TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5166/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5166/2019 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Gaetano GRANOZZI;
P.IVA_1
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Teodoro PRIVITERA;
APPELLATO
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 284/2019 (causa n. Parte_1
8479/2015 R.G.) del giudice di pace di Catania del 28.01.2019 e depositata in data 08.02.2019, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da condannando CP_1 la Compagnia assicuratrice, in solido con al pagamento della somma di € 6.411,93 CP_2 nonché al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.
In particolare, riferendo preliminarmente che Parte_1 CP_1
- con atto di citazione regolarmente notificato, aveva convento in giudizio innanzi il Giudice di
Pace di Catania l'odierna appellante e chiedendo l'accertamento della CP_2 responsabilità esclusiva in capo a (conducente del veicolo) e la condanna, Controparte_3 in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per il sinistro occorso in data
30.09.2013;
- aveva dedotto che, in data 30.09.2013 (ore 23:00 circa), mentre attraversava a piedi la via
TT in Catania, era stato investito da un motociclo (SH300, tg. DJ19849), di proprietà di e condotto da che proveniva dalla via Martoglio, e che, CP_2 Controparte_3
a seguito dell'urto, rovinava al suolo, riportando danni fisici, per i quali si era recato presso il
P.S. dell'Ospedale Garibaldi di Catania, ove gli era stata diagnosticata “contusione ginocchio sinistro e spalla destra con prognosi di giorni 7”;
- in fase stragiudiziale, aveva riferito una dinamica diversa da quella narrata nell'atto di citazione in primo grado, dichiarando “attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere
l'equilibrio (…) ricordo che questo proveniva da via Nino Martoglio e svoltava alla sua sinistra su via TT”;
con il primo motivo di impugnazione, deduceva la nullità della sentenza per avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare di nullità della domanda di risarcimento proposta da in primo grado per violazione dell'art. 163 c.p.c.. CP_1
La difesa di parte appellante, nello specifico, contestava la genericità e indeterminatezza della domanda risarcitoria proposta da evidenziando la mancanza degli “elementi necessari ad CP_1
pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
accertare la dinamica del sinistro, la responsabilità del suo accadimento, i danni derivatine e il nesso di causalità immediato e diretto tra dinamica e danni”.
Con il secondo motivo di gravame, deducendo la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, evidenziando che, sulla base di quest'ultime, la storicità del fatto e la dinamica del sinistro, sì come allegata da CP_1 avrebbe dovuto considerarsi non provata e, conseguentemente, l'odierna appellante (quale Compagnia assicuratrice del motociclo investitore) non avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
La Compagnia assicuratrice eccepiva, in particolare, l'inattendibilità della teste ( Testimone_1 escussa in primo grado nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da quest'ultima, oltre che in quanto fidanzata di anche e soprattutto in ragione del “contrasto dei fatti dalla stessa CP_1 narrati rispetto a quelli narrati in citazione (e, in alcuni casi rispetto a quelli confessati in sede stragiudiziale dall'attore)”.
L'odierna appellante evidenziava infatti che, diversamente da quanto dichiarato dalla teste escussa,
CP_1
- avesse omesso, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di riferire di essersi recato a piedi al Pronto Soccorso;
- in sede stragiudiziale, aveva dichiarato di avere raggiunto il P.S. dell'Ospedale Garibaldi in auto, unitamente alla fidanzata.
Conseguentemente, contestava la storicità del fatto per cui è causa, sì come riferita da CP_1 deducendo la carenza del nesso di causalità tra il sinistro occorso e il presunto danno lamentato, in ordine al quale lamentava, infatti, che “nessuna allegazione e/o prova è stata fornita in correlazione al trauma contusivo del 1.10.2013 con l'accertamento diagnostico della lesione del legamento del crociato del 18.12.2013 (ossia quasi tre mesi dopo, arco temporale in cui la lesione è stata evidentemente causata da altro evento)”.
pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con il terzo motivo di gravame, deduceva la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto fondata la domanda risarcitoria proposta da sulla scorta delle CP_1 dichiarazioni della testa escussa e delle risultanze della C.T.U. medico legale espletata, così violando il principio generale dell'onere di allegazione e della prova.
Sul punto, la difesa di parte appellante sosteneva che, laddove il consulente tecnico avesse tenuto conto del lasso temporale tra il sinistro e l'accertamento del presunto danno mediante RM, avrebbe escluso il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la lesione lamentata.
