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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 466/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3108/2024 del Giudice di
Pace di Marano e vertente tra
TRA
(c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso,
giusta procura in atti dall'avv. Achille Iroso, elettivamente domiciliato presso lo studio
Iroso sito in Afragola (Na) alla via Luigi Settembrini, n. 6.
- appellante -
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica Controparte_1 P.IVA_1
in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1, al Palazzo S. Giacomo, in CP_1
uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa
Cioffi giusta procura in atti
- appellato –
E
(C.F. ) corrente in Roma – Controparte_2 P.IVA_2
00142 – alla Via Giuseppe Grezar, n. 14 in persona del L.R. p.t.
- appellata contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle convenute, il sig. ha Parte_1 tempestivamente impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n.
3108/2024, pubblicata il 16.7.2024, relativamente al capo che statuisce sulle spese di giudizio in quanto liquidate in violazione dei valori medi e minimi delle tariffe, previsti dal D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento, senza fornire alcuna motivazione circa i criteri utilizzati per la liquidazione;
1.1. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre non si è Controparte_1
costituita , benché ritualmente citata, sicché ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Al riguardo, si osserva che, tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 3.267,70
e del conseguente scaglione di riferimento tra 1.101,00 e 5200,00 euro di cui al DM 55/2014
aggiornato al DM 37/2018, ed applicando i valori minimi, considerata la semplicità della causa e la natura seriale della stessa, il compenso dovrebbe essere pari ad euro 633,00.
Tuttavia, a tale somma deve sottrarsi la somma di euro 176,00 relativa al valore minimo della fase di trattazione ed istruttoria.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può escludersi la liquidazione del compenso nel caso in cui non siano state espletate attività istruttorie, poiché l'art. 4, co. 5 lett. c) dm 55/2014 include nella fase istruttoria e/o di trattazione una pluralità di attività ulteriori (cfr. Cass. 4698/2019, citata dall'appellante), è anche vero che di tali attività, per l'appunto, non si rinviene traccia negli atti di causa.
Viene, allora, in rilievo l'ultimo periodo del citato art. 4, co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 il quale prevede che “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”,
non potendo essere oggetto di liquidazione una fase obiettivamente inesistente.
Sottraendo all'importo di euro 633,00 la somma di euro 176,00, si determina la somma di euro 457,00. Risulta, dunque, che il giudice di pace nel liquidare l'importo di euro 457,00 a titolo di compenso, non è andato al di sotto dei minimi tariffari.
Al riguardo, va ricordato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie
numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica
"standard" del valore della prestazione professionale”, ma il Giudice può effettuare la liquidazione dei compensi professionali al di sotto dei valori minimi purché fornisca adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 10343 del 01/06/2020);
Nel caso di specie, invece, la liquidazione non è andata al di sotto dei valori minimi.
Il motivo di appello non è, pertanto, fondato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono il principio della soccombenza nei rapporti tra l'appellante e e si liquidano in complessivi 852,00, pari ai Controparte_1
valori minimi previsti per le cause di valore compreso tra 1101 e 5200 euro, in ragione della non complessità delle questioni affrontate, esclusa la fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 466/2025
RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1
giudizio di appello che si liquidano in euro 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone