Sentenza 21 dicembre 1951
Massime • 1
In attesa dei provvedimenti di ripartizione da parte del Commissariato, è lecita ai comuni l'utilizzazione della massa agraria delle terre che ne formeranno oggetto, mediante concessione in godimento a terzi. In relazione a dette concessioni "bilaterali" temporanee, destinate a cessare con l'intervento dei provvedimenti commissariali, ove venga dedotta la violazione degli obblighi assunti dal comune, è competente a giudicare l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di inadempimento, la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale, sussidiario, della reintegrazione del patrimonio del creditore in Forma specifica mediante la prestazione dell'eadem res debita, ed è perciò implicita nella richiesta giudiziale di quest'ultima pertanto il giudice non eccede dai suoi poteri ne' altera i termini della contestazione, con il sostituire la prima alla seconda sanzione satisfattoria, ove la reintegrazione in Forma specifica si rilevi nel corso del processo naturalmente o giuridicamente impossibile (nella specie: perché domandata nei confronti della pubblica amministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/1951, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1951 |
Testo completo
In attesa dei provvedimenti di ripartizione da parte del Commissariato, è lecita ai comuni l'utilizzazione della massa agraria delle terre che ne formeranno oggetto, mediante concessione in godimento a terzi. In relazione a dette concessioni "bilaterali" temporanee, destinate a cessare con l'intervento dei provvedimenti commissariali, ove venga dedotta la violazione degli obblighi assunti dal comune, è competente a giudicare l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di inadempimento, la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale, sussidiario, della reintegrazione del patrimonio del creditore in Forma specifica mediante la prestazione dell'eadem res debita, ed è perciò implicita nella richiesta giudiziale di quest'ultima pertanto il giudice non eccede dai suoi poteri ne' altera i termini della contestazione, con il sostituire la prima alla seconda sanzione satisfattoria, ove la reintegrazione in Forma specifica si rilevi nel corso del processo naturalmente o giuridicamente impossibile (nella specie: perché domandata nei confronti della pubblica amministrazione).