Con il quarto motivo di appello, la Compagnia assicuratrice riteneva altresì errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur in assenza di prova della dinamica del sinistro di cui si discute, considerava superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Con il quinto motivo di gravame, ontestava la sentenza impugnata, per Parte_1 avere il giudice di pace erroneamente quantificato il presunto danno non patrimoniale patito, liquidando anche il danno morale, invero – secondo la difesa di parte appellante – non dovuto, stante la carenza di prova della eventuale incidenza della lesione patita in termini di sofferenza psicologica.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo di gravame, parte appellante lamentava l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria proposta da in via preliminare, per nullità dell'atto CP_1 di citazione e, nel merito, per carenza di prova. In subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi e per gli effetti degli artt. CP_1
1227 e 2054 c.c. e la conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto.
§§§§§
si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata il rigetto CP_1 dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'odierno appellato contestava i motivi di gravame evidenziando:
pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in relazione al primo motivo che l'atto introduttivo del giudizio conteneva, in verità, tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c.;
- in relazione al secondo motivo che sussisteva il nesso di causalità tra il sinistro e i danni non patrimoniali patiti, dovendo considerarsi solo apparente l'incongruenza emersa tra le dichiarazioni della testa escussa in primo grado e quanto riferito dall'odierno appellato in seno all'atto di citazione e, ancor prima, in sede stragiudiziale (dichiarava, infatti, che “l'auto era parcheggiata nei pressi dell'ospedale, per cui dopo un tratto a piedi, i due presero l'auto per recarsi al pronto soccorso”) e, in ogni caso, dovendo ritenersi provato il sinistro di cui si discute alla luce, oltre che della prova testimoniale escussa, anche della C.T.U. medico legale espletata;
- in relazione al quarto motivo che dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalla prova testimoniale emergeva la sola responsabilità del conducente del motociclo che, non avvedendosi del passaggio del pedone, lo investiva;
- infine, in relazione al sesto motivo di gravame che il giudice di primo grado aveva altresì correttamente statuito sulle spese di lite nonché su quelle di C.T.U., risultando la compagnia assicuratrice soccombente.
§§§§§
nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_2
§§§§§
In corso di causa, veniva disposta C.T.U. medico legale;
acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente CP_2 citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Il primo motivo di gravame proposto da concerne l'omessa pronuncia Parte_1 del giudice di pace sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quanto privo degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c., il quale impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, purché non oltre i limiti della stessa, con la conseguenza che l'omessa pronuncia su di una eccezione sollevata da una parte in giudizio determina la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui alla disposizione normativa richiamata.
Invero, nel caso di specie, il giudice di pace, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della domanda risarcitoria spiegata da nulla espressamente CP_1 statuendo in tal senso.
Tuttavia – come verosimilmente ed implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure – l'eccezione sollevata dall'odierna appellante non può, nella fattispecie in esame, trovare accoglimento.
Deve, infatti, ricordarsi che, ai fini della dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., è necessario (tra l'altro) che il petitum sia stato omesso o sia incerto o, ancora, sia assente del tutto l'esposizione dei fatti costituenti il fondamento della domanda.
Nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo non risulta essere privo degli elementi necessari ex art. 163 c.p.c., emergendo al contrario, in maniera chiara (seppure sintetica) sia l'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti, sia ancora le ragioni di diritto che aveva inteso CP_1 porre a fondamento della propria richiesta risarcitoria.
Ne deriva, quindi, che non (poteva e) può dichiararsi la nullità della citazione, che, invece, può considerarsi sanata dal momento che l'odierna appellante, costituitasi nel giudizio di primo grado in quanto convenuta e difesasi nel merito, dimostrava di avere capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio.
pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Sicché, sebbene il motivo di gravame in esame sia da ritenersi fondato – avendo effettivamente omesso il giudice di pace di pronunciarsi espressamente sull'eccezione di nullità sollevata dall'odierna appellante – tale eccezione non può, comunque, trovare accoglimento.
§§§§§
Il secondo motivo di gravame si fonda sulla sostenuta erronea valutazione delle risultanze probatorie, sulla base delle quali la storicità del fatto per cui è causa non avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, l'odierna appellante (in solido con non avrebbe dovuto essere CP_2 condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali.
In particolare, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. Parte_1
2054 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., evidenziava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla testimone escussa ( rispetto ai fatti riferiti da nell'atto di Testimone_1 CP_1 citazione e, ancor di più, in fase stragiudiziale, sostenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel non tenere conto di tale contrasto e nel ritenere sussistente un nesso di causalità fra l'evento lesivo e i danni lamentati.
