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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 4.2.2025 ed avente per oggetto la domanda di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.; tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Pasquale Gallelli del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Domenico Calabretta del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente nonchè
P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 4.2.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 18.3.2024 ha chiesto, Parte_1 ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., di ammonire per il mancato Controparte_1 rispetto delle condizioni di affidamento del figlio minore nonché di stabilire, PE
1 ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine dato dal tribunale.
In particolare, a motivo del ricorso, ha esposto:
- di aver intrattenuto, a partire dal 2007, una relazione affettiva con , Controparte_1 nel cui ambito è nato, in data 26.6.2009, il figlio;
PE
- che la convivenza more uxorio è cessata nel 2017 e con decreto n. 1110/2017 il
Tribunale di Catanzaro ha disciplinato il mantenimento ed affidamento del figlio stabilendo che il minore resti affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana ed i fini settimana alternati, oltre che nelle festività e nelle vacanze estive con i periodi ivi fissati;
- che, dopo le festività natalizie 2023, trascorse presso l'abitazione del padre, per volere e responsabilità esclusiva di questi, il figlio non è rientrato presso il domicilio materno in TR Marina, con conseguente violazione delle condizioni di affidamento e sussistenza dei presupposti ex art. 473-bis.39 c.p.c. per ammonire e sanzionare il genitore inadempiente.
All'udienza del 2.7.2024, fissata per la prima comparizione delle parti, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, il giudice ha fissato nuova udienza di trattazione al 7.11.2024.
Con memoria in data 4.10.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1 impugnando e contestando la ricostruzione attorea, deducendo come il mancato rientro del figlio presso l'abitazione materna costituisse espressione della sincera e libera volontà del minore (il quale, già da tempo, aveva manifestato il desiderio di vivere insieme al padre), oltre che del comportamento inadeguato/immaturo della ricorrente (come emergente dagli interventi dei Carabinieri su richiesta del minore, contrario alla presenza nella casa familiare del nuovo compagno della madre), e chiedendo, in via riconvenzionale, il collocamento di presso di sé e, per PE
l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale (domanda successivamente rinunciata in sede di memorie integrative).
All'udienza di prima comparizione del 7.11.2024, il nuovo giudice relatore designato ha proceduto ad ascoltare le parti e tentarne la conciliazione, quindi, su richiesta congiunta delle difese, è stato disposto un rinvio al fine di acquisire gli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione disposto dal Tribunale per i minorenni di
Catanzaro con decreto in data 4.10.2022, proc. n. 768/2021 V.G..
Fissata l'udienza del 3.12.2024, non essendo pervenuti gli atti dal Tribunale minorile, la causa è stata ulteriormente rinviata al 4.2.2025 e qui, all'esito della discussione, riservata per la decisione.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento giacché non appaiono dimostrati i presupposti richiesti dall'art. 473-bis.39 c.p.c. (a mente del quale “In caso di gravi
2 inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale […]) per l'attivazione degli specifici rimedi previsti in caso di inadempienze e violazioni delle condizioni fissate dal Tribunale per il mantenimento ed affidamento della prole minore.
