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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14933/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
P. IV ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'avv. Edgardo
D'Epifanio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
elettivamente domiciliata a Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio degli avv.ti Marco Lanzilao e
Roberto Maiorana che la rappresentano e difendono per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 21107/2020, emesso in data 31/12/2020 e notificato il 14/1/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 44.056,95, oltre interessi e Parte_1
spese, in favore della cessionaria del credito della CP_1 Controparte_2
per il mancato pagamento delle fatture nn. 23, 32, 33 e 36 del 2018 relative al corrispettivo ancora dovuto per i servizi di pulizia locale, riassetto camere e facchinaggio da quest'ultima effettuati in favore della nel periodo marzo – maggio 2018, in esecuzione del contratto di appalto tra Parte_1
le stesse stipulato nel mese di aprile 2012.
La (di seguito, per brevità, anche solo “ ) ha spiegato Parte_1 Parte_1 opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, che nulla è dovuto alla dalla CP_1 società opponente a titolo di pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo. In via subordinata, accertare e dichiarare, il diritto della società opponente a vedersi compensare la somma di € 72.533,27, ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, con quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla società opposta. Con vittoria di spese di lite”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver appaltato alla Controparte_2
nel mese di aprile 2012, l'esecuzione dei servizi di facchinaggio e riassetto delle camere della
[...]
struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro n. 44, stabilendo un corrispettivo per l'attività espletata di circa € 10,00 l'ora + IV, per ogni addetto al servizio;
2) che la CP_2
pagina 2 di 10 contravvenendo a quanto pattuito, aveva illegittimamente subappaltato l'esecuzione dei servizi affidatile a diverse cooperative a sé collegate;
3) che, dopo un primo periodo di corretta esecuzione dell'incarico – il cui corrispettivo era stato, dunque, regolarmente saldato mediante il pagamento delle fatture dalla stessa conseguentemente emesse – a partire dal mese di marzo 2018, i lavoratori impiegati nel servizio appaltato avevano iniziato a lamentare il mancato versamento, da parte delle cooperative rispettive datrici di lavoro, delle relative retribuzioni mensili e dei contributi previdenziali e assicurativi;
3a) che, dalla metà del mese di marzo 2018, alle predette lamentele avevano altresì fatto seguito le astensioni dal lavoro e le relative vertenze da parte del personale, che avevano inevitabilmente finito per coinvolgere anche l'esponente, in qualità di beneficiaria delle prestazioni lavorative e responsabile in solido, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, dell'adempimento delle citate obbligazioni;
3b) che, in quanto obbligata in solido, a fronte del mancato riscontro alle istanze dei lavoratori da parte delle suddette cooperative, era stata dunque costretta a provvedere al pagamento di quanto dagli stessi richiesto;
4) che, in ragione di tale grave inadempimento, aveva dunque sostenuto un esborso economico pari a € 19.400,00, a titolo di differenze retributive erogate in favore dei lavoratori, e pari a € 4.853,28 per l'assistenza legale resasi necessaria per la composizione delle predette vertenze;
5) che, a seguito delle infruttuose molteplici richieste, rivolte alla di CP_2
ottenere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei relativi contributi (DURC), con missiva del 28/6/2018, le aveva comunicato l'intervenuta rivoluzione del contratto di appalto concluso nel 2012, riservandosi il diritto di agire giudizialmente per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti;
6) di essere tenuta inoltre al pagamento, in favore del lavoratore
[...]
, della somma di € 38.729,99 a titolo di omessa corresponsione degli emolumenti Parte_2
e dei contributi da parte delle cooperative riconducibili alla a seguito della CP_2 sopraggiunta notifica da parte dell' , nel mese di ottobre 2019, dell'atto di addebito del predetto CP_3
importo, ancora in fase di versamento in forma rateizzata;
6a) di essere, infatti, ancora esposta alle richieste di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi avanzate nei propri confronti dall' , a fronte dell'inerzia della 7) che, con missiva del 25/6/2018, la CP_3 CP_2 CP_2
le aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito relativo alle citate fatture alla
[...] CP_1
[...