Il motivo di impugnazione in esame merita di essere valutato congiuntamente al terzo motivo di appello, essendo entrambi i motivi volti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui considerava erroneamente provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria spiegata da
CP_1
Con il terzo motivo di gravame, infatti, parte appellante – nel dedurre nuovamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c. – riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui considerava provata la domanda risarcitoria di oltre che CP_1 alla luce della prova testimoniale escussa, anche in base alle risultanze della C.T.U. medico legale espletata.
In particolare, il giudice di prime cure, nel procedere all'esame delle risultanze istruttorie, affermava che “il reale verificarsi del sinistro stradale per cui è controversia e la sua dinamica di svolgimento, in coerenza con le prospettazioni contenute nell'atto di citazione, hanno trovato conferma nella deposizione resa dalla teste, , escussa in giudizio e sulla cui piena attendibilità non Testimone_1 sono emersi elementi tali da poterne dubitare, con dovizia di particolari e con dichiarazioni logiche,
pagina 7 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prive di contraddizioni e/o tentennamenti”, evidenziando altresì come “il nominato CTU nel proprio elaborato, abbia avuto modo di evidenziare la compatibilità dei danni riportati dall'attrice in relazione della dinamica del sinistro”.
Il giudice di primo grado giungeva quindi a ritenere che “per tali considerazioni e per il comportamento omissivo del convenuto rimasto contumace, senza mai nulla eccepire o contestare i fatti dedotti nella prova per testi, si deve senz'altro concludere che la domanda attrice deve ritenersi provata e, conseguentemente ascrivere la responsabilità di quanto accaduto in danno del sig. CP_1
, al convenuto proprietario del motociclo investitore, assicurata per la r.c.a. con .
[...] CP_4
L'interpretazione offerta dal giudice di pace è da ritenersi errata, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e non consentono, in verità, di considerare provata la storicità del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, non consentono di affermare la responsabilità dello stesso in capo a CP_2
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova incombe sull'attore che, intendendo far valere un diritto in giudizio, deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.
La disposizione normativa richiamata regola, quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo fra le stesse il cd. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale è posto a carico della parte cui spetta l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
Alla luce del suddetto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è infatti pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto al risarcimento» (Cassazione Civile, ord. 03 ottobre 2022,
n. 28662).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato, nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
pagina 8 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro di cui si discute, sì come allegata da nell'atto di citazione, sebbene risulti in parte confermata dalle dichiarazioni rese dalla CP_1 teste ( , non trova conferma con quanto dichiarato dallo stesso appellato in sede Testimone_1 stragiudiziale.
Ed invero, nell'atto di citazione, affermava di stare “attraversando a piedi la via CP_1
TT” quando improvvisamente veniva investito dal motociclo di proprietà di il CP_2 quale motociclo (SH300, tg. DJ19849) “provenendo da via Martoglio, giunto all'incrocio con via
TT, nello svoltare su quest'ultima via, investiva il sig. che stava attraversando e lo faceva CP_1 rovinare al suolo”.
La teste ( – pur dichiarando di trovarsi in via Nino Martoglio (e non su via TT, Testimone_1 come invece riferito dall'odierno appellato) – riferiva in coerenza con quanto da quest'ultimo allegato in citazione che “all'intersezione con via TT, mentre stavamo attraversando l'incrocio, a piedi, all'improvviso è arrivato un motorino che proveniva da detta via Martoglio che investiva il mio fidanzato sul lato sinistro. Il motorino stava svoltando da via Martoglio a via TT” (cfr. verbale di causa del 23.01.2017).
In sede stragiudiziale, invece, aveva affermato di trovarsi con la fidanzata ( CP_1 Tes_1
“su via TT nei pressi dell'incrocio con via Nino Martoglio. Era nostra intenzione
[...] lasciare il marciapiede e facendo uso delle strisce pedonali raggiungere l'altro marciapiede camminando verso via Plebiscito. Giunti a circa ¾ dell'attraversamento pedonale nulla potevo io fare per evitare l'urto a me impresso da uno scooter. Nello specifico il due ruote che proveniva dalla nostra sinistra, collideva solo me dato che era alla mia destra. Ad urto ricevuto dall'anteriore del Tes_1 due ruote e nello specifico dalla ruota anteriore e contro gli arti inferiori io, attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere l'equilibrio” così come il conducente del motociclo che lo investiva.
