , a seguito del fallimento della Persona_1 Parte_3 Parte_2
della quale erano gli unici soci, nei riguardi sia del che di altri acquirenti, di Pt_1
procedere al completamento degli immobili a loro compravenduti;
ha confermato anche la circostanza che il aveva emesso assegni trasferibili in favore del che Pt_1 ER
“di volta in volta…venivano consegnati alla Cedil a seguito di contabilità da me redatta dei lavori eseguiti”.
5 Infine, ha dichiarato di essere a conoscenza che “la somma della vendita è stata tutta versata in quanto non è stata sufficiente a completare tutti i lavori mancanti per definire finito l'edificio”.
La circostanza che il teste abbia dichiarato di non ricordare il numero degli assegni emessi, né la data di emissione, ritenuta dirimente dal giudice di primo grado ai fini dell'esclusione della sua rilevanza a fini decisionali, appare, piuttosto, un dettaglio che, nell'economia complessiva della deposizione, assume un rilievo marginale;
d'altra parte, attesa la risalenza dei fatti, è del tutto comprensibile che, in relazione ai dettagli, il ricordo non sia ben conservato.
Quanto alle dichiarazioni del teste , sentito in qualità di socio della Testimone_2
Cedil s.a.s., vero è che questi ha dichiarato di non essere personalmente a conoscenza – a differenza del - di un accordo nei termini prospettati da parte appellante;
Tes_1
cionondimeno, il teste ha confermato la circostanza che la società aveva incassato n. 7/8 assegni emessi dal in favore di e da questi girati alla società di Pt_1 Persona_1 costruzioni (“la detta società ha effettuato per conto del sig. i lavori di Parte_1
ultimazione di alcuni appartamenti che il predetto aveva acquistato nel Palazzo De Caro
e quale corrispettivo ha ottenuto anche n.
7-8 assegni che erano stati emessi da Pt_1
in favore di e da questi girati. Gli assegni mi sono stati
[...] Persona_1 consegnati dal ”), per poi, da ultimo, ricevere direttamente dal il saldo Pt_1 Pt_1 delle fatture relative ai lavori di completamento degli immobili compravenduti (“la Cedil
s.a.s. ha ottenuto direttamente dal sig. con assegni emessi direttamente Parte_1 dal medesimo in favore della società il pagamento dell'ulteriore corrispettivo inerente i lavori di completamento degli appartamenti emettendo le relative fatture”).
Quanto dichiarato dai testi è, inoltre, supportato dalla produzione documentale di parte appellante ed, in particolare:
- dalle fatture Cedil relative ai lavori di completamento degli appartamenti dell'immobile ” (fattura n.16 del 26.07.2010 di € 4.900,00 a titolo di ER acconto e n. 18 del 29.07.2010 di € 38.640,20 relativa ai lavori sugli appartamenti denominati 3B INT.3, 3C INT.2, 3D INT.1, 3A INT.4 e 3F INT.5; fattura n. 41 del 23.12.2010 di € 46.013,00 relativa ad ulteriori lavori sugli appartamenti denominati 3B INT. 3, 3C INT.2 e 3D INT.1);
6 - dagli assegni nn. 0746924529, 0746924528, 0746924527, 0746924526,
0746924525, 0746924524, 0746924511, 0746924530, tutti di importo pari ad €
4.900,00 emessi da , intestati a e Parte_1 Persona_1 successivamente girati per l'incasso alla Cedil s.a.s.;
- dagli assegni nn. 0746924523, 0746924514, 0746924513 e 0746924512, di €
4.900,00 intestati al (coerentemente con quelli girati a incassati) e mai ER
girati alla Cedil s.a.s.;
- dall'assegno n. 0790138053 di € 4.340,20 intestato alla Cedil s.a.s. versato a saldo della fattura n.18 del 29.07.2010
- dagli assegni nn. 0815770916 di € 11.013,00, 0815770914 di € 5.000,00 e
0815770913 di € 30.000 emessi a saldo della fattura n. 41 del 23.12.2010;
Ebbene, l'importo complessivo risultante dalla sommatoria dei suindicati pagamenti è pressoché corrispondente alla somma dovuta a titolo di prezzo della vendita, pari a €
100.000,00, cifra non contestata dall'acquirente; circostanza, questa, che rende assai verosimile l'imputabilità di quei pagamenti al contratto del 22.07.2010, con funzione solutoria dell'obbligazione pecuniaria ivi prevista.
