Sentenza breve 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/01/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14233 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Claudia Conidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’Informativa del Ministero degli Interni SCP notificata il -OMISSIS-avente oggetto: Applicabilità all’istituto delle capitalizzazioni delle misure assistenziali dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/08/1973 n. 602, con cui l’interessato è stato reso edotto delle conseguenze cui si esporrebbe in caso di richiesta e autorizzazione alla c.d. capitalizzazione delle misure assistenziali,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna l’informativa del Ministero degli Interni SCP notificata il -OMISSIS-ed avente oggetto l’“ Applicabilità all’istituto delle capitalizzazioni delle misure assistenziali dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/08/1973 n. 602 ”;
Considerato, in diritto, che il ricorso è inammissibile per difetto di posizione legittimante e di interesse;
Considerato, in particolare, che:
- l’atto impugnato è una mera “informativa” a carattere generale avente ad oggetto l’applicabilità dell’art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 alle capitalizzazioni che il Ministero concede ai pentiti ai sensi del d.l. n. 82/91;
- il ricorrente non è attualmente titolare di alcuna posizione legittimante e, comunque, non subisce alcuna lesione attuale dall’atto in esame;
- infatti, come espressamente prospettato nell’atto introduttivo, “ il sig. -OMISSIS- è un collaboratore di giustizia che ha iniziato il suo percorso collaborativo con la DDA di -OMISSIS- e tuttora continua ad essere utilizzato dalla giustizia, anche perché non ha portato a termine i suoi procedimenti penali scaturiti dalla sua collaborazione ” (pag. 1 del ricorso);
- ne consegue che, poiché la collaborazione è ancora in corso, il ricorrente non è titolare di alcuna posizione giuridica, attualmente tutelabile, riferibile al beneficio della capitalizzazione, il quale viene concesso al momento della fuoriuscita del collaboratore dal programma di protezione;
- la stessa parte ricorrente, in proposito, afferma di essere solo “ titolare della legittima aspettativa relativa alla sua capitalizzazione, ovvero alla fuoriuscita dal circuito economico, attraverso il ricorso a detto istituto al fine della sua risocializzazione e reinserimento nel sistema lavorativo ” (pag. 1 dell’atto introduttivo”);
- pertanto, la pretesa alla capitalizzazione da parte del ricorrente diverrà attuale nel momento in cui cesserà la collaborazione e il Ministero, con apposito specifico provvedimento, delibererà se il sig. -OMISSIS-avrà diritto a tale beneficio e in che misura;
- quanto fin qui evidenziato, induce a ritenere che il ricorrente non sia titolare di alcuna posizione legittimante al gravame;
- in ogni caso, l’atto impugnato, per il suo contenuto generale e non immediatamente prescrittivo, non arreca alcuna lesione attuale alla posizione giuridica posta dalla parte ricorrente a fondamento del gravame;
- per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di posizione legittimante e di interesse, come da avviso ex art. 73 cod. proc. amm. reso nel corso della camera di consiglio del 28 gennaio 2025;
- il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di posizione legittimante e di interesse;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Ministero dell’Interno, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.