Orbene, le dichiarazioni sopra evidenziate, anzitutto, non consentono di comprendere l'effettiva posizione in cui si trovavano e al momento del sinistro di cui si CP_1 Testimone_1 discute, dal momento che:
pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in sede stragiudiziale, l'odierno appellato riferiva di trovarsi in via TT nei pressi dell'incrocio con via Nino Martoglio;
- in citazione, affermava di trovarsi sulla via TT, riferendosi alla via Nino CP_1
Martoglio solo con riguardo alla direzione del motociclo investitore;
- in sede di prova testimoniale, la testimone dichiarava, invece, di trovarsi in Testimone_1 via Nino Martoglio e che, una volta giunti all'intersezione con Via TT, nell'attraversare quest'ultima, si era verificato il sinistro.
In secondo luogo, tali dichiarazioni descrivono due dinamiche del tutto differenti e, dunque, due fatti storici che non coincidono fra loro.
La teste infatti – conformemente a quanto allegato dall'odierno appellato in citazione – descriveva una direzione longitudinale (secondo cui quest'ultima e parte appellata, camminando lungo la via Nino
Martoglio, giunti all'incrocio con la via TT, attraversavano quest'ultima).
Viceversa, in sede stragiudiziale, aveva descritto un andamento a novanta gradi, CP_1 riferendo che costui e si trovavano sulla via TT e, approssimandosi all'incrocio Testimone_1 con la via Nino Martoglio (e, dunque, non trovandosi su quest'ultima, come invece dichiarato dalla teste), attraversavano al fine di svoltare su quest'ultima per raggiungere la via Plebiscito.
La contraddittorietà evidente delle dichiarazioni riportate non è nemmeno giustificata da CP_1
il quale omette di fornire utili chiarimenti in tal senso, pur essendo le divergenze sopra
[...] evidenziate oggetto di specifica contestazione da parte della difesa della Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni in esame, oltre ad una discrepanza topografica (come sopra rilevata), emerge altresì una discrepanza dinamica in ordine a quanto accaduto a seguito della verificazione del sinistro per cui è causa. Ciò in quanto CP_1
- in citazione, affermava che, a seguito dell'urto, rovinava al suolo;
- in sede stragiudiziale, dichiarava invece che “ad urto ricevuto … attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere l'equilibrio”, così come il conducente del motociclo
( che lo investiva;
Controparte_3
pagina 10 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Anche in ordine a tale circostanza, quindi, le dichiarazioni rese da in sede CP_1 stragiudiziale risultano essere discordanti rispetto alle allegazioni contenute in citazione. Né, tale discordanza viene meno alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste ( – secondo cui Testimone_1
“è rovinato a terra, ma si è rialzato subito” – posto che un sinistro stradale che Parte_2 determina la caduta a terra del soggetto danneggiato è evidentemente del tutto diverso da un evento lesivo, a seguito del quale, il soggetto riesce invece a mantenere l'equilibrio.
Peraltro – diversamente da quanto affermato, in sede stragiudiziale, dall'odierno appellato (il quale, come sopra rilevato, riferiva che nemmeno il conducente del motociclo investitore rovinava a terra) – la teste escussa in primo grado dichiarava, a contrario, che anche “il motorino e il suo conducente sono rovinati a terra”, così ancora una volta descrivendo una dinamica del tutto differente.
In conclusione, la contraddittorietà ed incongruenza delle dichiarazioni rese da in sede CP_1 stragiudiziale rispetto a quanto dallo stesso allegato in citazione e dalla teste dichiarato in sede di prova testimoniale sono tali da rendere incerta (e, dunque, non provata) la storicità del sinistro in esame e, quindi, precludono del tutto una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova e la conseguente attribuzione della responsabilità di tale sinistro in capo a CP_2
Pertanto, l'appello proposto da mancando del tutto la prova della Parte_1 storicità del fatto, risulta fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.
§§§§§
Gli altri motivi di gravame, con cui l'odierna appellante lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui considerava superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., la determinazione del quantum risarcitorio nonché, infine, la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e delle spese di C.T.U. a carico della stessa, devono intendersi assorbiti, stante l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di gravame.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado che si liquidano come da dispositivo,
pagina 11 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
secondo i minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. sia di primo che di secondo grado, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
5166/2019 R.G. così statuisce:
Parte
- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 284/2019, RIGETTA la domanda risarcitoria spiegata da CP_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del CP_1 giudizio in favore di che liquida per il primo grado in Parte_1 complessivi € 1.040,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, e per il secondo grado in complessivi € 2.540,00 (di cui € 355,50 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
- CONDANNA al pagamento delle spese di C.T.U. così come liquidate in corso CP_1 di giudizio.