La stessa corrispondenza si riscontra con riferimento agli assegni emessi direttamente in favore della Cedil s.a.s. e successivamente annullati (n. 4 assegni da € 25.000 ciascuno prodotti dall'appellante): questi, evidentemente, rappresentano pagamenti mai eseguiti,
e, cionondimeno, utili al fine di suffragare la ricostruzione dell'acquirente, nella misura in cui danno rappresentazione di un'esposizione debitoria di identica misura rispetto a quella che trova la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno per cui è causa.
Del resto, come correttamente dedotto da parte appellante, lo stesso resistente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva decurtato dall'importo complessivo dovuto da controparte la somma di € 39.200,00 (e, partitamente, 4.900,00 a mezzo assegno ed altri
34.300,00), allegando che la stessa era già stata versata dall'acquirente a titolo di acconto. Trattasi, evidentemente, di una tacita conferma della tesi dell'odierno appellante, poi contestata in sede di giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione: la somma decurtata, infatti, corrisponde esattamente alla sommatoria degli importi degli
8 assegni intestati al e successivamente girati alla Cedil s.a.s. e da questa ER
incassati.
7 Ne consegue che, in accoglimento delle conclusioni specificamente rassegnate in appello, deve dichiararsi che nulla deve a (e, per lui, Parte_1 Persona_1
al suo erede ) per il titolo dedotto in giudizio, con conseguente rigetto Controparte_1
della domanda proposta da in primo grado. Persona_1
Alcuna statuizione, invece, deve essere emessa in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal in primo grado, in assenza di impugnazione sul Pt_1
punto.
La riforma della sentenza nel merito comporta la necessaria revisione anche della regolamentazione delle spese, trattandosi di capo conseguenziale a quello riformato, ex art. 336 c.p.c..
Dunque, le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza di CP_1
e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri previsti dal
[...]
D.M. 147/2022 per le cause ricomprese nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, riconosciute tutte le fasi e applicati i parametri minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Analogamente, le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022 in base allo scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 secondo i parametri minimi, per le medesime ragioni già illustrate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1346 del 2018, depositata in data 12.11.2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che Pt_1
nulla deve a (e, per lui, al suo erede ) per
[...] Persona_1 Controparte_1
il titolo dedotto in giudizio e, quindi, rigetta la domanda proposta da Persona_1
in primo grado;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 300,00 per esborsi ed € 7.052,00,
8 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva e in € 800,00 per esborsi ed euro
4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1089 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 16 dicembre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 1346, depositata in data 12.11.2018 vertente,
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Paolo Mascaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Lamezia Terme alla via Sele, n.33;
-APPELLANTE=
CONTRO
, in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
-APPELLATO CONTUMACE=
Sulle seguenti conclusioni dell'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “ a) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento integrale delle conclusioni formulate in primo grado,
1 riconoscere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal essendo stato Pt_1 integralmente versato il corrispettivo dell'atto notarile secondo le modalità concordate tra le parti, confermando la revoca del decreto ingiuntivo;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”
PREMESSA IN FATTO
Con decreto n. 12 del 2011 immediatamente esecutivo il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a il pagamento della somma di € 60.800,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla costituzione in mora fino al soddisfo, a titolo di corrispettivo della vendita di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme di proprietà del ricorrente ER
, giusta atto notarile del 22.07.2010.
[...]
