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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 961/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 961/2022 RG Lav. promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. G. Moro e A. Vettore
ricorrente
Contro
(CF. Controparte_1
) C.F._2 con l'avv. P. Tabasso
resistente
Oggetto: retribuzione
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 20/05/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
pagina 1 di 5 Premesso che:
• Parte ricorrente chiedeva la condanna della Ditta Greek Food Pizza di RS SA al pagamento dell'importo lordo di € 25.732,39=, a titolo di differenze retributive maturate per l'anno 2020 e 2021 nonché a titolo di TFR;
il tutto oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi e delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
• Precisava e documentava il ricorrente: a. di aver lavorato alle dipendenze della resistente con un contratto a chiamata (con alcune interruzioni) nel periodo compreso dal 31.03.2020 al 31.07.2021; b. di essere stato inquadrato al 6° liv. CCNL Turismo, con qualifica di addetto alle consegne a domicilio;
c. di non aver lavorato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 per i quali non chiedeva alcunché; allegava, infine, il ricorrente i conteggi delle differenze retributive rivendicate.
• Alla prima udienza del 21/03/2023 la resistente non si costituiva e considerata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.-
• Successivamente in data 07/09/2023 la Ditta Greek Food Pizza di RS SA si costituiva e quindi all'udienza del 12/09/2023 veniva revocata la contumacia ma dichiarata la tardività di costituzione della resistente ex art. 416 cpc con le conseguenze di legge, come prevede l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. Lav. Sent. nr. 25346/2019), con conseguente espunzione dei documenti ivi richiamati stante l'opposizione della ricorrente come previsto dall'orientamento giurisprudenziale oramai costante (Cass. Lav. sent. nr. 8924/2015 e nr. 3467/2018).
• Infine, venivano sentiti i testi e la resistente per l'interpello formale, all'esito del quale veniva formulata dal GL alle parti nel verbale d'udienza del 14.01.2025 una proposta conciliativa ex art. 91 cpc che prevedeva “il riconoscimento al ricorrente della somma lorda di
€ 17.000,00=, oltre ad un contributo per le spese pari ad €
pagina 2 di 5 1.500,00=”; proposta che veniva accettata dal solo ricorrente
. Parte_1
• Quindi, veniva fissata l'udienza di discussione che si teneva il successivo 20/05/2025 - con le modalità di cui all'art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ove ciascuna parte insisteva per l'accoglimento delle proprie domande ed il rigetto delle eccezioni avverse.-
Considerato che:
▪ Le domande del ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ I documenti allegati dal ricorrente ed testi escussi hanno confermato sia il periodo lavorato dallo presso la Greek Parte_1
Food Pizza ossia dal 31.03.2020 al 31.07.2021 con esclusione dei mesi di luglio-agosto e settembre 2020 (come pacificamente ammesso dal ricorrente a pag 2, 4 cpv del ricorso) sia gli orari di lavoro effettivamente svolti ossia tutti i giorni dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24,00 (testi e . Testimone_1 Testimone_2
▪ Infatti il teste (escusso all'udienza del Testimone_2
05/12/2023) ha confermato il documento 4 di parte ricorrente contenete gli orari dello Zaffonato dichiarando: “Confermo il doc. 4 che mi viene mostrato sono gli orari svolti dal ricorrente.
Lavoravo negli stessi orari dello ”; ed ancora dichiara: Parte_1
”La pizzeria non aveva turni di chiusura nel senso che lavoravano 7 giorni su 7”.
▪ Inoltre nessun rilievo può essere attribuito alle dichiarazioni della resistente la quale si è resa disponibile all'interpello nell'udienza del 05/12/2023 dopo aver udito la testimonianza del Sig.
[...] escusso in pari data. Tes_2
▪ Con specifico riferimento poi ai conteggi delle differenze retributive e dello straordinario devono ritenersi pacifici quelli di cui al documento depositato dal ricorrente in data 16/10/2024 che ha tenuto conto degli orari emersi da tutti i testi escussi.
▪ Peraltro, come se ciò non bastasse, nessuna specifica contestazione è stata sollevata riguardo ai conteggi sia nella pagina 3 di 5 memoria difensiva tardivamente depositata, che successivamente dopo il deposito del 16/10/2024.