Catania, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5166/2019 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Gaetano GRANOZZI;
P.IVA_1
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Teodoro PRIVITERA;
APPELLATO
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 284/2019 (causa n. Parte_1
8479/2015 R.G.) del giudice di pace di Catania del 28.01.2019 e depositata in data 08.02.2019, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da condannando CP_1 la Compagnia assicuratrice, in solido con al pagamento della somma di € 6.411,93 CP_2 nonché al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.
In particolare, riferendo preliminarmente che Parte_1 CP_1
- con atto di citazione regolarmente notificato, aveva convento in giudizio innanzi il Giudice di
Pace di Catania l'odierna appellante e chiedendo l'accertamento della CP_2 responsabilità esclusiva in capo a (conducente del veicolo) e la condanna, Controparte_3 in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per il sinistro occorso in data
30.09.2013;
- aveva dedotto che, in data 30.09.2013 (ore 23:00 circa), mentre attraversava a piedi la via
TT in Catania, era stato investito da un motociclo (SH300, tg. DJ19849), di proprietà di e condotto da che proveniva dalla via Martoglio, e che, CP_2 Controparte_3
a seguito dell'urto, rovinava al suolo, riportando danni fisici, per i quali si era recato presso il
P.S. dell'Ospedale Garibaldi di Catania, ove gli era stata diagnosticata “contusione ginocchio sinistro e spalla destra con prognosi di giorni 7”;
- in fase stragiudiziale, aveva riferito una dinamica diversa da quella narrata nell'atto di citazione in primo grado, dichiarando “attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere
l'equilibrio (…) ricordo che questo proveniva da via Nino Martoglio e svoltava alla sua sinistra su via TT”;
con il primo motivo di impugnazione, deduceva la nullità della sentenza per avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare di nullità della domanda di risarcimento proposta da in primo grado per violazione dell'art. 163 c.p.c.. CP_1
La difesa di parte appellante, nello specifico, contestava la genericità e indeterminatezza della domanda risarcitoria proposta da evidenziando la mancanza degli “elementi necessari ad CP_1
pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
accertare la dinamica del sinistro, la responsabilità del suo accadimento, i danni derivatine e il nesso di causalità immediato e diretto tra dinamica e danni”.
Con il secondo motivo di gravame, deducendo la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, evidenziando che, sulla base di quest'ultime, la storicità del fatto e la dinamica del sinistro, sì come allegata da CP_1 avrebbe dovuto considerarsi non provata e, conseguentemente, l'odierna appellante (quale Compagnia assicuratrice del motociclo investitore) non avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
La Compagnia assicuratrice eccepiva, in particolare, l'inattendibilità della teste ( Testimone_1 escussa in primo grado nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da quest'ultima, oltre che in quanto fidanzata di anche e soprattutto in ragione del “contrasto dei fatti dalla stessa CP_1 narrati rispetto a quelli narrati in citazione (e, in alcuni casi rispetto a quelli confessati in sede stragiudiziale dall'attore)”.
L'odierna appellante evidenziava infatti che, diversamente da quanto dichiarato dalla teste escussa,
CP_1
- avesse omesso, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di riferire di essersi recato a piedi al Pronto Soccorso;
- in sede stragiudiziale, aveva dichiarato di avere raggiunto il P.S. dell'Ospedale Garibaldi in auto, unitamente alla fidanzata.
Conseguentemente, contestava la storicità del fatto per cui è causa, sì come riferita da CP_1 deducendo la carenza del nesso di causalità tra il sinistro occorso e il presunto danno lamentato, in ordine al quale lamentava, infatti, che “nessuna allegazione e/o prova è stata fornita in correlazione al trauma contusivo del 1.10.2013 con l'accertamento diagnostico della lesione del legamento del crociato del 18.12.2013 (ossia quasi tre mesi dopo, arco temporale in cui la lesione è stata evidentemente causata da altro evento)”.
pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con il terzo motivo di gravame, deduceva la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto fondata la domanda risarcitoria proposta da sulla scorta delle CP_1 dichiarazioni della testa escussa e delle risultanze della C.T.U. medico legale espletata, così violando il principio generale dell'onere di allegazione e della prova.
Sul punto, la difesa di parte appellante sosteneva che, laddove il consulente tecnico avesse tenuto conto del lasso temporale tra il sinistro e l'accertamento del presunto danno mediante RM, avrebbe escluso il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la lesione lamentata.
Con il quarto motivo di appello, la Compagnia assicuratrice riteneva altresì errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur in assenza di prova della dinamica del sinistro di cui si discute, considerava superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.
