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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3027/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3027/2024, promossa con ricorso depositato il 15.07.2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...], con l'Avv. Alessia Falcone;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], con l'Avv. Alessia Falcone;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Fermo della Battaglia (CO) in data 3 ottobre 2021 (anno 2021, atto n. 9, parte II, serie A); separati consensualmente con sentenza n. 339/2024 pubblicata il 28.10.2024, passata in giudicato il 21.11.2024 emessa nel corso del presente giudizio cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c.; senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/07/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In particolare, per quanto in questa sede d'interesse, la pronuncia divorzile veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di san Fermo della Battaglia.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
2. Nulla quanto all'assegno divorzile in carenza dei presupposti di legge.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. per la fase di separazione personale, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/08/2024, nonché in data 22/11/2024).
È stata quindi emessa in corso di causa pronuncia parziale ex art. 473bis.49 c.p.c. n. 339/2024 pubblicata in data 28/10/2024, con cui si è proceduto alla separazione personale delle parti e alla fissazione del prosieguo per la pronuncia divorzile.
Con decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale, la causa è stata riassegnata a questo giudicante.
Disposta nuovamente la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. anche per la fase divorzile, venivano depositate in data 07/05/2025 tempestive e congrue note scritte, contenenti quanto richiesto con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa ex art. 473bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale n. 339/2024 pubblicata in data 28/10/2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato Parte_1
a Varese il 16.09.1986, e , nata a [...] il [...], contratto Parte_2
dai coniugi in data 03/10/2021, in San Fermo della Battaglia (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia (CO) (anno
2021, atto n. 9, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3027/2024, promossa con ricorso depositato il 15.07.2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...], con l'Avv. Alessia Falcone;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], con l'Avv. Alessia Falcone;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Fermo della Battaglia (CO) in data 3 ottobre 2021 (anno 2021, atto n. 9, parte II, serie A); separati consensualmente con sentenza n. 339/2024 pubblicata il 28.10.2024, passata in giudicato il 21.11.2024 emessa nel corso del presente giudizio cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c.; senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/07/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In particolare, per quanto in questa sede d'interesse, la pronuncia divorzile veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di san Fermo della Battaglia.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
2. Nulla quanto all'assegno divorzile in carenza dei presupposti di legge.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. per la fase di separazione personale, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/08/2024, nonché in data 22/11/2024).
È stata quindi emessa in corso di causa pronuncia parziale ex art. 473bis.49 c.p.c. n. 339/2024 pubblicata in data 28/10/2024, con cui si è proceduto alla separazione personale delle parti e alla fissazione del prosieguo per la pronuncia divorzile.
Con decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale, la causa è stata riassegnata a questo giudicante.
Disposta nuovamente la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. anche per la fase divorzile, venivano depositate in data 07/05/2025 tempestive e congrue note scritte, contenenti quanto richiesto con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa ex art. 473bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale n. 339/2024 pubblicata in data 28/10/2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato Parte_1
a Varese il 16.09.1986, e , nata a [...] il [...], contratto Parte_2
dai coniugi in data 03/10/2021, in San Fermo della Battaglia (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia (CO) (anno
2021, atto n. 9, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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