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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1133 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Francesca la Russa, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Grazia Guerra e dell'Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ), e C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. , quali eredi legittimi della signora CP_4 C.F._4
Persona_1
APPELLATI
1
- (c.f. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Antonio
Maiorana e presso il suo studio domiciliato in Castelbuono (PA), via Turrisi 26.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/10/2024.
Per gli appellati come da memoria difensiva depositata in data CP_1
13/01/2025.
Per l' appellata : come da memoria difensiva Controparte_5 depositata in data 13/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 612/24 il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva l'opposizione proposta dai ricorrenti, n.q. di eredi di , statuendo, nella contumacia Persona_1 dell' “il difetto di legittimazione passiva dell' Pt_1 Controparte_6
con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione
[...] impugnata ed in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
068 2022 9027710884/000, in relazione agli avvisi di addebito n. 368 2012
0017411220000 e n. 368 2013 0009951686000 in essa contenuti”, con condanna dell' alle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale riteneva valida la notifica - del ricorso e del decreto di fissazione di udienza - eseguita dai ricorrenti “all' di Legnano, via Podgora n. 2” e dava atto Pt_1 della mancata prova, da parte dell'istituto contumace, della notifica dei due avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento opposta, con conseguente prescrizione del credito.
Ha proposto tempestivo appello l' censurando preliminarmente la sentenza per Pt_1 erronea dichiarazione di contumacia, ritenendo nulla la notifica presso la sede periferica in luogo della sede legale ex art. 145 c.p.c., precisando che è consentito derogare a tale principio solo nell'ambito degli atti di cognizione esecutivi e cautelari e chiede pertanto la “rimessione in termini per la puntuale difesa dell' ”. Pt_1
Nel merito l' deposita gli avvisi di addebito opposti e prova della notifica degli Pt_1
2
stessi, notifica intervenuta nelle stesse date indicate dalla in primo grado, CP_7 deducendo pertanto la mancata maturazione del termine prescrizionale.
Si è costituita l' , ribadendo le deduzioni svolte in primo grado ed Controparte_5 in particolare la validità degli atti interruttivi notificati.
Resistono gli appellati, precisando la regolarità della notifica del ricorso di primo grado pur se eseguita presso la struttura territoriale dell'Ente; eccepiscono inoltre la inammissibilità della produzione documentale dell' in quanto tardiva e nel Pt_1 merito contestano il credito portato dagli avvisi di addebito poiché la de cuius non aveva i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello svolto dall' preliminare Pt_1 ed assorbente rispetto gli ulteriori motivi ed eccezioni delle parti.
Circostanza pacifica e documentale in atti è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con pedissequo decreto, eseguita dagli odierni appellati presso la sede periferica dell' di Legnano in via Podgora n. 2, nonché la mancata costituzione Pt_1 dell' , il quale veniva dichiarato contumace dal giudice di primo grado. Pt_1
Si condivide il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma I bis, del d.
1. n. 669 Pt_1 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del dal. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni… E' dunque agli atti "di cognizione esecutivi e cautelari" del processo di esecuzione che si riferisce in particolare il regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit. Al di fuori di tale contesto e fermi, chiaramente, altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità
3
civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del D.L. n.
203 del 2005, conv. con l.n.248/2005 la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito. Nello specifico, per ciò che riguarda l' la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi Pt_1
e per gli effetti, dell'art. 145 cod. proc.civ “ (Cass. 3 agosto 2022 n. 24048; conforme Cass. 5 maggio 2022 n. 14271).
In applicazione di tali principi deve considerarsi nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione della causa al primo giudice.
In virtù della declatoria in rito, sussistono giusti motivi per la compensazione, tra tutte le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notifica all' del ricorso introduttivo del giudizio e Pt_1 rimette gli atti al giudice di primo grado, con termine di legge per la riassunzione della causa.
Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
4
N.R.G. 1133 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Francesca la Russa, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Grazia Guerra e dell'Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), ), e C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. , quali eredi legittimi della signora CP_4 C.F._4
Persona_1
APPELLATI
1
- (c.f. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Antonio
Maiorana e presso il suo studio domiciliato in Castelbuono (PA), via Turrisi 26.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/10/2024.
Per gli appellati come da memoria difensiva depositata in data CP_1
13/01/2025.
Per l' appellata : come da memoria difensiva Controparte_5 depositata in data 13/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 612/24 il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva l'opposizione proposta dai ricorrenti, n.q. di eredi di , statuendo, nella contumacia Persona_1 dell' “il difetto di legittimazione passiva dell' Pt_1 Controparte_6
con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione
[...] impugnata ed in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
068 2022 9027710884/000, in relazione agli avvisi di addebito n. 368 2012
0017411220000 e n. 368 2013 0009951686000 in essa contenuti”, con condanna dell' alle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale riteneva valida la notifica - del ricorso e del decreto di fissazione di udienza - eseguita dai ricorrenti “all' di Legnano, via Podgora n. 2” e dava atto Pt_1 della mancata prova, da parte dell'istituto contumace, della notifica dei due avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento opposta, con conseguente prescrizione del credito.
Ha proposto tempestivo appello l' censurando preliminarmente la sentenza per Pt_1 erronea dichiarazione di contumacia, ritenendo nulla la notifica presso la sede periferica in luogo della sede legale ex art. 145 c.p.c., precisando che è consentito derogare a tale principio solo nell'ambito degli atti di cognizione esecutivi e cautelari e chiede pertanto la “rimessione in termini per la puntuale difesa dell' ”. Pt_1
Nel merito l' deposita gli avvisi di addebito opposti e prova della notifica degli Pt_1
2
stessi, notifica intervenuta nelle stesse date indicate dalla in primo grado, CP_7 deducendo pertanto la mancata maturazione del termine prescrizionale.
Si è costituita l' , ribadendo le deduzioni svolte in primo grado ed Controparte_5 in particolare la validità degli atti interruttivi notificati.
Resistono gli appellati, precisando la regolarità della notifica del ricorso di primo grado pur se eseguita presso la struttura territoriale dell'Ente; eccepiscono inoltre la inammissibilità della produzione documentale dell' in quanto tardiva e nel Pt_1 merito contestano il credito portato dagli avvisi di addebito poiché la de cuius non aveva i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello svolto dall' preliminare Pt_1 ed assorbente rispetto gli ulteriori motivi ed eccezioni delle parti.
Circostanza pacifica e documentale in atti è la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con pedissequo decreto, eseguita dagli odierni appellati presso la sede periferica dell' di Legnano in via Podgora n. 2, nonché la mancata costituzione Pt_1 dell' , il quale veniva dichiarato contumace dal giudice di primo grado. Pt_1
Si condivide il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma I bis, del d.
1. n. 669 Pt_1 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del dal. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni… E' dunque agli atti "di cognizione esecutivi e cautelari" del processo di esecuzione che si riferisce in particolare il regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit. Al di fuori di tale contesto e fermi, chiaramente, altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità
3
civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del D.L. n.
203 del 2005, conv. con l.n.248/2005 la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito. Nello specifico, per ciò che riguarda l' la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi Pt_1
e per gli effetti, dell'art. 145 cod. proc.civ “ (Cass. 3 agosto 2022 n. 24048; conforme Cass. 5 maggio 2022 n. 14271).
In applicazione di tali principi deve considerarsi nulla la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione della causa al primo giudice.
In virtù della declatoria in rito, sussistono giusti motivi per la compensazione, tra tutte le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notifica all' del ricorso introduttivo del giudizio e Pt_1 rimette gli atti al giudice di primo grado, con termine di legge per la riassunzione della causa.
Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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