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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con Avv. Giancarlo De Santis ricorrente
E
Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.3.2025 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo “Accertare e dichiarare la legittimità Controparte_1 della sanzione irrogata al sig. per i fatti di cui in premessa e Controparte_1 pari alla multa di 1 (una) ora di retribuzione ai sensi del vigente CCNL di settore [..]”;
, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza del 27.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da parte ricorrente - essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione della lite, per come documentato con il verbale ex art. 2113, comma 4, c.c. e 410 c.p.c. del 16.5.2025 prodotto dalla parte.
1 Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con Avv. Giancarlo De Santis ricorrente
E
Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.3.2025 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo “Accertare e dichiarare la legittimità Controparte_1 della sanzione irrogata al sig. per i fatti di cui in premessa e Controparte_1 pari alla multa di 1 (una) ora di retribuzione ai sensi del vigente CCNL di settore [..]”;
, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza del 27.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da parte ricorrente - essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione della lite, per come documentato con il verbale ex art. 2113, comma 4, c.c. e 410 c.p.c. del 16.5.2025 prodotto dalla parte.
1 Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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