A sostegno della propria pretesa, il deduceva che l'acquirente avesse versato ER due acconti, l'uno di € 4.900,00 mediante assegno e l'altro di € 34.300,00 con modalità di pagamento non meglio specificata, e che la restante parte di prezzo, pari alla somma ingiunta, non fosse mai stata pagata.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , il quale contestava Parte_1
la ricostruzione di parte opposta e deduceva che:
- stanti le difficoltà economiche in cui versava la i soci Parte_2 ER
e avevano assunto personalmente l'impegno, nei confronti
[...] Parte_3
degli acquirenti degli immobili di proprietà della stessa società, di provvedere al completamento delle unità compravendute;
- intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, i germani lo avevano ER
invitato ad acquistare il terreno per cui è causa al fine di destinare il corrispettivo al completamento degli immobili acquistati dal stesso, proposta da quest'ultimo Pt_1
accettata;
- in forza di un patto a latere anteriore all'atto di vendita e concluso in data 20.07.2010, si era impegnato, pertanto, nei confronti del a girare n. 21 Persona_1 Pt_1
assegni, a lui intestati e consegnatigli dal , alla Cedil s.a.s., impresa incaricata di Pt_1
effettuare gli interventi di costruzione sugli appartamenti in via di realizzazione, di cui tre acquistati proprio dal;
Pt_1
- poiché il venditore si rifiutava di onorare l'impegno preso e di girare gli assegni alla
Cedil s.a.s., il annullava alcuni degli assegni già emessi e mai girati dal Pt_1 ER
2 all'impresa di costruzioni e provvedeva a saldare personalmente le fatture Cedil relative ai lavori sugli appartamenti di sua proprietà;
- aveva, inoltre, corrisposto a , creditore dei germani la Controparte_2 ER somma di € 10.000,00, al fine di estinguere l'ipoteca iscritta dal creditore sugli immobili di proprietà della ditta già promessi in vendita al . ER Pt_1
Per queste ragioni, chiedeva, anzitutto, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, domandava la revoca del decreto, nonché la condanna dell'opposto al pagamento di € 10.000,00 a titolo di regresso.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del monitorio opposto, il giudizio veniva interrotto a causa della morte del convenuto e, successivamente, ER
riassunto nei confronti di , e in Controparte_1 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi di . Persona_1
La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e assegnata in decisione.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quindi, con sentenza n. 1346, pubblicata in data
12.11.2018, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a e Parte_4
rinunciatarie dell'eredità; nel merito, accoglieva parzialmente l'opposizione e, Pt_5 per l'effetto, revocava il decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento nei confronti di della minor somma di € 50.800,00, ossia la somma Controparte_1 originariamente ingiunta, decurtata del credito azionato in via riconvenzionale (€
10.000,00), oltre interessi dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
A simile statuizione il Tribunale perveniva ritenendo insufficiente la prova – documentale o orale – relativa al presunto accordo col quale le parti avrebbero convenuto di destinare le somme dovute a titolo di corrispettivo al completamento degli appartamenti dello stabile ” già venduti al . ER Pt_1
In particolare, le deposizioni dei testi progettista e direttore dei Testimone_1 lavori presso lo stabile e , socio della Cedil s.a.s., ER Testimone_2
sarebbero state inidonee a dimostrare, con sufficiente grado di certezza, la riconducibilità dei pagamenti effettuati in favore del - e poi, direttamente, della Cedil s.a.s. - al ER
contratto di compravendita per cui è causa;
e ciò in quanto il primo affermava di non ricordare il numero degli assegni emessi, né la data di emissione, mentre, il secondo, di non essere a conoscenza di alcun accordo tra le parti finalizzato a destinare a quello
3 scopo le somme dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento della proprietà del terreno.
Veniva, invece, accolta la domanda di accertamento del credito del nei confronti Pt_1 del avente ad oggetto la somma di € 10.000,00, dall'opponente corrisposta a ER
, creditore, per corrispondente importo, di il Controparte_2 Persona_1
relativo ammontare veniva, dunque, scomputato dal quantum della condanna dell'opponente. Il giudice riteneva, infatti, raggiunta la prova del suddetto pagamento ad estinzione del debito del garantito da ipoteca iscritta sugli immobili già CP_2
oggetto di preliminare di vendita in favore del , come confermato dallo stesso Pt_1
in sede di escussione. CP_2
Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione , il quale Parte_1 deduceva, quale unico motivo di appello, l'erronea valutazione del materiale probatorio:
a suo dire, infatti, le testimonianze assunte in primo grado, supportate dalla produzione documentale, dimostrerebbero la riconducibilità dei pagamenti eseguiti al contratto di vendita di cui l'appellato lamenta l'inadempimento. Sottolineava, inoltre, come la stessa quantificazione del credito da parte dell'alienante - il quale, in sede di monitorio, aveva fatto riferimento agli acconti versati in suo favore e rappresentati proprio dai titoli incassati, in ultima istanza, dalla Cedil s.a.s. - rendesse assolutamente verosimile la propria ricostruzione, con la conseguenza che null'altro era dovuto a titolo di corrispettivo.
Nonostante la ritualità della notifica della citazione (notifica della quale è stata ordinata e poi eseguita la rinnovazione), l'appellato non si costituiva in giudizio.
Dunque, all'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale a cura dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato Controparte_1
in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Il percorso argomentativo su cui poggia la sentenza impugnata muove dalla ritenuta insufficienza della prova dell'accordo col quale le parti avrebbero pattuito di destinare il
4 corrispettivo della vendita al completamento degli immobili venduti dalla
[...] all'odierno appellante. Il giudice di prime cure ha valutato non esaustive ed Parte_2
incomplete le deposizioni dei testi, i quali non avrebbero fornito dettagli rilevanti in ordine, rispettivamente, all'importo e alla data di emissione degli assegni e all'esistenza dell'accordo su cui si basa l'intera ricostruzione dell'appellante.