la quale, con successive pec del 9/1/2019 e del 28/3/2019, ne aveva richiesto il pagamento, ottenendo da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 21107/2020; 7a) di avere dunque riscontrato le predette richieste di pagamento ricevute, rappresentando all'opposta, l'assoluta illegittimità della pretesa creditoria avanzata nei propri confronti;
8) l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di tutte le cooperative che erano formalmente risultate quali datrici di lavoro del personale impiegato nei servizi appaltati alla 9) che, al momento della suddetta cessione del credito, la CP_2
pagina 3 di 10 e la avevano lo stesso amministratore, 9a) che, appena CP_2 CP_1 Persona_1
qualche giorno dopo la cessione del credito, la era stata posta in liquidazione e CP_2
scioglimento, mentre l'opposta era risultata inattiva, risalendo all'anno 2008 l'ultimo bilancio depositato;
9b) che era, dunque, verosimile ritenere che la costituzione e la successiva, immediata, cancellazione di società e cooperative, nonchè la cessione di crediti in favore di società fittizie, fossero in realtà espedienti finalizzati a impedire ogni eventuale azione di recupero dei crediti vantati dai lavoratori, dal fisco e dagli altri enti pubblici;
10) la non debenza della somma oggetto di ingiunzione, posto che il grave inadempimento della alle obbligazioni su di sé gravanti aveva CP_2
legittimato la risoluzione del contratto di appalto con la stessa stipulato e che, nei mesi oggetto di fatturazione (marzo - maggio 2018), i lavoratori impiegati nei servizi commissionatile non avevano reso alcuna prestazione, recando gravi danni all'esponente; 11) che l'opposta non aveva fornito alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui aveva richiesto il pagamento con le fatture azionate in monitorio, nelle quali aveva peraltro indicato ore di lavoro in realtà mai eseguite dal personale coinvolto;
12) di aver comunque provveduto, con bonifico eseguito in data 28/5/2018, al pagamento del corrispettivo dei servizi effettivamente resi in proprio favore dalla nei CP_2
primi giorni di marzo 2018, per un importo di € 10.000,00, in concreto riconducibile alla fattura n.
23/2018, erroneamente riportante la maggior somma, non dovuta, di € 19.144,83; 13) che, pertanto, nulla era dovuto alla stante la necessaria compensazione degli importi concretamente CP_1
versati in favore della cedente complessivamente pari a € 72.533,27, con la somma di € CP_2
44.056,95 portata dal decreto ingiuntivo n. 21107/2020.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito della CP_1 Controparte_2 chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, in via principale:
[...] rigettare integralmente l'opposizione e le domande tutte ivi formulate e confermare per intero il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via subordinata: in caso di revoca del decreto e, previo accertamento e dichiarazione dell'effettivo credito spettante a Controparte_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
attualmente il sig. , al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa somma che verrà CP_5
accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali con applicazione della maggiorazione di legge, dalla maturazione sino al saldo effettivo”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) che la aveva riconosciuto l'esistenza e la Parte_1
vigenza del contratto di appalto concluso nel 2012 con la avente a oggetto l'esecuzione CP_2
di servizi di facchinaggio e riassetto delle camere della struttura alberghiera sita a Roma, in Via San
Teodoro 44; 2) che, in sei anni di vigenza del rapporto contrattuale con la predetta società, l'opponente pagina 4 di 10 non aveva mai avanzato alcuna contestazione in ordine all'operato del personale messo a sua disposizione, godendo interamente delle prestazioni eseguite in suo favore dall'appaltatore – come dalla stessa espressamente riconosciuto – anche nei mesi per i quali non era stato effettuato il pagamento richiesto, e dunque marzo, aprile e maggio 2018; 3) che non era in alcun modo giustificabile il comportamento posto in essere dalla la quale aveva inopinatamente Parte_1 omesso il pagamento del servizio reso in suo favore dalla mettendo quest'ultima in CP_2
gravi difficoltà economiche;
4) che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente era evidentemente infondata e, in ogni caso, inidonea a giustificare il mancato pagamento del servizio ricevuto;
5) che la non aveva dovuto sopperire all'inadempimento contributivo della Parte_1
– secondo la stessa evincibile da un verbale di addebito ricevuto dall' con CP_2 CP_3
riferimento a un solo lavoratore e, peraltro, privo dell'indicazione del periodo di riferimento – non risultando che la stessa avesse mai ricevuto ispezioni, subito accertamenti in proprio o, in ogni caso, sostenuto costi non di sua competenza per prestazioni a carico della 5a) che erano CP_2
infatti trascorsi oltre tre anni dalla conclusione del contratto di appalto con l'opponente, senza che la stessa avesse mai ricevuto richieste di pagamento da parte degli Istituti previdenziali.
Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 2/1/2022 da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
2/8/2022, anch'essa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 5 di 10 adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
A tale riguardo, va anzitutto premesso che è pacifico che sia intercorso un contratto di appalto in forza del quale la – cedente il credito in favore della – aveva Controparte_2 CP_1 assunto l'obbligazione di eseguire, in favore della i servizi di Parte_1
facchinaggio e riassetto delle camere presso la struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro
n. 44 e l'avvenuta cessione del credito sorto da quel contratto alla ingiungente.
Ciò posto, si rileva che la ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, CP_1
già in sede monitoria, le fatture oggetto d'ingiunzione e l'estratto del registro IV relativo all'anno 2018
(cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
Osserva il Tribunale che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della CP_1 stante l'omessa contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della avvenuta cessione del credito posti a fondamento della pretesa azionata in monitorio, e avendo l'opposta allegato l'inadempimento della committente, consistito nel mancato pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di corrispettivo dei servizi, di cui al citato accordo, in concreto resi in suo favore.
A fronte delle predette allegazioni, la ha eccepito, anzitutto, l'inadempimento ex art. Parte_1
1460 c.c. della deducendo l'omessa esecuzione, nel periodo di tempo Controparte_2
compreso tra marzo e maggio 2018, dei servizi di riassetto camere e facchinaggio commissionati alla stessa, posto che, il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, delle retribuzioni mensili e dei contributi previdenziali e assicurativi maturati, con riferimento alle predette mensilità, dal personale a tal fine impiegato, ne aveva causato – nel periodo suindicato – una generalizzata astensione dal lavoro e la conseguente assunzione su di sé, in quanto obbligata in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, dei relativi esborsi economici, per un importo complessivamente pari a € 72.533,27; l'opponente ha altresì spiegato, in via subordinata, domanda di compensazione della somma oggetto di ingiunzione, con il predetto maggior credito di € 72.533,27 vantato nei confronti della CP_1
Osserva il Giudicante che la prima censura non merita accoglimento, in quanto non solo rimasta sfornita di prova, ma altresì smentita dalle deposizioni rese in giudizio dai testi di parte opposta,
e i quali hanno confermato di aver lavorato presso la Testimone_1 Testimone_2
struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro n. 44, nel periodo di tempo compreso tra gennaio e maggio 2018.
pagina 6 di 10 In particolare, ha dichiarato di non essere più andato a lavorare presso l'Hotel Kolbe Testimone_1
a partire dal mese di giugno 2018, e ha riferito “confermo che ho lavorato nel Testimone_2
periodo indicato presso il insieme, per quel che mi ricordo, ad e CP_4 Persona_2 Tes_1
[…] Posso dire che certamente in quei mesi ho lavorato […] comunque eravamo tutti
[...] presenti, questo lo ricordo” (cfr. verbale d'udienza del 15/11/2023).
Si rileva al riguardo che i citati testi, che appaiono qualificati a rispondere sulle predette circostanze in quanto concretamente impiegati dalla per l'esecuzione dei servizi di cui al citato CP_2
contratto di appalto, risultano attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro, ed essendo gli stessi estranei agli interessi delle parti.
Del resto, le suddette dichiarazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni rese in giudizio dai testi della stessa parte opponente, , responsabile della ristorazione presso la Testimone_3
– il quale ha dichiarato “credo che si trattasse del periodo che mi viene letto, quindi Parte_1
marzo, aprile e maggio [...] nel periodo che ho detto prima i due facchini, anche se si lamentavano, comunque prestavano servizio, anche se io non li vedevo tutti i giorni” – e Testimone_4 dipendente della con mansioni amministrative, la quale ha riferito “all'inizio, quando si Parte_1 lamentavano, continuavano a prestare lavoro […] i suddetti dipendenti tra marzo e maggio si sono lamentati, anzi, si sono lamentati anche da prima […] credo di ricordare che i pagamenti che abbiamo effettuato al sono terminati qualche giorno prima che i suddetti ragazzi terminassero di CP_2 presentarsi presso l'albergo Kolbe;
credo che si trattasse dei primi di maggio […]” (cfr. verbale d'udienza dell'8/3/2023).
