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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Alfonso Musa, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Frosinone, C.so della Repubblica, n.21, in forza della procura in calce all'atto;
-Attore-
CONTRO
, in atti generalizzato, rappresentata e difesa dall'Avv. Spada Giuseppe, presso Controparte_1 cui elegge il proprio domicilio presso il suo Studio in Roma, via Piemonte n.32, giusta procura rilasciata in calce al proprio atto;
- Convenuto-
Oggetto: responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio l'Avv. , deducendo Parte_1 Controparte_1 la responsabilità professionale dell'ex difensore e chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in €
12.639,43 a titolo di danno patrimoniale e in € 6.000,00 per danno non patrimoniale, per un totale di €
18.639,43.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. contestava le pretese avverse, eccependo l'esistenza di un accordo CP_1 intervenuto con il cliente, in forza del quale egli era autorizzato a trattenere le somme incassate in esecuzione del mandato, a compensazione di un debito che il cliente aveva maturato nei confronti del professionista e della sua famiglia.
All'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 189, nn. 1 e 2, c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
La domanda trae origine dal mandato conferito all'Avv. per il recupero del proprio credito nei CP_1 confronti della società a seguito del quale veniva emesso, in data 4 marzo 2014, decreto Parte_2 ingiuntivo per l'importo di €9.849,78, oltre interessi e rivalutazione. Dopo la dichiarazione di improcedibilità del successivo giudizio di opposizione, l'Avvocato – secondo quanto riferito dall'attore – avrebbe concluso un accordo transattivo con la debitrice, senza previo consenso e senza adeguata informazione al cliente.
Nonostante l'Avv. avesse riferito difficoltà nella riscossione, la documentazione in atti dimostra CP_1 che la debitrice ha effettuato 19 versamenti da € 500,00, per un totale di € 9.500,00, su conti correnti intestati allo stesso Avvocato e non al sig. Giudice. Quest'ultimo sostiene di non essere mai stato informato della ricezione delle somme, né di aver autorizzato tale condotta.
A seguito di querela presentata dalla parte attrice per appropriazione indebita, l'avv. ha CP_1 patteggiato la pena. Con sentenza n. 1056/2019, pronunciata da questo Tribunale, è stato condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di € 600,00.
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, il rapporto con il cliente richiede l'osservanza di una diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., nonché il rispetto delle norme deontologiche. L'art. 31 del
Codice Deontologico Forense consente al legale di incassare somme per conto del cliente, purché vi sia un accordo preventivo che ne disciplini limiti e modalità.
Nel caso di specie, la documentazione in atti dimostra l'esistenza di un accordo con cui il sig. Giudice ha riconosciuto un proprio debito nei confronti dell'Avvocato, anche per prestazioni rese ai familiari. Tale accordo integra una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., che ha efficacia probatoria e legittima il creditore a trattenere le somme fino all'integrale soddisfazione del proprio credito. La mancata contestazione di tale accordo da parte dell'attore ne conferma la validità ed efficacia.
Pertanto, non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità professionale in capo all'Avv.
[...]
, non emergendo alcuna violazione dei doveri deontologici né alcun inadempimento qualificabile CP_1 come illecito civile.
Quanto alla sentenza penale di patteggiamento, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non costituisce riconoscimento di responsabilità in sede civile, assumendo al più il valore di mero indizio, privo di efficacia vincolante. In assenza di ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti a sostegno della tesi attorea, non può attribuirsi ad essa alcun rilievo determinante, così come previsto ex art. 2729 c.c. (Cass. civile, Sez. III, sentenza del 30/07/2018, n. 20170).