La conclusione non è condivisibile: invero, alla luce delle risultanze processuali, deve ritenersi raggiunta la prova di tale accordo e, dunque, della riconducibilità dei pagamenti eseguiti dall'appellante alla al contratto di compravendita per cui è causa. CP_3
Le prove orali assunte in primo grado risultano circostanziate e coerenti.
Il teste progettista e direttore dei lavori di trasformazione di alcuni Testimone_1 appartamenti dello stabile , ha dichiarato: “conoscendo le difficoltà ER
economiche in cui versava la società e dovendo reperire dei fondi economici ER
per soddisfare i contratti di vendita già costituiti, suggerii ai sigg.ri la ER
possibilità di vendere il piccolo appezzamento di terreno limitrofo al fabbricato stesso ed utilizzato a giardino in quanto aveva delle potenzialità edificatorie che avrebbero potuto trovare un interesse commerciale. I soggetti contattati per questa evenienza furono
l'Impresa che aveva realizzato i lavori di ristrutturazione, il sig. , che CP_4 aveva acquistato l'intero quarto piano, ed il sig. che aveva acquistato tre Pt_1 appartamenti che avevano difficoltà ad essere completati dai sigg.ri . L'accordo ER
fu trovato con il sig. . Il corrispettivo si sarebbe dovuto utilizzare per completare Pt_1
i lavori residui riguardanti il secondo e terzo piano, privilegiando quelli del sig. , Pt_1
posti al terzo piano, in quanto altrimenti il sig. non avrebbe accettato la Pt_1 conclusione della vendita del terreno”.
Egli, poi, ha confermato l'esistenza dell'impegno assunto personalmente dai germani
[...]
e , a seguito del fallimento della Persona_1 Parte_3 Parte_2
della quale erano gli unici soci, nei riguardi sia del che di altri acquirenti, di Pt_1
procedere al completamento degli immobili a loro compravenduti;
ha confermato anche la circostanza che il aveva emesso assegni trasferibili in favore del che Pt_1 ER
“di volta in volta…venivano consegnati alla Cedil a seguito di contabilità da me redatta dei lavori eseguiti”.
5 Infine, ha dichiarato di essere a conoscenza che “la somma della vendita è stata tutta versata in quanto non è stata sufficiente a completare tutti i lavori mancanti per definire finito l'edificio”.
La circostanza che il teste abbia dichiarato di non ricordare il numero degli assegni emessi, né la data di emissione, ritenuta dirimente dal giudice di primo grado ai fini dell'esclusione della sua rilevanza a fini decisionali, appare, piuttosto, un dettaglio che, nell'economia complessiva della deposizione, assume un rilievo marginale;
d'altra parte, attesa la risalenza dei fatti, è del tutto comprensibile che, in relazione ai dettagli, il ricordo non sia ben conservato.
Quanto alle dichiarazioni del teste , sentito in qualità di socio della Testimone_2
Cedil s.a.s., vero è che questi ha dichiarato di non essere personalmente a conoscenza – a differenza del - di un accordo nei termini prospettati da parte appellante;
Tes_1
cionondimeno, il teste ha confermato la circostanza che la società aveva incassato n. 7/8 assegni emessi dal in favore di e da questi girati alla società di Pt_1 Persona_1 costruzioni (“la detta società ha effettuato per conto del sig. i lavori di Parte_1
ultimazione di alcuni appartamenti che il predetto aveva acquistato nel Palazzo De Caro
e quale corrispettivo ha ottenuto anche n.
7-8 assegni che erano stati emessi da Pt_1
in favore di e da questi girati. Gli assegni mi sono stati
[...] Persona_1 consegnati dal ”), per poi, da ultimo, ricevere direttamente dal il saldo Pt_1 Pt_1 delle fatture relative ai lavori di completamento degli immobili compravenduti (“la Cedil
s.a.s. ha ottenuto direttamente dal sig. con assegni emessi direttamente Parte_1 dal medesimo in favore della società il pagamento dell'ulteriore corrispettivo inerente i lavori di completamento degli appartamenti emettendo le relative fatture”).