▪ Al proposito la Suprema Corte ha precisato che: “nel processo del lavoro l'onere di contestare specificatamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione della erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, …sicché in assenza di censura si consolidano nell'importo quantificato” (Cass. Ord. 34845/2022 e Cass. 29236/2017 , conf. Cass. 10116/2015).
▪ Da ultimo, nessun rilievo può essere riconosciuto alle censure sollevate dalla resistente nella memoria difensiva, depositata tardivamente.
▪ Infatti, dette censure sono state “sconfessate” dai testi escussi e dal documento 4 di parte ricorrente che poi ha pure trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Testimone_2
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, appurato che il ricorrente ha fornito la prova sia in termini di an che di quantum delle proprie domande ed appurato l'assenza di prove contrarie, dovranno riconoscersi al lavoratore le differenze retributive maturate pari alla somma lorda di € 22.908,93=, comprensiva dell'importo di € 1.507,45= a titolo di TFR, così come quantificata dal ricorrente con nota del 16/10/2024 (depositata su ordine del giudice), somme che peraltro non sono mai state contestate dalla resistente.
▪ All'importo di cui al punto che precede andranno poi aggiunti gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc da conteggiare dalla domanda al saldo effettivo.
▪ Infine, con riferimento alle spese di lite, si ritiene - in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc – che vadano imputate a carico della resistente, anche considerato la sua pagina 4 di 5 mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal GL nel verbale d'udienza del 14/01/2025; spese il cui importo si liquida in dispositivo, in favore del procuratore del Sig. Parte_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 cpc.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA la Ditta GREEK FOOD PIZZA DI RS HY (CF. ), C.F._2
✓ in pers. dell'omonima titolare, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo pari ad € 22.908,93=, a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, dalla domanda al saldo effettivo;
✓ CONDANNA, l'impresa Controparte_1
(CF. ), al pagamento in favore del
[...] C.F._2 procuratore di parte ricorrente - dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc – delle spese di lite che liquida in € 5.500,00=, oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta.-
Vicenza, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 961/2022 RG Lav. promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. G. Moro e A. Vettore
ricorrente
Contro
(CF. Controparte_1
) C.F._2 con l'avv. P. Tabasso
resistente
Oggetto: retribuzione
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 20/05/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
pagina 1 di 5 Premesso che:
• Parte ricorrente chiedeva la condanna della Ditta Greek Food Pizza di RS SA al pagamento dell'importo lordo di € 25.732,39=, a titolo di differenze retributive maturate per l'anno 2020 e 2021 nonché a titolo di TFR;
il tutto oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi e delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
• Precisava e documentava il ricorrente: a. di aver lavorato alle dipendenze della resistente con un contratto a chiamata (con alcune interruzioni) nel periodo compreso dal 31.03.2020 al 31.07.2021; b. di essere stato inquadrato al 6° liv. CCNL Turismo, con qualifica di addetto alle consegne a domicilio;
c. di non aver lavorato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 per i quali non chiedeva alcunché; allegava, infine, il ricorrente i conteggi delle differenze retributive rivendicate.
• Alla prima udienza del 21/03/2023 la resistente non si costituiva e considerata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.-
• Successivamente in data 07/09/2023 la Ditta Greek Food Pizza di RS SA si costituiva e quindi all'udienza del 12/09/2023 veniva revocata la contumacia ma dichiarata la tardività di costituzione della resistente ex art. 416 cpc con le conseguenze di legge, come prevede l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. Lav. Sent. nr. 25346/2019), con conseguente espunzione dei documenti ivi richiamati stante l'opposizione della ricorrente come previsto dall'orientamento giurisprudenziale oramai costante (Cass. Lav. sent. nr. 8924/2015 e nr. 3467/2018).
