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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6468/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
dall'Avv. Davide Giuseppe Guastaferro, presso il cui studio elett.te domicilia in
Terzigno (NA) alla Via Allocca n. 23,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Margherita Di Mauro ed elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n.
201;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio dinnanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120100188664311000 limitatamente al ruolo n. 00010654/2010 emesso dal per complessivi € 1.896,30 in quanto prescritta, deducendo in Controparte_2
particolare che, a seguito della notifica della predetta cartella, avvenuta il 07/10/2010, alcun ulteriore atto interruttivo era intervenuto ed impugnando, pertanto, l'estratto ruolo al fine di ottenere un accertamento negativo del credito.
Si è costituita la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 4456/22 pubblicata in data 13/09/2022, ha accolto la domanda rilevando la prescrizione del diritto e disponendo la compensazione delle spese di lite sulla base della seguente motivazione “Questo giudice rileva che
l'opponente si dichiara antistatario delle spese della procedura, ma agli atti manca il versamento del contributo unificato, quindi, visto il comportamento processuale, non privo di censure, compensa le spese di lite”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto il presente gravame, Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nel presente giudizio di appello, la appellata si è costituita Controparte_3
richiamando le ragioni già esposte in primo grado, eccependo, tra l'altro,
l'inammissibilità della domanda e la legittimità della compensazione delle spese, ed insistendo, pertanto, per il rigetto dell'appello.
Il , pur ritualmente citato, non risulta invece costituito, per cui Controparte_2
deve dichiararsene la contumacia.
Nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito addotte.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo la quale va dichiarata inammissibile. Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato pagina 2 di 5 l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore,
pagina 3 di 5 debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata pagina 4 di 5 neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio il cui difetto, in quanto condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado e tanto determina l'assorbimento di ogni altra questione.
La decisione, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6468/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
dall'Avv. Davide Giuseppe Guastaferro, presso il cui studio elett.te domicilia in
Terzigno (NA) alla Via Allocca n. 23,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Margherita Di Mauro ed elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n.
201;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio dinnanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120100188664311000 limitatamente al ruolo n. 00010654/2010 emesso dal per complessivi € 1.896,30 in quanto prescritta, deducendo in Controparte_2
particolare che, a seguito della notifica della predetta cartella, avvenuta il 07/10/2010, alcun ulteriore atto interruttivo era intervenuto ed impugnando, pertanto, l'estratto ruolo al fine di ottenere un accertamento negativo del credito.
Si è costituita la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 4456/22 pubblicata in data 13/09/2022, ha accolto la domanda rilevando la prescrizione del diritto e disponendo la compensazione delle spese di lite sulla base della seguente motivazione “Questo giudice rileva che
l'opponente si dichiara antistatario delle spese della procedura, ma agli atti manca il versamento del contributo unificato, quindi, visto il comportamento processuale, non privo di censure, compensa le spese di lite”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto il presente gravame, Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nel presente giudizio di appello, la appellata si è costituita Controparte_3
richiamando le ragioni già esposte in primo grado, eccependo, tra l'altro,
l'inammissibilità della domanda e la legittimità della compensazione delle spese, ed insistendo, pertanto, per il rigetto dell'appello.
Il , pur ritualmente citato, non risulta invece costituito, per cui Controparte_2
deve dichiararsene la contumacia.
Nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito addotte.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo la quale va dichiarata inammissibile. Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato pagina 2 di 5 l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore,
pagina 3 di 5 debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata pagina 4 di 5 neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio il cui difetto, in quanto condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado e tanto determina l'assorbimento di ogni altra questione.
La decisione, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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