Con il quinto motivo di gravame, ontestava la sentenza impugnata, per Parte_1 avere il giudice di pace erroneamente quantificato il presunto danno non patrimoniale patito, liquidando anche il danno morale, invero – secondo la difesa di parte appellante – non dovuto, stante la carenza di prova della eventuale incidenza della lesione patita in termini di sofferenza psicologica.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo di gravame, parte appellante lamentava l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria proposta da in via preliminare, per nullità dell'atto CP_1 di citazione e, nel merito, per carenza di prova. In subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi e per gli effetti degli artt. CP_1
1227 e 2054 c.c. e la conseguente riduzione del quantum risarcitorio dovuto.
§§§§§
si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata il rigetto CP_1 dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'odierno appellato contestava i motivi di gravame evidenziando:
pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in relazione al primo motivo che l'atto introduttivo del giudizio conteneva, in verità, tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c.;
- in relazione al secondo motivo che sussisteva il nesso di causalità tra il sinistro e i danni non patrimoniali patiti, dovendo considerarsi solo apparente l'incongruenza emersa tra le dichiarazioni della testa escussa in primo grado e quanto riferito dall'odierno appellato in seno all'atto di citazione e, ancor prima, in sede stragiudiziale (dichiarava, infatti, che “l'auto era parcheggiata nei pressi dell'ospedale, per cui dopo un tratto a piedi, i due presero l'auto per recarsi al pronto soccorso”) e, in ogni caso, dovendo ritenersi provato il sinistro di cui si discute alla luce, oltre che della prova testimoniale escussa, anche della C.T.U. medico legale espletata;
- in relazione al quarto motivo che dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalla prova testimoniale emergeva la sola responsabilità del conducente del motociclo che, non avvedendosi del passaggio del pedone, lo investiva;
- infine, in relazione al sesto motivo di gravame che il giudice di primo grado aveva altresì correttamente statuito sulle spese di lite nonché su quelle di C.T.U., risultando la compagnia assicuratrice soccombente.
§§§§§
nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_2
§§§§§
In corso di causa, veniva disposta C.T.U. medico legale;
acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente CP_2 citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Il primo motivo di gravame proposto da concerne l'omessa pronuncia Parte_1 del giudice di pace sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, in quanto privo degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il disposto normativo di cui all'art. 112 c.p.c., il quale impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, purché non oltre i limiti della stessa, con la conseguenza che l'omessa pronuncia su di una eccezione sollevata da una parte in giudizio determina la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui alla disposizione normativa richiamata.
Invero, nel caso di specie, il giudice di pace, in difformità all'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità della domanda risarcitoria spiegata da nulla espressamente CP_1 statuendo in tal senso.
Tuttavia – come verosimilmente ed implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure – l'eccezione sollevata dall'odierna appellante non può, nella fattispecie in esame, trovare accoglimento.
Deve, infatti, ricordarsi che, ai fini della dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., è necessario (tra l'altro) che il petitum sia stato omesso o sia incerto o, ancora, sia assente del tutto l'esposizione dei fatti costituenti il fondamento della domanda.
Nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo non risulta essere privo degli elementi necessari ex art. 163 c.p.c., emergendo al contrario, in maniera chiara (seppure sintetica) sia l'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti, sia ancora le ragioni di diritto che aveva inteso CP_1 porre a fondamento della propria richiesta risarcitoria.
Ne deriva, quindi, che non (poteva e) può dichiararsi la nullità della citazione, che, invece, può considerarsi sanata dal momento che l'odierna appellante, costituitasi nel giudizio di primo grado in quanto convenuta e difesasi nel merito, dimostrava di avere capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio.
pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Sicché, sebbene il motivo di gravame in esame sia da ritenersi fondato – avendo effettivamente omesso il giudice di pace di pronunciarsi espressamente sull'eccezione di nullità sollevata dall'odierna appellante – tale eccezione non può, comunque, trovare accoglimento.
§§§§§
Il secondo motivo di gravame si fonda sulla sostenuta erronea valutazione delle risultanze probatorie, sulla base delle quali la storicità del fatto per cui è causa non avrebbe dovuto considerarsi provata e, conseguentemente, l'odierna appellante (in solido con non avrebbe dovuto essere CP_2 condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali.
In particolare, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. Parte_1
2054 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., evidenziava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla testimone escussa ( rispetto ai fatti riferiti da nell'atto di Testimone_1 CP_1 citazione e, ancor di più, in fase stragiudiziale, sostenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel non tenere conto di tale contrasto e nel ritenere sussistente un nesso di causalità fra l'evento lesivo e i danni lamentati.