Infine, con riferimento al danno non patrimoniale, l'attore non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrarne l'esistenza e l'entità. La domanda risarcitoria, sotto entrambi i profili, risulta pertanto priva di fondamento.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Giudice deve essere respinta. Pt_1
In considerazione della natura della controversia e della non particolare complessità della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese;
Frosinone lì 26/09/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
Campoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2803 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avv. Alfonso Musa, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale in Frosinone, C.so della Repubblica, n.21, in forza della procura in calce all'atto;
-Attore-
CONTRO
, in atti generalizzato, rappresentata e difesa dall'Avv. Spada Giuseppe, presso Controparte_1 cui elegge il proprio domicilio presso il suo Studio in Roma, via Piemonte n.32, giusta procura rilasciata in calce al proprio atto;
- Convenuto-
Oggetto: responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio l'Avv. , deducendo Parte_1 Controparte_1 la responsabilità professionale dell'ex difensore e chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in €
12.639,43 a titolo di danno patrimoniale e in € 6.000,00 per danno non patrimoniale, per un totale di €
18.639,43.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. contestava le pretese avverse, eccependo l'esistenza di un accordo CP_1 intervenuto con il cliente, in forza del quale egli era autorizzato a trattenere le somme incassate in esecuzione del mandato, a compensazione di un debito che il cliente aveva maturato nei confronti del professionista e della sua famiglia.
All'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 189, nn. 1 e 2, c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
La domanda trae origine dal mandato conferito all'Avv. per il recupero del proprio credito nei CP_1 confronti della società a seguito del quale veniva emesso, in data 4 marzo 2014, decreto Parte_2 ingiuntivo per l'importo di €9.849,78, oltre interessi e rivalutazione. Dopo la dichiarazione di improcedibilità del successivo giudizio di opposizione, l'Avvocato – secondo quanto riferito dall'attore – avrebbe concluso un accordo transattivo con la debitrice, senza previo consenso e senza adeguata informazione al cliente.
Nonostante l'Avv. avesse riferito difficoltà nella riscossione, la documentazione in atti dimostra CP_1 che la debitrice ha effettuato 19 versamenti da € 500,00, per un totale di € 9.500,00, su conti correnti intestati allo stesso Avvocato e non al sig. Giudice. Quest'ultimo sostiene di non essere mai stato informato della ricezione delle somme, né di aver autorizzato tale condotta.
A seguito di querela presentata dalla parte attrice per appropriazione indebita, l'avv. ha CP_1 patteggiato la pena. Con sentenza n. 1056/2019, pronunciata da questo Tribunale, è stato condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di € 600,00.
In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, il rapporto con il cliente richiede l'osservanza di una diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., nonché il rispetto delle norme deontologiche. L'art. 31 del
Codice Deontologico Forense consente al legale di incassare somme per conto del cliente, purché vi sia un accordo preventivo che ne disciplini limiti e modalità.
Nel caso di specie, la documentazione in atti dimostra l'esistenza di un accordo con cui il sig. Giudice ha riconosciuto un proprio debito nei confronti dell'Avvocato, anche per prestazioni rese ai familiari. Tale accordo integra una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., che ha efficacia probatoria e legittima il creditore a trattenere le somme fino all'integrale soddisfazione del proprio credito. La mancata contestazione di tale accordo da parte dell'attore ne conferma la validità ed efficacia.
Pertanto, non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità professionale in capo all'Avv.
[...]
, non emergendo alcuna violazione dei doveri deontologici né alcun inadempimento qualificabile CP_1 come illecito civile.
Quanto alla sentenza penale di patteggiamento, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non costituisce riconoscimento di responsabilità in sede civile, assumendo al più il valore di mero indizio, privo di efficacia vincolante. In assenza di ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti a sostegno della tesi attorea, non può attribuirsi ad essa alcun rilievo determinante, così come previsto ex art. 2729 c.c. (Cass. civile, Sez. III, sentenza del 30/07/2018, n. 20170).
Infine, con riferimento al danno non patrimoniale, l'attore non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrarne l'esistenza e l'entità. La domanda risarcitoria, sotto entrambi i profili, risulta pertanto priva di fondamento.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Giudice deve essere respinta. Pt_1
In considerazione della natura della controversia e della non particolare complessità della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese;
Frosinone lì 26/09/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Lorenzo
Campoli