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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n. 951 del
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
AR (VT), rappresenta e difesa dall'avv. Alessandro Franco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Colella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2024 e Parte_1
, premesso che con sentenza n. 71 del 13/01/2006 era stata CP_1 dichiarata dall'intestato Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche ivi statuite e l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo, a parziale modifica della sentenza di divorzio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 05.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 30.09.2024 con cui è stato chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti essendo inoltre il figlio oramai Per_1 divenuto maggiorenne.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti in modifica delle statuizioni contenute nella sentenza resa tra le parti n. 71 del 13/01/2006, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c., per l'effetto dispone:
1) che il SI. corrisponda alla SI.ra , dal deposito CP_1 Parte_1 del presente ricorso, l'importo divorzile mensile di € 693,50. Tale ammontare rappresenta l'importo originariamente disposto, con la sentenza divorzile n°
71 del 13/01/2006 resa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, attualizzato secondo gli indici Istat, che continueranno a decorrere con la tempistica indicata nella menzionata sentenza divorzile;
3
2) che il SI. corrisponda alla SI.ra , alla data CP_1 Parte_1 del deposito del provvedimento decisorio della presente procedura,
l'importo complessivo di € 5.500,00. Tale ammontare rappresenta la somma complessiva liberamente convenuta, a titolo di arretrati, scaturenti da detta sentenza, non corrisposti dal medesimo alla SI.ra ; Parte_1
3) la revoca dell'assegno disposto con la sentenza suddetta, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , per il mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio delle parti nato a [...] l'[...]; Per_1
4) che Il SI. rinuncia a richiedere qualsiasi importo corrisposto CP_1 alla SI.ra , a detto titolo (mantenimento figlio), dalla data Parte_1 in cui diveniva autonomo economicamente e/o cessava, di fatto, di Per_1 risiedere con la madre;
5) che La SI.ra , a sua volta rinuncia a richiedere qualsiasi Parte_1 importo al SI. , a suddetto titolo, dalla data in cui CP_1 Per_1 diveniva autonomo economicamente e/o cessava, di fatto, di risiedere con la medesima.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n. 951 del
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
AR (VT), rappresenta e difesa dall'avv. Alessandro Franco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Colella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2024 e Parte_1
, premesso che con sentenza n. 71 del 13/01/2006 era stata CP_1 dichiarata dall'intestato Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, hanno chiesto la modifica delle condizioni economiche ivi statuite e l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo, a parziale modifica della sentenza di divorzio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 05.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 30.09.2024 con cui è stato chiesto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti essendo inoltre il figlio oramai Per_1 divenuto maggiorenne.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti in modifica delle statuizioni contenute nella sentenza resa tra le parti n. 71 del 13/01/2006, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c., per l'effetto dispone:
1) che il SI. corrisponda alla SI.ra , dal deposito CP_1 Parte_1 del presente ricorso, l'importo divorzile mensile di € 693,50. Tale ammontare rappresenta l'importo originariamente disposto, con la sentenza divorzile n°
71 del 13/01/2006 resa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, attualizzato secondo gli indici Istat, che continueranno a decorrere con la tempistica indicata nella menzionata sentenza divorzile;
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2) che il SI. corrisponda alla SI.ra , alla data CP_1 Parte_1 del deposito del provvedimento decisorio della presente procedura,
l'importo complessivo di € 5.500,00. Tale ammontare rappresenta la somma complessiva liberamente convenuta, a titolo di arretrati, scaturenti da detta sentenza, non corrisposti dal medesimo alla SI.ra ; Parte_1
3) la revoca dell'assegno disposto con la sentenza suddetta, a favore della SI.ra ed a carico del SI. , per il mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio delle parti nato a [...] l'[...]; Per_1
4) che Il SI. rinuncia a richiedere qualsiasi importo corrisposto CP_1 alla SI.ra , a detto titolo (mantenimento figlio), dalla data Parte_1 in cui diveniva autonomo economicamente e/o cessava, di fatto, di Per_1 risiedere con la madre;
5) che La SI.ra , a sua volta rinuncia a richiedere qualsiasi Parte_1 importo al SI. , a suddetto titolo, dalla data in cui CP_1 Per_1 diveniva autonomo economicamente e/o cessava, di fatto, di risiedere con la medesima.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso