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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 697 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, sulla base di atto di citazione notificato in data 18.02.23, riservata in decisione in data 01.12.2024, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Wagner Mario Parte_1
Anzovino e Luigi Boccalone, che lo rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto introduttivo Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Stefania Iannicelli, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.12.2024 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 24.10.2024.
L'attore citava in giudizio spa (già già Controparte_1 CP_2 [...]
per far accertare e dichiarare l'illegittimità ed illiceità della Controparte_3
condotta di tenuta del rapporto di conto corrente n. 66, ormai estinto, con condanna alla restituzione di tutte le somme accertate all'esito dell'istruttoria ed indebitamente percepite e trattenute per interessi debitori ultra legali, per interessi anatocistici, a titolo di commissione massimo scoperto, a causa dell'illegittima applicazione delle c.d. "valute fittizie" ed a titolo di spese di mantenimento conto mai pattuite;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, contestava tutto l'avverso Controparte_1
dedotto ed eccepiva l'inammissibilità del dedotto della legittima tenuta del conto, della genericità dell'atto attoreo, dell'impossibilità di ripetizione delle somme e della prescrizione del diritto alle stesse;
deduceva l'esistenza di transazione tra le parti, con rinunzia ad ogni debenza;
chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A seguito della prima udienza di comparizione, venivano concessi i termini ex art. 183,
VI co., c.p.c. per il deposito delle relative memorie: veniva dunque ammessa ed espletata
CTU contabile da parte del Dott.ssa ; dopo il deposito della perizia, la Persona_1
causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 18.05.2024 con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. Rimessa ulteriormente la causa sul ruolo per modifica del
Giudicante, essa veniva nuovamente assegnata in decisione con termini in data
01.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della decisione e della piena rispondenza a quanto dedotto dalle parti nel giudizio, è fondamentale una breve digressione circa l'onere della prova da parte dell'attore in giudizi di materia bancaria. Sulla questione si è, di recente, pronunziata la Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza 24051 del 26 settembre
2019; con tale pronunzia, gli hanno riaffermato il principio di vicinanza o Parte_2
inerenza della prova anche nelle azioni di accertamento negativo, per cui l'azione del soggetto che è sprovvisto della documentazione del rapporto è ammissibile e gli è
2 concesso anche richiedere l'esibizione dei documenti in giudizio in ossequio al suddetto principio. In tal senso, si veda anche la sentenza n. 27705 del 30.10.18: “Il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti.” Onere dell'Ente convenuto è, dunque, la produzione dei documenti del conto perché egli li detiene necessariamente in ragione del fatto che applica i tassi e le spese ivi convenuti. Naturalmente, è pienamente ammissibile un'azione di ripetizione dell'indebito in materia bancaria la quale, in ossequio all'orientamento di legittimità stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 798/2013, potrà essere proposta dal correntista e dai relativi fideiussori solo ove i rapporti bancari siano estinti: di tale evento è stato dato debito conto nel corso del giudizio.
Dato conto della mancata produzione del contratto da parte dell'istituto bancario, parte convenuta ha eccepito l'esistenza di una transazione che escludesse ogni diritto dell'attore. Invero, al riguardo, agli atti è presente offerta di saldo e stralcio da parte del
Sig. nei confronti di una società di recupero del credito, tale Pt_1 Parte_3
vi è pure una lettera di che rinunzia ad ogni pretesa nei confronti del Sig. CP_2
ma non vi è da nessuna parte, invece, una espressa rinunzia dell'attore ad ogni Pt_1
diritto od azione nei confronti della Banca. La volontà di transigere il debito ad un importo inferiore, in mancanza di espressa pattuizione, non rende l'accordo una transazione novativa: per tale motivo, rimangono intatti i diritti del Sig. azionati Pt_1
nel presente giudizio.
Venendo al merito del contendere, l'attore ha richiesto ex art. 119 TUB, antecedentemente al giudizio, i documenti necessari per questo contendere, senza avere riscontro dall'Ente convenuto: in particolare, come già detto, agli atti del processo non è stato prodotto alcun contratto, come constatato anche dal CTU nominato che ha ricevuto tale documento solo nel corso delle operazioni peritali. Dal momento che vi era una palese preclusione nell'introdurre ulteriori elementi istruttori, stante l'opposizione dell'altra parte, il CTU non ha tenuto conto di tale documento, legittimamente e correttamente nel rispetto dell'art. 198 c.c. La domanda attorea è, dunque, degna di accoglimento nei limiti che seguono.
3 Il CTU Dott.ssa ha provveduto alla ricostruzione del rapporto intercorso Persona_1 tra le parti ma, soprattutto, nell'assenza completa del contratto di conto corrente, con il ricalcolo sistematico di tutti i saldi in assenza di pattuizioni contrattuali: ha applicato unicamente il tasso legale ex art. 1284 c.c. e la capitalizzazione semplice, disapplicando cms e tutte le spese e commissioni ricalcolando il saldo finale al con l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., riordinando le valute. Questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., in quanto fondate su chiara e logica motivazione e corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, anche nell'ambito dei conteggi complessivi per come riformulati. Appare, dunque, corretta la ricostruzione del C.T.U. alla luce della impossibilità di applicare le condizioni pattuite per carenza di documentazione prodotta da parte dell'Istituto di Credito nei termini di legge;
in ragione di quanto detto, il saldo del c/c n. 66 può essere rideterminato in + € 31.585,62 alla data del 08.07.2019, con condanna della alla corresponsione di tale importo. CP_2
L'eccezione di prescrizione, d'altro canto, pur nella sua genericità non può essere considerata in quanto è risultato tardivo il deposito della domanda di costituzione e risposta;
confermata l'udienza in citazione del 24.05.23, il deposito della comparsa di parte convenuta è del 12.05.23, non venti giorni prima dell'udienza. Trattandosi di eccezione in senso proprio, parte convenuta era decaduta dal sollevare eccezione di prescrizione. Corretta è stata anche, da parte del CTU, l'operazione di reinserimento a debito del Tinessa dell'importo di € 15.438,36 in quanto spese di pagamento bancomat e non di conto che non appartenevano, quindi, strettamente al rapporto contestato ma ad un servizio diverso.
Le spese di giudizio e CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
già ogni diversa istanza Controparte_1 CP_4 Controparte_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'invalidità delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 66 intercorso tra le parti;
4 2) Accerta e ridetermina il saldo dare-avere complessivo tra le parti, in relazione al rapporto di c/c n. 66 alla data conclusiva del 08.07.2019, in + € 31.585,62 a favore di condannando al pagamento di tale Parte_1 Controparte_1 importo in favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronunzia al soddisfo nei termini di legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_1
in € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 4.000,00, oltre €
545,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Wagner Mario Anzovino e Luigi Boccalone;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Benevento, lì 15 aprile 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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