Dalle predette risultanze istruttorie è dunque emerso come la per il tramite del CP_2
personale a tal fine incaricato, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018, abbia in concreto adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della in forza del contratto di appalto con la stessa Parte_1
concluso, conseguentemente emettendo le relative fatture.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, la quale deve tuttavia essere rideterminata nella minor somma di € 34.056,95, stante l'avvenuto pagamento da parte della con bonifico effettuato in data 28/5/2018, Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 in favore della a titolo di acconto della somma, CP_2 complessivamente pari a € 19.144,83, portata dalla fattura n. 23/2018 oggetto di ingiunzione, come risultante dalla ricevuta del bonifico prodotta in atti dall'opponente (cfr. doc. n. 9 accluso al fascicolo di parte opponente).
pagina 7 di 10 Quanto, invece, alla domanda di compensazione, avanzata dalla tra l'importo oggetto di Parte_1
ingiunzione e il credito di € 72.533,27 da quest'ultima vantato nei confronti della in CP_1
ragione delle spese in concreto sostenute anche in quanto obbligata in solido ex art. 29 D.lgs. 276/2003
(di cui € 19.400,00 versati ai lavoratori impiegati nei servizi appaltati a titolo di differenze retributive maturate, € 38.279,99 a titolo di addebito da parte dell' dei contributi previdenziali e assicurativi CP_3
dovuti in favore del lavoratore , ed € 4.853,28 quale compenso Parte_2 dell'assistenza legale resasi necessaria ai fini della composizione delle vertenze ricevute), occorre anzitutto premettere in diritto che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono quali presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione, la liquidità e l'esigibilità.
A tale riguardo occorre altresì precisare che, con la previsione di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs.
276/2003, (Legge Biagi), è stato introdotto un regime di solidarietà tra appaltatore, subappaltatori e committente - in caso di appalto di opere o servizi - relativo alle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori e agli oneri contributivi maturati a favore degli enti previdenziali. In particolare, ai sensi della citata norma applicabile ratione temporis “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ciò posto, si ritiene che il credito di € 72.533,27 opposto in compensazione dalla debba Parte_1 essere rideterminato nella minor somma di € 23.013,28, risultando agli atti unicamente il pagamento degli importi, complessivamente pari a € 19.400,00, versati a titolo di differenze retributive in favore dei lavoratori , , Persona_3 Testimone_2 Persona_4 Testimone_1
e – così come stabilito nei relativi verbali di conciliazione (cfr. doc. Persona_2 Persona_5
nn. 9, 2 – 8 acclusi al fascicolo di parte opponente) – e del saldo di € 3.613,28 corrisposto al procuratore D'Epifanio, per l'assistenza stragiudiziale dallo stesso prestata in occasione delle conciliazioni con i suddetti dipendenti, come risultante dalle relative fatture quietanzate prodotte in atti
(cfr. doc. n. 12 accluso al fascicolo di parte opponente).
pagina 8 di 10 E', poi, appena il caso di evidenziare come la circostanza dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive in favore dei lavoratori, da parte della abbia trovato ulteriore riscontro nelle Parte_1
deposizioni rese in giudizio dai citati testi di parte opposta, e , i quali hanno Tes_1 Tes_2 confermato di essere stati pagati dall'opponente negli ultimi mesi in cui avevano prestato servizio – e, dunque, da marzo a maggio 2018 – a seguito di un verbale di accordo avvenuto in sede protetta (cfr. verbale d'udienza del 15/11/2023; teste “gli ultimi due mesi, per quel che mi ricordo, mi ha Tes_1 pagato l'albergo , teste “la cooperativa non ci pagava per i mesi Controparte_4 Tes_2 di marzo, aprile e maggio 2018, e quindi ci ha pagato la […] a seguito di un Controparte_4 verbale di accordo avvenuto in sede protetta”).
Difetta in atti, invece, la prova dell'effettivo versamento, da parte dell'opponente, dell'importo di €
38.279,99 dovuto in favore del lavoratore per l'omessa corresponsione dei Parte_2
contributi previdenziali e assicurativi da parte della CP_2
Così ricostruiti i rapporti di dare e avere, deve dunque evidenziarsi che, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, ricorrono le condizioni per operare la richiesta compensazione tra il credito di € 34.056,95 oggetto di decreto ingiuntivo, per come sopra rideterminato, e il credito riconosciuto all'opponente nel minor importo di € 23.013,28 – essendo rimasti, come detto, indimostrati gli ulteriori pagamenti allegati – residuando pertanto un debito a carico della di € 11.043,67 (34.056,95 – Parte_1
23.013,28).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 21107/2020 deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della CP_1 della minor somma di € 11.043,67, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (14/1/2021) sino all'effettivo soddisfo.