Il motivo di impugnazione in esame merita di essere valutato congiuntamente al terzo motivo di appello, essendo entrambi i motivi volti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui considerava erroneamente provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria spiegata da
CP_1
Con il terzo motivo di gravame, infatti, parte appellante – nel dedurre nuovamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c. – riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui considerava provata la domanda risarcitoria di oltre che CP_1 alla luce della prova testimoniale escussa, anche in base alle risultanze della C.T.U. medico legale espletata.
In particolare, il giudice di prime cure, nel procedere all'esame delle risultanze istruttorie, affermava che “il reale verificarsi del sinistro stradale per cui è controversia e la sua dinamica di svolgimento, in coerenza con le prospettazioni contenute nell'atto di citazione, hanno trovato conferma nella deposizione resa dalla teste, , escussa in giudizio e sulla cui piena attendibilità non Testimone_1 sono emersi elementi tali da poterne dubitare, con dovizia di particolari e con dichiarazioni logiche,
pagina 7 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prive di contraddizioni e/o tentennamenti”, evidenziando altresì come “il nominato CTU nel proprio elaborato, abbia avuto modo di evidenziare la compatibilità dei danni riportati dall'attrice in relazione della dinamica del sinistro”.
Il giudice di primo grado giungeva quindi a ritenere che “per tali considerazioni e per il comportamento omissivo del convenuto rimasto contumace, senza mai nulla eccepire o contestare i fatti dedotti nella prova per testi, si deve senz'altro concludere che la domanda attrice deve ritenersi provata e, conseguentemente ascrivere la responsabilità di quanto accaduto in danno del sig. CP_1
, al convenuto proprietario del motociclo investitore, assicurata per la r.c.a. con .
[...] CP_4
L'interpretazione offerta dal giudice di pace è da ritenersi errata, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio non convergono e non consentono, in verità, di considerare provata la storicità del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, non consentono di affermare la responsabilità dello stesso in capo a CP_2
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova incombe sull'attore che, intendendo far valere un diritto in giudizio, deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.
La disposizione normativa richiamata regola, quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo fra le stesse il cd. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale è posto a carico della parte cui spetta l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
Alla luce del suddetto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è infatti pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto al risarcimento» (Cassazione Civile, ord. 03 ottobre 2022,
n. 28662).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato, nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
pagina 8 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro di cui si discute, sì come allegata da nell'atto di citazione, sebbene risulti in parte confermata dalle dichiarazioni rese dalla CP_1 teste ( , non trova conferma con quanto dichiarato dallo stesso appellato in sede Testimone_1 stragiudiziale.
Ed invero, nell'atto di citazione, affermava di stare “attraversando a piedi la via CP_1
TT” quando improvvisamente veniva investito dal motociclo di proprietà di il CP_2 quale motociclo (SH300, tg. DJ19849) “provenendo da via Martoglio, giunto all'incrocio con via
TT, nello svoltare su quest'ultima via, investiva il sig. che stava attraversando e lo faceva CP_1 rovinare al suolo”.
La teste ( – pur dichiarando di trovarsi in via Nino Martoglio (e non su via TT, Testimone_1 come invece riferito dall'odierno appellato) – riferiva in coerenza con quanto da quest'ultimo allegato in citazione che “all'intersezione con via TT, mentre stavamo attraversando l'incrocio, a piedi, all'improvviso è arrivato un motorino che proveniva da detta via Martoglio che investiva il mio fidanzato sul lato sinistro. Il motorino stava svoltando da via Martoglio a via TT” (cfr. verbale di causa del 23.01.2017).
In sede stragiudiziale, invece, aveva affermato di trovarsi con la fidanzata ( CP_1 Tes_1
“su via TT nei pressi dell'incrocio con via Nino Martoglio. Era nostra intenzione
[...] lasciare il marciapiede e facendo uso delle strisce pedonali raggiungere l'altro marciapiede camminando verso via Plebiscito. Giunti a circa ¾ dell'attraversamento pedonale nulla potevo io fare per evitare l'urto a me impresso da uno scooter. Nello specifico il due ruote che proveniva dalla nostra sinistra, collideva solo me dato che era alla mia destra. Ad urto ricevuto dall'anteriore del Tes_1 due ruote e nello specifico dalla ruota anteriore e contro gli arti inferiori io, attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere l'equilibrio” così come il conducente del motociclo che lo investiva.