Infatti, a fronte di una rappresentazione dei fatti alquanto stringata da parte della dalla memoria di costituzione del e dall'ascolto delle parti sono Parte_1 CP_1 emerse con il necessario dettaglio le circostanze e le ragioni che avevano portato il minore ad opporsi, nel mese di gennaio 2024, al rientro nell'abitazione materna di
TR IN (in particolare, interpellata liberamente, la ricorrente ha dichiarato che “Dal mese di gennaio 2024 non è rientrato in casa dopo che avevamo PE avuto una discussione ingenerata dalle affermazioni del padre che mi accusava di non volerlo riprendere con me - in realtà il padre lo aveva accompagnato prima dell'orario dovuto ed io mi ero limitata a dire a mio figlio di chiamare il padre per chiedergli di andarlo a riprendere perché in quel momento non potevo badare a lui -. è PE andato a stare dai nonni paterni ed io ho avuto la possibilità di vederlo solo raramente, fatta eccezione per il periodo estivo in cui è venuto a stare a casa dei miei genitori a
TR superiore […]”, mentre il resistente ha affermato che “Nel mese di gennaio
2024, dopo aver partecipato ai colloqui con gli insegnanti di a scuola, ai quali
PE la ricorrente non ha inteso presenziare, l'ho accompagnato a casa dalla madre perché mi aveva detto di avere un torneo alla play station cui voleva partecipare. Erano circa le 19:30 e l'ho lasciato sotto casa e lì la madre mi ha invitato a riprenderlo perché, a suo dire, si era già organizzata altrimenti. Sarebbe dovuto rientrare alle 20:30 ma, su insistenza di , l'ho ugualmente lasciato lì. Poco più tardi è stato lui a
PE richiamarmi riferendomi che la madre lo aveva cacciato di casa, sono quindi andato a riprenderlo insieme alla mia fidanzata e l'ho portato con me. Il giorno dopo l'ho invitato ad andare a chiarirsi con la madre, a casa dei nonni materni, ma la madre non si è recata a cena e lui si è lamentato con me perché lo avevo costretto a cercare di ricucire con la madre che però è sempre assente. Da quel momento è rimasto con
PE me, spesso andando a dormire entrambi dai nonni paterni, ed ha potuto vedere la mamma liberamente in quanto nei giorni feriali va a cena dai nonni materni
PE
e nei fine settimana ci va spesso a pranzo. In queste circostanze mi riferisce che spesso la madre non è presente. Dopo la scuola ha espresso il desiderio di andare a PE vivere dai nonni materni dove ha una stanzetta e si sente più libero di frequentare gli amici. Durante questi mesi l'ho accompagnato spesso a mare per stare coi suoi amici, oppure in palestra, la sera spesso riportavo lui ed i suoi amici in paese andandoli a riprendere nel locale o nei luoghi dove aveva passato la serata. Io non gli ho mai vietato di trascorrere del tempo con la madre, in tre mesi non ha mai trascorso una sera, un pomeriggio con la madre. Non mi ha mai espresso il desiderio di fare qualcosa
3 con lei mentre io l'ho più volte invitato a farlo. Quest'estate ha avuto la febbre ed è stata la mia ragazza, poiché io ero al lavoro, ad andare a casa dei nonni materni a portare le medicine dal momento che, a dire di , erano tre giorni che non PE vedeva la mamma”).
Ulteriori elementi di conoscenza circa le dinamiche familiari sono provenute dall'indagine sociale dell'Unione di Comuni Versante Ionico del 29.8.2024 e dalla relazione del Consultorio familiare di dell'1.8.2024, entrambe trasmesse dal Per_2
Tribunale per i minorenni di Catanzaro, da cui è emersa una persistente tendenza delle parti a colpevolizzarsi a vicenda in relazione alla rispettiva condotta genitoriale
(anziché costruire una sincera cooperazione nell'interesse del minore) ed una certa difficoltà della di rapportarsi in modo adeguato al figlio. Parte_1
Soprattutto, dagli atti e documenti appena illustrati, è risultato che la nuova condizione abitativa “non reca alcun disturbo al minore” ma, anzi, parrebbe “una scelta ponderata, voluta, maturata e che lo fa star bene” e le stesse parti sono state concordi nel ritenere, almeno per il periodo estivo, una buona sistemazione la collocazione di PE presso l'abitazione dei nonni materni in TR IN (consentendo questa al minore di raggiungere più facilmente il mare ed alla madre una più assidua frequentazione del figlio).
Pertanto, all'esito di una valutazione complessiva, non si può ritenere che la condotta del – asseritamente consistita nel non aver collaborato con la CP_1 Parte_1 nel convincere il figlio a far ritorno nell'abitazione materna, assecondandone i desiderata od addirittura rafforzandoli – costituisca un inadempimento grave delle modalità dell'affidamento ovvero abbia arrecato pregiudizio al minore.
Per le ragioni sin qui sinteticamente esposte, il ricorso va rigettato.
3. La natura del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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