Attesa la sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 21107/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della in qualità di cessionaria della operata la CP_1 Controparte_2
compensazione tra i rispettivi crediti, dell'importo di € 11.043,67, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14/1/2021 sino all'effettivo soddisfo;
pagina 9 di 10 3. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma il 6/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
P. IV ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'avv. Edgardo
D'Epifanio che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
elettivamente domiciliata a Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio degli avv.ti Marco Lanzilao e
Roberto Maiorana che la rappresentano e difendono per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 21107/2020, emesso in data 31/12/2020 e notificato il 14/1/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 44.056,95, oltre interessi e Parte_1
spese, in favore della cessionaria del credito della CP_1 Controparte_2
per il mancato pagamento delle fatture nn. 23, 32, 33 e 36 del 2018 relative al corrispettivo ancora dovuto per i servizi di pulizia locale, riassetto camere e facchinaggio da quest'ultima effettuati in favore della nel periodo marzo – maggio 2018, in esecuzione del contratto di appalto tra Parte_1
le stesse stipulato nel mese di aprile 2012.
La (di seguito, per brevità, anche solo “ ) ha spiegato Parte_1 Parte_1 opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, che nulla è dovuto alla dalla CP_1 società opponente a titolo di pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo. In via subordinata, accertare e dichiarare, il diritto della società opponente a vedersi compensare la somma di € 72.533,27, ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, con quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla società opposta. Con vittoria di spese di lite”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver appaltato alla Controparte_2
nel mese di aprile 2012, l'esecuzione dei servizi di facchinaggio e riassetto delle camere della
[...]
struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro n. 44, stabilendo un corrispettivo per l'attività espletata di circa € 10,00 l'ora + IV, per ogni addetto al servizio;
2) che la CP_2
pagina 2 di 10 contravvenendo a quanto pattuito, aveva illegittimamente subappaltato l'esecuzione dei servizi affidatile a diverse cooperative a sé collegate;
3) che, dopo un primo periodo di corretta esecuzione dell'incarico – il cui corrispettivo era stato, dunque, regolarmente saldato mediante il pagamento delle fatture dalla stessa conseguentemente emesse – a partire dal mese di marzo 2018, i lavoratori impiegati nel servizio appaltato avevano iniziato a lamentare il mancato versamento, da parte delle cooperative rispettive datrici di lavoro, delle relative retribuzioni mensili e dei contributi previdenziali e assicurativi;
3a) che, dalla metà del mese di marzo 2018, alle predette lamentele avevano altresì fatto seguito le astensioni dal lavoro e le relative vertenze da parte del personale, che avevano inevitabilmente finito per coinvolgere anche l'esponente, in qualità di beneficiaria delle prestazioni lavorative e responsabile in solido, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, dell'adempimento delle citate obbligazioni;
3b) che, in quanto obbligata in solido, a fronte del mancato riscontro alle istanze dei lavoratori da parte delle suddette cooperative, era stata dunque costretta a provvedere al pagamento di quanto dagli stessi richiesto;
4) che, in ragione di tale grave inadempimento, aveva dunque sostenuto un esborso economico pari a € 19.400,00, a titolo di differenze retributive erogate in favore dei lavoratori, e pari a € 4.853,28 per l'assistenza legale resasi necessaria per la composizione delle predette vertenze;
5) che, a seguito delle infruttuose molteplici richieste, rivolte alla di CP_2
ottenere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei relativi contributi (DURC), con missiva del 28/6/2018, le aveva comunicato l'intervenuta rivoluzione del contratto di appalto concluso nel 2012, riservandosi il diritto di agire giudizialmente per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti;
6) di essere tenuta inoltre al pagamento, in favore del lavoratore
[...]
, della somma di € 38.729,99 a titolo di omessa corresponsione degli emolumenti Parte_2
e dei contributi da parte delle cooperative riconducibili alla a seguito della CP_2 sopraggiunta notifica da parte dell' , nel mese di ottobre 2019, dell'atto di addebito del predetto CP_3
importo, ancora in fase di versamento in forma rateizzata;
6a) di essere, infatti, ancora esposta alle richieste di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi avanzate nei propri confronti dall' , a fronte dell'inerzia della 7) che, con missiva del 25/6/2018, la CP_3 CP_2 CP_2
le aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito relativo alle citate fatture alla
[...] CP_1
[...