Orbene, le dichiarazioni sopra evidenziate, anzitutto, non consentono di comprendere l'effettiva posizione in cui si trovavano e al momento del sinistro di cui si CP_1 Testimone_1 discute, dal momento che:
pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in sede stragiudiziale, l'odierno appellato riferiva di trovarsi in via TT nei pressi dell'incrocio con via Nino Martoglio;
- in citazione, affermava di trovarsi sulla via TT, riferendosi alla via Nino CP_1
Martoglio solo con riguardo alla direzione del motociclo investitore;
- in sede di prova testimoniale, la testimone dichiarava, invece, di trovarsi in Testimone_1 via Nino Martoglio e che, una volta giunti all'intersezione con Via TT, nell'attraversare quest'ultima, si era verificato il sinistro.
In secondo luogo, tali dichiarazioni descrivono due dinamiche del tutto differenti e, dunque, due fatti storici che non coincidono fra loro.
La teste infatti – conformemente a quanto allegato dall'odierno appellato in citazione – descriveva una direzione longitudinale (secondo cui quest'ultima e parte appellata, camminando lungo la via Nino
Martoglio, giunti all'incrocio con la via TT, attraversavano quest'ultima).
Viceversa, in sede stragiudiziale, aveva descritto un andamento a novanta gradi, CP_1 riferendo che costui e si trovavano sulla via TT e, approssimandosi all'incrocio Testimone_1 con la via Nino Martoglio (e, dunque, non trovandosi su quest'ultima, come invece dichiarato dalla teste), attraversavano al fine di svoltare su quest'ultima per raggiungere la via Plebiscito.
La contraddittorietà evidente delle dichiarazioni riportate non è nemmeno giustificata da CP_1
il quale omette di fornire utili chiarimenti in tal senso, pur essendo le divergenze sopra
[...] evidenziate oggetto di specifica contestazione da parte della difesa della Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni in esame, oltre ad una discrepanza topografica (come sopra rilevata), emerge altresì una discrepanza dinamica in ordine a quanto accaduto a seguito della verificazione del sinistro per cui è causa. Ciò in quanto CP_1
- in citazione, affermava che, a seguito dell'urto, rovinava al suolo;
- in sede stragiudiziale, dichiarava invece che “ad urto ricevuto … attutivo il colpo e non rovinavo al suolo riuscendo a mantenere l'equilibrio”, così come il conducente del motociclo
( che lo investiva;
Controparte_3
pagina 10 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Anche in ordine a tale circostanza, quindi, le dichiarazioni rese da in sede CP_1 stragiudiziale risultano essere discordanti rispetto alle allegazioni contenute in citazione. Né, tale discordanza viene meno alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste ( – secondo cui Testimone_1
“è rovinato a terra, ma si è rialzato subito” – posto che un sinistro stradale che Parte_2 determina la caduta a terra del soggetto danneggiato è evidentemente del tutto diverso da un evento lesivo, a seguito del quale, il soggetto riesce invece a mantenere l'equilibrio.
Peraltro – diversamente da quanto affermato, in sede stragiudiziale, dall'odierno appellato (il quale, come sopra rilevato, riferiva che nemmeno il conducente del motociclo investitore rovinava a terra) – la teste escussa in primo grado dichiarava, a contrario, che anche “il motorino e il suo conducente sono rovinati a terra”, così ancora una volta descrivendo una dinamica del tutto differente.
In conclusione, la contraddittorietà ed incongruenza delle dichiarazioni rese da in sede CP_1 stragiudiziale rispetto a quanto dallo stesso allegato in citazione e dalla teste dichiarato in sede di prova testimoniale sono tali da rendere incerta (e, dunque, non provata) la storicità del sinistro in esame e, quindi, precludono del tutto una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova e la conseguente attribuzione della responsabilità di tale sinistro in capo a CP_2
Pertanto, l'appello proposto da mancando del tutto la prova della Parte_1 storicità del fatto, risulta fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.
§§§§§
Gli altri motivi di gravame, con cui l'odierna appellante lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui considerava superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., la determinazione del quantum risarcitorio nonché, infine, la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e delle spese di C.T.U. a carico della stessa, devono intendersi assorbiti, stante l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di gravame.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado che si liquidano come da dispositivo,
pagina 11 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
secondo i minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. sia di primo che di secondo grado, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
5166/2019 R.G. così statuisce:
Parte
- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 284/2019, RIGETTA la domanda risarcitoria spiegata da CP_1
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del CP_1 giudizio in favore di che liquida per il primo grado in Parte_1 complessivi € 1.040,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, e per il secondo grado in complessivi € 2.540,00 (di cui € 355,50 per spese vive), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
- CONDANNA al pagamento delle spese di C.T.U. così come liquidate in corso CP_1 di giudizio.
Catania, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12