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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1205/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Andrea Gerardo Calabretta
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avvocatessa Giulia De Caridi
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, dipendente della ha adito l'intestato Controparte_1
tribunale per sentir condannare la resistente al pagamento della somma di €
8.338,51, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'attività espletata nell'ambito
Pag. 1 a 5 del “Progetto Gestione corso di formazione specifica in medicina generale
2016/2019 - 2017/2020 e 2018/2027 – Annualità 2019”.
2. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Non è controverso, tra le parti, che il ricorrente sia stato nominato - unitamente ad altri quattro colleghi - quale componente del gruppo di lavoro nell'ambito del menzionato progetto obiettivo (cfr. scheda del progetto – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); che il compenso previsto per i cinque partecipanti al progetto obiettivo era pari ad € 41.692,56, da dividersi in parti uguali, oltre €
9.961,44 a titolo di oneri previdenziali ed € 6.993,16 per IRAP (doc. n. 1); che per le predette somme era stato assunto regolare impegno di spesa (cfr. decreto dirigenziale n. 16393/2018 – doc. n. 2); che, inoltre, con decreto dirigenziale n.
5845 del 15.5.2019 (doc. n. 5), era stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2019, all'interno del quale, tra le risorse variabili non soggette al limite di spesa di cui al comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, era stato inserito proprio l'importo di € 41.692,56, finalizzato al progetto regionale gestione corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
che anche nel contratto integrativo decentrato per il triennio 2018 – 2020 (doc. n. 6) veniva individuata la quota delle risorse variabili da destinare ad incentivare i trattamenti accessori dei dipendenti impegnati in attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali di competenza anche riconducibili allo volgimento di progetti obiettivo;
che il progetto veniva regolarmente svolto dai membri del gruppo di lavoro, con pieno conseguimento degli obiettivi in esso contenuti (cfr. relazione di chiusura del progetto obiettivo, prot. n. 71299 del 19.2.2020 – doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
4.1. Ciò che l'Amministrazione contesta – e che è oggetto di controversia tra le parti – è la mancata validazione della relazione di chiusura da parte dell'Organismo
Interno di Valutazione (OIV), condizione che, secondo la prospettazione della parte resistente, è un presupposto indefettibile per l'erogazione del compenso rivendicato dal ricorrente.
Pag. 2 a 5 4.2. Riassunti i termini della lite, la causa può essere risolta richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse da questo Tribunale in identica fattispecie contenziosa, concernente altro partecipante al medesimo progetto obiettivo (cfr. Trib. Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1017/2023, est. dott. Leuzzi) e che in questa sede pienamente si condividono.
4.3. Deve essere rilevato che, nel pubblico impiego contrattualizzato,
l'attribuzione dei trattamenti economici è materia che l'art. 2 d.lgs. n. 165/2001 ha riservato alla contrattazione collettiva (il successivo art. 45, che ha valenza di legge quadro inderogabile anche da diversa normativa regionale, ha ribadito il principio che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi), sicché, in difetto di previsione nella contrattazione collettiva, non può erogarsi da parte dell'ente alcuna retribuzione ulteriore: in altri termini,
l'attribuzione di trattamenti retributivi ulteriori non può essere liberamente rimessa alla contrattazione individuale che deve, comunque, attenersi alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva pubblica (la ratio di tale disciplina si rinviene nel fatto che, mentre nel lavoro privato i contratti collettivi pongono solo dei minimi retributivi, essendo il datore privato libero di derogare in melius in favore del lavoratore impiegando proprie risorse, il datore pubblico impiega risorse della collettività e per esso il limite della contrattazione è inderogabile poiché connesso ad esigenze di bilancio costituzionalmente tutelate). Tanto vero che l'art. 2 del decreto citato prevede che cessino di avere efficacia, a far data dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti.
4.4. La menzionata disciplina, espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, secondo cui è vietato alla P.A. erogare compensi aggiuntivi al trattamento economico ordinario per l'espletamento dei compiti e doveri di ufficio, opera solo quando il dipendente pubblico abbia svolto l'incarico nell'ambito dei compiti e doveri di ufficio che gli competono, mentre non può essere invocato dal datore pubblico per negare la retribuibilità dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in virtù di specifici incarichi assegnatigli sulla
Pag. 3 a 5 scorta di atti di gestione del rapporto che prevedano lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella cui egli è obbligato per contratto.
4.5. Nella specie, come già esposto, parte ricorrente ha dedotto di avere partecipato alla realizzazione del Progetto Obiettivo sopra menzionato, espletando attività lavorativa al di fuori nel normale orario di lavoro. Secondo la prospettazione attorea, lo svolgimento di tale attività sarebbe stata autorizzata giusta nota prot. n. 71299 SIAR del 19.02.2020 a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute, con cui è stata trasmessa, per la relativa esecuzione, la relazione di chiusura del Progetto al suo omologo del Dipartimento
Organizzazione e Personale.
