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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19124/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 19124/23 promosso con ricorso depositato in data 21/9/2023 da:
nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_1
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016;
nato l'[...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_2
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016;
nato l'[...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_3
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016; in proprio nonché unitamente alla madre
[...]
in nome e rappresentanza della figlia minore nata il Controparte_4 Persona_1
10/03/2009 in Colombia;
nata il [...] in [...] e residente a [...]. Paseo Del Prado, Persona_2
60 Calle Campina– Carolina - Puerto Rico (USA), cap. 00987; in proprio nonché unitamente al padre in nome e rappresentanza dei figli minorenni Controparte_5 Persona_3
nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...]; Persona_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella del foro di Roma (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n.30, C.F._1
in virtù di procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_6
nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_7
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 24.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato nel Comune di Somma Vesuviana Persona_5
(NA) il 3 marzo 1869, il quale successivamente emigrava in Colombia senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino colombiano (all. 17 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_6
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che mai si era naturalizzato cittadino colombiano potendo così Persona_5
2 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Rilevato come dalla documentazione agli atti risulta attestato che l'avo era cittadino italiano emigrato in Colombia, ne deriva Persona_5 di conseguenza che la figlia era anch'essa cittadina italiana. La Persona_6 Parte_1 successiva trasmissione della cittadinanza italiana da quest'ultima sarebbe stata però, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. L'art. 1 della L.555/1912 è stato però dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi pertanto non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Alla fattispecie deve essere inoltre applicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della suindicata legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma si ponesse in palese contrasto anche con l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che gli aventi diritto sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti Controparte_6
conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
, e , sono cittadini italiani CP_2 Persona_3 Persona_4
iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_5
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle
3 persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 5.5.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 19124/23 promosso con ricorso depositato in data 21/9/2023 da:
nata il [...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_1
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016;
nato l'[...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_2
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016;
nato l'[...] in [...] ed ivi residente a [...], Cra Controparte_3
22c # 64-14 barrio San Felipe, cap. 80016; in proprio nonché unitamente alla madre
[...]
in nome e rappresentanza della figlia minore nata il Controparte_4 Persona_1
10/03/2009 in Colombia;
nata il [...] in [...] e residente a [...]. Paseo Del Prado, Persona_2
60 Calle Campina– Carolina - Puerto Rico (USA), cap. 00987; in proprio nonché unitamente al padre in nome e rappresentanza dei figli minorenni Controparte_5 Persona_3
nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...]; Persona_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella del foro di Roma (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n.30, C.F._1
in virtù di procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_6
nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_7
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 24.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato nel Comune di Somma Vesuviana Persona_5
(NA) il 3 marzo 1869, il quale successivamente emigrava in Colombia senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino colombiano (all. 17 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_6
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che mai si era naturalizzato cittadino colombiano potendo così Persona_5
2 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. Rilevato come dalla documentazione agli atti risulta attestato che l'avo era cittadino italiano emigrato in Colombia, ne deriva Persona_5 di conseguenza che la figlia era anch'essa cittadina italiana. La Persona_6 Parte_1 successiva trasmissione della cittadinanza italiana da quest'ultima sarebbe stata però, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. L'art. 1 della L.555/1912 è stato però dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi pertanto non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Alla fattispecie deve essere inoltre applicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della suindicata legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma si ponesse in palese contrasto anche con l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che gli aventi diritto sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti Controparte_6
conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
, e , sono cittadini italiani CP_2 Persona_3 Persona_4
iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_5
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle
3 persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 5.5.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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