Quanto dichiarato dai testi è, inoltre, supportato dalla produzione documentale di parte appellante ed, in particolare:
- dalle fatture Cedil relative ai lavori di completamento degli appartamenti dell'immobile ” (fattura n.16 del 26.07.2010 di € 4.900,00 a titolo di ER acconto e n. 18 del 29.07.2010 di € 38.640,20 relativa ai lavori sugli appartamenti denominati 3B INT.3, 3C INT.2, 3D INT.1, 3A INT.4 e 3F INT.5; fattura n. 41 del 23.12.2010 di € 46.013,00 relativa ad ulteriori lavori sugli appartamenti denominati 3B INT. 3, 3C INT.2 e 3D INT.1);
6 - dagli assegni nn. 0746924529, 0746924528, 0746924527, 0746924526,
0746924525, 0746924524, 0746924511, 0746924530, tutti di importo pari ad €
4.900,00 emessi da , intestati a e Parte_1 Persona_1 successivamente girati per l'incasso alla Cedil s.a.s.;
- dagli assegni nn. 0746924523, 0746924514, 0746924513 e 0746924512, di €
4.900,00 intestati al (coerentemente con quelli girati a incassati) e mai ER
girati alla Cedil s.a.s.;
- dall'assegno n. 0790138053 di € 4.340,20 intestato alla Cedil s.a.s. versato a saldo della fattura n.18 del 29.07.2010
- dagli assegni nn. 0815770916 di € 11.013,00, 0815770914 di € 5.000,00 e
0815770913 di € 30.000 emessi a saldo della fattura n. 41 del 23.12.2010;
Ebbene, l'importo complessivo risultante dalla sommatoria dei suindicati pagamenti è pressoché corrispondente alla somma dovuta a titolo di prezzo della vendita, pari a €
100.000,00, cifra non contestata dall'acquirente; circostanza, questa, che rende assai verosimile l'imputabilità di quei pagamenti al contratto del 22.07.2010, con funzione solutoria dell'obbligazione pecuniaria ivi prevista.
La stessa corrispondenza si riscontra con riferimento agli assegni emessi direttamente in favore della Cedil s.a.s. e successivamente annullati (n. 4 assegni da € 25.000 ciascuno prodotti dall'appellante): questi, evidentemente, rappresentano pagamenti mai eseguiti,
e, cionondimeno, utili al fine di suffragare la ricostruzione dell'acquirente, nella misura in cui danno rappresentazione di un'esposizione debitoria di identica misura rispetto a quella che trova la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno per cui è causa.
Del resto, come correttamente dedotto da parte appellante, lo stesso resistente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, aveva decurtato dall'importo complessivo dovuto da controparte la somma di € 39.200,00 (e, partitamente, 4.900,00 a mezzo assegno ed altri
34.300,00), allegando che la stessa era già stata versata dall'acquirente a titolo di acconto. Trattasi, evidentemente, di una tacita conferma della tesi dell'odierno appellante, poi contestata in sede di giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione: la somma decurtata, infatti, corrisponde esattamente alla sommatoria degli importi degli
8 assegni intestati al e successivamente girati alla Cedil s.a.s. e da questa ER
incassati.
7 Ne consegue che, in accoglimento delle conclusioni specificamente rassegnate in appello, deve dichiararsi che nulla deve a (e, per lui, Parte_1 Persona_1
al suo erede ) per il titolo dedotto in giudizio, con conseguente rigetto Controparte_1
della domanda proposta da in primo grado. Persona_1
Alcuna statuizione, invece, deve essere emessa in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dal in primo grado, in assenza di impugnazione sul Pt_1
punto.
La riforma della sentenza nel merito comporta la necessaria revisione anche della regolamentazione delle spese, trattandosi di capo conseguenziale a quello riformato, ex art. 336 c.p.c..
Dunque, le spese del giudizio di primo grado seguono la soccombenza di CP_1
e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri previsti dal
[...]
D.M. 147/2022 per le cause ricomprese nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, riconosciute tutte le fasi e applicati i parametri minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Analogamente, le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022 in base allo scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 secondo i parametri minimi, per le medesime ragioni già illustrate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1346 del 2018, depositata in data 12.11.2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che Pt_1
nulla deve a (e, per lui, al suo erede ) per
[...] Persona_1 Controparte_1
il titolo dedotto in giudizio e, quindi, rigetta la domanda proposta da Persona_1
in primo grado;
3. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 300,00 per esborsi ed € 7.052,00,
8 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva e in € 800,00 per esborsi ed euro
4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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