4.6. Ebbene, tale assunto è stato contestato dalla la quale ha Controparte_1
affermato come la documentazione prodotta abbia ad oggetto esclusivamente una proposta di progetto, cui non ha fatto seguito alcuna approvazione dello stesso da parte dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) dell'ente regionale.
4.7. Orbene, ritiene il Tribunale che, in disparte ogni valutazione in merito alla necessità di attendere l'approvazione del progetto da parte dell'OIV, la nota sottoscritta dal dirigente del Dipartimento cui appartiene parte ricorrente non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui al progetto obiettivo.
4.8. Il menzionato documento prot. n. 71299 SIAR del 19.02.2020, invero, non ha superato lo stadio della mera proposta predisposta dal dirigente di settore, alla quale non ha fatto seguito la necessaria autorizzazione del progetto obiettivo da parte del Dirigente del Personale o della Giunta Regionale.
4.9. In difetto di tale condizione, la pretesa creditoria vantata dal ricorrente non può trovare accoglimento, neppure qualificando la domanda come risarcitoria da perdita di chance (cfr. note di trattazione scritta del 10.10.2023), presupponendo la stessa il pieno realizzarsi di tutti i presupposti costitutivi del diritto sostanziale fatto valere dal dipendente e mortificato dall'attività negligente della PA.
4.10. Solo per completezza espositiva, occorre altresì dare atto che, sempre in analoga vicenda contenziosa, questo Tribunale ha affermato che gli organismi di
Pag. 4 a 5 valutazione (OIV) concorrono per legge a costituire il sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, garantendo la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa. Nel caso concreto, l'OIV non ha attuato il processo di valutazione della performance 2019, con la inevitabile conseguente esclusione del pubblico dipendente (e degli altri componenti del gruppo di lavoro) dal beneficio della premialità, essendo mancata la verifica da parte dell'organo competente del conseguimento degli obiettivi prefissati di cui alla relazione di chiusura del progetto obiettivo - annualità 2019 (cfr. sent. n. 599/2024).
5. La peculiarità della fattispecie esaminata e la qualità delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1205/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Andrea Gerardo Calabretta
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avvocatessa Giulia De Caridi
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, dipendente della ha adito l'intestato Controparte_1
tribunale per sentir condannare la resistente al pagamento della somma di €
8.338,51, a titolo di compenso per lo svolgimento dell'attività espletata nell'ambito
Pag. 1 a 5 del “Progetto Gestione corso di formazione specifica in medicina generale
2016/2019 - 2017/2020 e 2018/2027 – Annualità 2019”.
2. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Non è controverso, tra le parti, che il ricorrente sia stato nominato - unitamente ad altri quattro colleghi - quale componente del gruppo di lavoro nell'ambito del menzionato progetto obiettivo (cfr. scheda del progetto – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); che il compenso previsto per i cinque partecipanti al progetto obiettivo era pari ad € 41.692,56, da dividersi in parti uguali, oltre €
9.961,44 a titolo di oneri previdenziali ed € 6.993,16 per IRAP (doc. n. 1); che per le predette somme era stato assunto regolare impegno di spesa (cfr. decreto dirigenziale n. 16393/2018 – doc. n. 2); che, inoltre, con decreto dirigenziale n.
5845 del 15.5.2019 (doc. n. 5), era stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2019, all'interno del quale, tra le risorse variabili non soggette al limite di spesa di cui al comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, era stato inserito proprio l'importo di € 41.692,56, finalizzato al progetto regionale gestione corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
che anche nel contratto integrativo decentrato per il triennio 2018 – 2020 (doc. n. 6) veniva individuata la quota delle risorse variabili da destinare ad incentivare i trattamenti accessori dei dipendenti impegnati in attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali di competenza anche riconducibili allo volgimento di progetti obiettivo;
che il progetto veniva regolarmente svolto dai membri del gruppo di lavoro, con pieno conseguimento degli obiettivi in esso contenuti (cfr. relazione di chiusura del progetto obiettivo, prot. n. 71299 del 19.2.2020 – doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
4.1. Ciò che l'Amministrazione contesta – e che è oggetto di controversia tra le parti – è la mancata validazione della relazione di chiusura da parte dell'Organismo
Interno di Valutazione (OIV), condizione che, secondo la prospettazione della parte resistente, è un presupposto indefettibile per l'erogazione del compenso rivendicato dal ricorrente.
Pag. 2 a 5 4.2. Riassunti i termini della lite, la causa può essere risolta richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse da questo Tribunale in identica fattispecie contenziosa, concernente altro partecipante al medesimo progetto obiettivo (cfr. Trib. Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1017/2023, est. dott. Leuzzi) e che in questa sede pienamente si condividono.
4.3. Deve essere rilevato che, nel pubblico impiego contrattualizzato,
l'attribuzione dei trattamenti economici è materia che l'art. 2 d.lgs. n. 165/2001 ha riservato alla contrattazione collettiva (il successivo art. 45, che ha valenza di legge quadro inderogabile anche da diversa normativa regionale, ha ribadito il principio che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi), sicché, in difetto di previsione nella contrattazione collettiva, non può erogarsi da parte dell'ente alcuna retribuzione ulteriore: in altri termini,
l'attribuzione di trattamenti retributivi ulteriori non può essere liberamente rimessa alla contrattazione individuale che deve, comunque, attenersi alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva pubblica (la ratio di tale disciplina si rinviene nel fatto che, mentre nel lavoro privato i contratti collettivi pongono solo dei minimi retributivi, essendo il datore privato libero di derogare in melius in favore del lavoratore impiegando proprie risorse, il datore pubblico impiega risorse della collettività e per esso il limite della contrattazione è inderogabile poiché connesso ad esigenze di bilancio costituzionalmente tutelate). Tanto vero che l'art. 2 del decreto citato prevede che cessino di avere efficacia, a far data dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti.
4.4. La menzionata disciplina, espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, secondo cui è vietato alla P.A. erogare compensi aggiuntivi al trattamento economico ordinario per l'espletamento dei compiti e doveri di ufficio, opera solo quando il dipendente pubblico abbia svolto l'incarico nell'ambito dei compiti e doveri di ufficio che gli competono, mentre non può essere invocato dal datore pubblico per negare la retribuibilità dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in virtù di specifici incarichi assegnatigli sulla
Pag. 3 a 5 scorta di atti di gestione del rapporto che prevedano lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella cui egli è obbligato per contratto.
4.5. Nella specie, come già esposto, parte ricorrente ha dedotto di avere partecipato alla realizzazione del Progetto Obiettivo sopra menzionato, espletando attività lavorativa al di fuori nel normale orario di lavoro. Secondo la prospettazione attorea, lo svolgimento di tale attività sarebbe stata autorizzata giusta nota prot. n. 71299 SIAR del 19.02.2020 a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute, con cui è stata trasmessa, per la relativa esecuzione, la relazione di chiusura del Progetto al suo omologo del Dipartimento
Organizzazione e Personale.
4.6. Ebbene, tale assunto è stato contestato dalla la quale ha Controparte_1
affermato come la documentazione prodotta abbia ad oggetto esclusivamente una proposta di progetto, cui non ha fatto seguito alcuna approvazione dello stesso da parte dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) dell'ente regionale.
4.7. Orbene, ritiene il Tribunale che, in disparte ogni valutazione in merito alla necessità di attendere l'approvazione del progetto da parte dell'OIV, la nota sottoscritta dal dirigente del Dipartimento cui appartiene parte ricorrente non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui al progetto obiettivo.
4.8. Il menzionato documento prot. n. 71299 SIAR del 19.02.2020, invero, non ha superato lo stadio della mera proposta predisposta dal dirigente di settore, alla quale non ha fatto seguito la necessaria autorizzazione del progetto obiettivo da parte del Dirigente del Personale o della Giunta Regionale.
4.9. In difetto di tale condizione, la pretesa creditoria vantata dal ricorrente non può trovare accoglimento, neppure qualificando la domanda come risarcitoria da perdita di chance (cfr. note di trattazione scritta del 10.10.2023), presupponendo la stessa il pieno realizzarsi di tutti i presupposti costitutivi del diritto sostanziale fatto valere dal dipendente e mortificato dall'attività negligente della PA.
4.10. Solo per completezza espositiva, occorre altresì dare atto che, sempre in analoga vicenda contenziosa, questo Tribunale ha affermato che gli organismi di
Pag. 4 a 5 valutazione (OIV) concorrono per legge a costituire il sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, garantendo la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa. Nel caso concreto, l'OIV non ha attuato il processo di valutazione della performance 2019, con la inevitabile conseguente esclusione del pubblico dipendente (e degli altri componenti del gruppo di lavoro) dal beneficio della premialità, essendo mancata la verifica da parte dell'organo competente del conseguimento degli obiettivi prefissati di cui alla relazione di chiusura del progetto obiettivo - annualità 2019 (cfr. sent. n. 599/2024).
5. La peculiarità della fattispecie esaminata e la qualità delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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