Articolo 9 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 settembre 1957
Art. 9.
Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano, quelle uguali o superiori si valutano un'ora intera. - E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957