Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00252/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2021, proposto da
AU OT, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Marcianò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per la dichiarazione di illegittimità
dell’inadempimento illegittimamente serbato dall’Amministrazione avverso l’istanza di monetizzazione ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99, della licenza ordinaria e Legge 937/77 non fruite dal ricorrente per motivi sanitari e giudiziari a lui non imputabili, presentata in data 17.03.2021 a mezzo pec;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
per il risarcimento del danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza dal predetto presentata al fine di chiedere e ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99, e ha, conseguentemente, chiesto di ordinare “all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza”;
- con atto depositato in data 22 settembre 2021 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;
- con atto prodotto il successivo 6 dicembre 2021 il ricorrente ha formulato “ istanza sentenza per cessazione materia del contendere ex art. 34 comma 5 ” (e “ciò anche se il bene della vita anelato … è stato parzialmente soddisfatto” in ragione della denunciata mancata corresponsione degli “ interessi di mora per il ritardo ”, attesa l’espressa rinuncia del predetto al pagamento di quest’ultimi), riportante - comunque – richiesta di condanna di “parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in relazione alla soccombenza virtuale”;
- il successivo 14 gennaio 2022 l’Amministrazione ha prodotto documenti, tra cui una relazione, corredata da allegati, atta – in particolare – a dare conto che la competente “Direzione di Commissariato, a seguito della diffida del ricorrente, pervenuta in data 31.8.2021 ha immediatamente posto in essere le discendenti azioni volte al pagamento di tutte le competenze spettanti….. Il pagamento della licenza ordinaria è stato disposto non appena acquisita la documentazione giustificativa richiesta e sollecitata dalla Compagnia SDI di Brindisi con i fogli in riferimento B e E” e, dunque, tesa a evidenziare l’avvenuto adempimento all’obbligo di concludere il procedimento;
Ritenuto che, in ragione di quanto in precedenza riportato, sussistano giusti motivi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, u.c., c.pr.amm.;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, idonee, tra l’altro, a rivelare l’attivazione del ricorrente, mediante proposizione dell’azione contemplata all’art. 117 c.pr.amm., all’evidente fine di far valere una pretesa economica nei confronti dell’Amministrazione - sussistano valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO