Sentenza 11 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE NN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Mantegna 121, presso lo studio dell'Avv. Luigi Terrinoni, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti Servizi per Azioni), in persona del procuratore speciale Avv. Giancarlo Alvino in virtù di procura speciale del 4.7.2001 rep. n. 63122 notaio Castellini, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Vesci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta 22, come da mandato speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 15550 del Tribunale del Lavoro di Roma del 21.3.2000/23.4.2001 nella causa iscritta al n. 39164 del R.G. anno 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25.9.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Gerardo Vesci per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.4.1996 il Pretore di Roma rigettava l'opposizione proposta dalla società Ferrovie dello Stato avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di L. 129.516.848 a favore di AN CE per retribuzioni non corrisposte per il periodo 3.3.1989/31.5.1994, in relazione al rapporto di lavoro dalla stessa svolto come incaricata dei servizi di pulizia, in forza di convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959, rapporto di cui, con precedente decisione, era stata affermata la natura subordinata alle dipendenze della medesima società.
Proposto gravame da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Roma con sentenza n. 15550 del 21.3.2000/23.4.2001 accoglieva l'appello e, in riforma della decisione di primo grado, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile la domanda di restituzione proposta dall'appellante. Il Tribunale in particolare osservava che la domanda, proposta dall'CE con riferimento al periodo successivo al 1^.4.1998, era infondata sia in relazione alla sentenza n. 2851 del 1989 del Pretore di Roma, che non era stata posta in attuazione da parte del lavoratore con l'offerta delle prestazioni di lavoro a favore delle Ferrovie dello Stato, sia in relazione alla successiva sentenza dell'8.6.1990 dello stesso Pretore, che, pur riscontrando una fattispecie di interposizione illecita ai sensi della legge n. 1369 del 1960 per il periodo successivo al 1^.4.1988, non rilevava per il caso di specie, in quanto il lavoratore appellato aveva ottenuto il pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro reale (Sri. La Perla) e non aveva titolo per chiedere un nuovo pagamento. L'CE ricorre per Cassazione con tre motivi.
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) resiste con controricorso, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 C.P.C., in relazione all'art. 342 C.P.C e all'art. 112 C.P.C., per vizio di extrapetizione.
Con tale censura viene addebitato alla sentenza impugnata di avere accolto il gravame per ragioni diverse da quelle prospettate con l'atto di appello, con il quale la società Ferrovie dello Stato aveva sostenuto, nonostante il giudicato sul punto, l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, la legittimità dell'appalto, l'acquiescenza della lavoratrice alla questione vertente tra le Ferrovie dello Stato e la società Perla, la mancanza di prestazioni lavorative in favore delle Ferrovie dello Stato e aveva quindi negato il diritto alle retribuzioni nei suoi confronti.
La censura è infondata.
Senza alcun dubbio, come evidenzia il ricorrente, la specificazione dei motivi, a norma dell'art. 342 C.P.C., è diretta ad individuare l'oggetto della domanda di appello, non avendo l'impugnazione effetto pienamente devolutivo e dovendo il riesame della sentenza impugnata essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di gravame. Tuttavia, secondo quanto sottolineato da consolidata giurisprudenza con riguardo all'interpretazione e alla qualificazione della domanda, il giudice di merito, nell'esercizio di tali poteri, non è condizionato dalla formula adottata, dovendo invece tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenere letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate da parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite imposto dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (ex plurimis Cass. sentenza n. 2908 del 27 febbraio 290 1; Cass. sentenza n. 383 del 15 gennaio 1999;
Cass. Sezioni Unite sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000). Analogamente per l'appello, e proprio con riferimento a tale giudizio, si è evidenziato che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che proceda all'esame delle questioni, che seppure non direttamente formulate, possano ritenersi tacitamente proposte, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente dedotte con i motivi e costituenti il loro antecedente logico e giuridico (Cass. sentenza n. 4593 del 6 maggio 1995; Cass. sentenza n. 2979 del 15 aprile 1998; Cass. sentenza n. 572 del 19 gennaio 2002). Nella specie, come riconosce la medesimo ricorrente, la società Ferrovie dello Stato, con l'atto di appello, aveva dedotto la mancanza di prestazione lavorativa da parte dell'CE e quindi l'insussistenza del diritto dello stesso alle retribuzioni per il periodo in contestazione, e la sentenza impugnata ha pure rimarcato che a sostegno dell'impugnazione proposta le Ferrovie dello Stato avevano sottolineato la percezione delle retribuzioni da parte della società La Perla. Tale questione è in evidente rapporto di connessione con quelle esaminate dallo stesso giudice e che ha portato quindi al rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice, per cui si deve escludere il dedotto vizio di cui all'art. 112 C.P.C.. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'impugnata decisione, per avere il giudice di appello ritenuto che la sentenza 3.3.1989, passata in giudicato nel 1995, con la quale il Pretore di Roma aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della prima convenzione con conseguente ordine alle Ferrovie dello Stato di inserire il nome della ricorrente nel ruolo del proprio personale, non avesse alcuna influenza sul proseguimento del rapporto.
Con il terzo motivo l'CE lamenta del pari vizio di motivazione sotto un diverso profilo, ossia per essere pervenuto lo stesso giudice di appello all'erroneo convincimento della mancata offerta di prestazione lavorativa in favore delle Ferrovie dello Stato e della mancanza di un qualsiasi obbligo retributivo a carico delle stesso ente, a fronte del comportamento tenuto da essa ricorrente e da tutti gli altri litisconsorti, i quali, dopo che fu emanata la sentenza anzidetta 3.3.1989, misero a disposizione, in presenza di qualsiasi recesso da parte dell'ente ferroviario, le loro prestazioni. Le anzidette censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di incidenza ai fini dell'annulamento della sentenza impugnata.
L'impugnata sentenza ha motivato il rigetto della richiesta di pagamento della retribuzione da parte delle Ferrovie dello Stato a favore della ricorrente sulla base di tre distinte ragioni. 1) anzitutto perché detta richiesta si riferiva ad un rapporto, del quale difettava il positivo accertamento;
2) per non essere stata dimostrata da parte dell'CE l'offerta della prestazione lavorativa e la sua disponibilità; 3) in ogni caso, per il fatto che l'accertamento dell'interposizione illegittima ai sensi della legge n. 1369 del 1960 imponeva l'imputazione della retribuzione corrisposta, stante l'unicità de iure del rapporto, al datore di lavoro reale.
Sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata ha richiamato la sentenza 8.6.1990 del Pretore di Roma, passata in giudicato, con la quale per il periodo successivo al 1^.
4.1988 era stato riconosciuta, in applicazione dell'art. 1 - 5^ comma - della legge n. 1369 del 1960, l'interposizione illecita della società La Perla con riferimento all'assunzione dei lavoratori, tra cui, la ricorrente, che effettuavano prestazioni di pulizia in favore delle Ferrovie dello Stato. In relazione a tale fattispecie la stessa sentenza impugnata ha evidenziato che il pagamento della retribuzione andava ascritto al datore di lavoro reale (Ferrovie dello Stato), al quale la lavoratrice non aveva titolo per richiedere nuovamente il pagamento effettuato al datore interposto (società La Perla). Il ragionamento seguito dal Tribunale va esente da rilievi, in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto occasione di affermare come la norma richiamata, con lo stabilire che "i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni,", preveda un'ipotesi di conversione legale del rapporto (Cass. 6 aprile 2001 n. 5185; Cass. 11 dicembre 2001 n. 15618; Cass. 26 maggio 2000 n. 6926; Cass. 5 agosto 1998 n. 7670;
Cass. 4 febbraio 1988 n. 1144) o novazione legale soggettiva ed oggettiva del rapporto (Cass. 5 giugno 1991 n. 6385; Cass. 20 aprile 1990 n. 3289; Cass. 30 marzo 1987 n. 3066). La stessa giurisprudenza ha altresì evidenziato che nella fattispecie di interposizione illecita il lavoratore, da un lato, è estraneo al rapporto di interposizione reale sanzionato dalla norma in esame, dall'altro, anche se considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore, che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, può comunque richiedere l'adempimento degli obblighi retributivi al datore di lavoro interposto (Cass. 3 marzo 2001 n. 3096). Ed analogamente deve concludersi con riferimento alla responsabilità degli obblighi contributivi previdenziali (Cass. 9 ottobre 1995 n. 10556). Si è anche evidenziato (v. la pronuncia da ultimo citata) che l'obbligazione contributiva può essere adempiuta, oltre che dal terzo (art. 1180 - primo comma- Cod. Civ.), anche dal datore di lavoro interposto con effetti liberatori nei confronti del datore di lavoro effettivo, e alle medesime conclusioni si deve pervenire per l'obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro interponente (v. pure Cass. 3 marzo 2001 n. 3096, che ha preso in esame l'ipotesi inversa a quella in esame: in tale pronuncia si è specificato che, in caso di interposizione illecita di manodopera, il lavoratore, il quale deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, può comunque richiedere l'adempimento degli obblighi retributivi anche al datore di lavoro interposto) Si tratta infatti della stessa prestazione lavorativa e, come già si è osservato, l'unico rapporto di lavoro che assume rilevanza al fine di determinare la portata e la misura dell'obbligazione contributiva e retributiva, è solo quello intercorrente con il committente, il quale deve essere considerato l'effettivo datore di lavoro, e con la responsabilità di quest'ultimo permane e concorre quella del datore di lavoro apparente.
Nè alcuna rilevanza, in quanto inconferente al fine di escludere l'adempimento dell'obbligazione retributiva che faceva carico alla società Ferrovie dello Stato, può avere la dedotta funzione alimentare delle retribuzioni percepite dalla lavoratrice dalla società interposta La Perla.
Ciò premesso e puntualizzato, va posto in rilievo che, se pure le prime due ragioni sono criticate in modo concludente, deducendosi per la prima l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata laddove afferma che l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può valere a far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale che abbia compiuto tale accertamento, e per la seconda ragione l'omesso esame dei documenti attestanti l'offerta fatta dall'CE alla società Ferrovie dello Stato delle proprie prestazioni lavorative, non altrettanto può dirsi per la terza ratio decì dendi, che, in base alle precedenti considerazioni, è di per sè idonea a sorreggere in modo autonomo la decisione impugnata e non risulta adeguatamente censurata, sicché l'impugnata sentenza va mantenuta ferma.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004