• Infine, venivano sentiti i testi e la resistente per l'interpello formale, all'esito del quale veniva formulata dal GL alle parti nel verbale d'udienza del 14.01.2025 una proposta conciliativa ex art. 91 cpc che prevedeva “il riconoscimento al ricorrente della somma lorda di
€ 17.000,00=, oltre ad un contributo per le spese pari ad €
pagina 2 di 5 1.500,00=”; proposta che veniva accettata dal solo ricorrente
. Parte_1
• Quindi, veniva fissata l'udienza di discussione che si teneva il successivo 20/05/2025 - con le modalità di cui all'art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ove ciascuna parte insisteva per l'accoglimento delle proprie domande ed il rigetto delle eccezioni avverse.-
Considerato che:
▪ Le domande del ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ I documenti allegati dal ricorrente ed testi escussi hanno confermato sia il periodo lavorato dallo presso la Greek Parte_1
Food Pizza ossia dal 31.03.2020 al 31.07.2021 con esclusione dei mesi di luglio-agosto e settembre 2020 (come pacificamente ammesso dal ricorrente a pag 2, 4 cpv del ricorso) sia gli orari di lavoro effettivamente svolti ossia tutti i giorni dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24,00 (testi e . Testimone_1 Testimone_2
▪ Infatti il teste (escusso all'udienza del Testimone_2
05/12/2023) ha confermato il documento 4 di parte ricorrente contenete gli orari dello Zaffonato dichiarando: “Confermo il doc. 4 che mi viene mostrato sono gli orari svolti dal ricorrente.
Lavoravo negli stessi orari dello ”; ed ancora dichiara: Parte_1
”La pizzeria non aveva turni di chiusura nel senso che lavoravano 7 giorni su 7”.
▪ Inoltre nessun rilievo può essere attribuito alle dichiarazioni della resistente la quale si è resa disponibile all'interpello nell'udienza del 05/12/2023 dopo aver udito la testimonianza del Sig.
[...] escusso in pari data. Tes_2
▪ Con specifico riferimento poi ai conteggi delle differenze retributive e dello straordinario devono ritenersi pacifici quelli di cui al documento depositato dal ricorrente in data 16/10/2024 che ha tenuto conto degli orari emersi da tutti i testi escussi.
▪ Peraltro, come se ciò non bastasse, nessuna specifica contestazione è stata sollevata riguardo ai conteggi sia nella pagina 3 di 5 memoria difensiva tardivamente depositata, che successivamente dopo il deposito del 16/10/2024.
▪ Al proposito la Suprema Corte ha precisato che: “nel processo del lavoro l'onere di contestare specificatamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione della erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, …sicché in assenza di censura si consolidano nell'importo quantificato” (Cass. Ord. 34845/2022 e Cass. 29236/2017 , conf. Cass. 10116/2015).
▪ Da ultimo, nessun rilievo può essere riconosciuto alle censure sollevate dalla resistente nella memoria difensiva, depositata tardivamente.
▪ Infatti, dette censure sono state “sconfessate” dai testi escussi e dal documento 4 di parte ricorrente che poi ha pure trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Testimone_2
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, appurato che il ricorrente ha fornito la prova sia in termini di an che di quantum delle proprie domande ed appurato l'assenza di prove contrarie, dovranno riconoscersi al lavoratore le differenze retributive maturate pari alla somma lorda di € 22.908,93=, comprensiva dell'importo di € 1.507,45= a titolo di TFR, così come quantificata dal ricorrente con nota del 16/10/2024 (depositata su ordine del giudice), somme che peraltro non sono mai state contestate dalla resistente.
▪ All'importo di cui al punto che precede andranno poi aggiunti gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc da conteggiare dalla domanda al saldo effettivo.
▪ Infine, con riferimento alle spese di lite, si ritiene - in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc – che vadano imputate a carico della resistente, anche considerato la sua pagina 4 di 5 mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal GL nel verbale d'udienza del 14/01/2025; spese il cui importo si liquida in dispositivo, in favore del procuratore del Sig. Parte_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 cpc.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA la Ditta GREEK FOOD PIZZA DI RS HY (CF. ), C.F._2
✓ in pers. dell'omonima titolare, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo pari ad € 22.908,93=, a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, dalla domanda al saldo effettivo;
✓ CONDANNA, l'impresa Controparte_1
(CF. ), al pagamento in favore del
[...] C.F._2 procuratore di parte ricorrente - dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc – delle spese di lite che liquida in € 5.500,00=, oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta.-
Vicenza, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
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