la quale, con successive pec del 9/1/2019 e del 28/3/2019, ne aveva richiesto il pagamento, ottenendo da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 21107/2020; 7a) di avere dunque riscontrato le predette richieste di pagamento ricevute, rappresentando all'opposta, l'assoluta illegittimità della pretesa creditoria avanzata nei propri confronti;
8) l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di tutte le cooperative che erano formalmente risultate quali datrici di lavoro del personale impiegato nei servizi appaltati alla 9) che, al momento della suddetta cessione del credito, la CP_2
pagina 3 di 10 e la avevano lo stesso amministratore, 9a) che, appena CP_2 CP_1 Persona_1
qualche giorno dopo la cessione del credito, la era stata posta in liquidazione e CP_2
scioglimento, mentre l'opposta era risultata inattiva, risalendo all'anno 2008 l'ultimo bilancio depositato;
9b) che era, dunque, verosimile ritenere che la costituzione e la successiva, immediata, cancellazione di società e cooperative, nonchè la cessione di crediti in favore di società fittizie, fossero in realtà espedienti finalizzati a impedire ogni eventuale azione di recupero dei crediti vantati dai lavoratori, dal fisco e dagli altri enti pubblici;
10) la non debenza della somma oggetto di ingiunzione, posto che il grave inadempimento della alle obbligazioni su di sé gravanti aveva CP_2
legittimato la risoluzione del contratto di appalto con la stessa stipulato e che, nei mesi oggetto di fatturazione (marzo - maggio 2018), i lavoratori impiegati nei servizi commissionatile non avevano reso alcuna prestazione, recando gravi danni all'esponente; 11) che l'opposta non aveva fornito alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui aveva richiesto il pagamento con le fatture azionate in monitorio, nelle quali aveva peraltro indicato ore di lavoro in realtà mai eseguite dal personale coinvolto;
12) di aver comunque provveduto, con bonifico eseguito in data 28/5/2018, al pagamento del corrispettivo dei servizi effettivamente resi in proprio favore dalla nei CP_2
primi giorni di marzo 2018, per un importo di € 10.000,00, in concreto riconducibile alla fattura n.
23/2018, erroneamente riportante la maggior somma, non dovuta, di € 19.144,83; 13) che, pertanto, nulla era dovuto alla stante la necessaria compensazione degli importi concretamente CP_1
versati in favore della cedente complessivamente pari a € 72.533,27, con la somma di € CP_2
44.056,95 portata dal decreto ingiuntivo n. 21107/2020.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito della CP_1 Controparte_2 chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “[…] Nel merito, in via principale:
[...] rigettare integralmente l'opposizione e le domande tutte ivi formulate e confermare per intero il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via subordinata: in caso di revoca del decreto e, previo accertamento e dichiarazione dell'effettivo credito spettante a Controparte_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
attualmente il sig. , al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa somma che verrà CP_5
accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali con applicazione della maggiorazione di legge, dalla maturazione sino al saldo effettivo”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) che la aveva riconosciuto l'esistenza e la Parte_1
vigenza del contratto di appalto concluso nel 2012 con la avente a oggetto l'esecuzione CP_2
di servizi di facchinaggio e riassetto delle camere della struttura alberghiera sita a Roma, in Via San
Teodoro 44; 2) che, in sei anni di vigenza del rapporto contrattuale con la predetta società, l'opponente pagina 4 di 10 non aveva mai avanzato alcuna contestazione in ordine all'operato del personale messo a sua disposizione, godendo interamente delle prestazioni eseguite in suo favore dall'appaltatore – come dalla stessa espressamente riconosciuto – anche nei mesi per i quali non era stato effettuato il pagamento richiesto, e dunque marzo, aprile e maggio 2018; 3) che non era in alcun modo giustificabile il comportamento posto in essere dalla la quale aveva inopinatamente Parte_1 omesso il pagamento del servizio reso in suo favore dalla mettendo quest'ultima in CP_2
gravi difficoltà economiche;
4) che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente era evidentemente infondata e, in ogni caso, inidonea a giustificare il mancato pagamento del servizio ricevuto;
5) che la non aveva dovuto sopperire all'inadempimento contributivo della Parte_1
– secondo la stessa evincibile da un verbale di addebito ricevuto dall' con CP_2 CP_3
riferimento a un solo lavoratore e, peraltro, privo dell'indicazione del periodo di riferimento – non risultando che la stessa avesse mai ricevuto ispezioni, subito accertamenti in proprio o, in ogni caso, sostenuto costi non di sua competenza per prestazioni a carico della 5a) che erano CP_2
infatti trascorsi oltre tre anni dalla conclusione del contratto di appalto con l'opponente, senza che la stessa avesse mai ricevuto richieste di pagamento da parte degli Istituti previdenziali.
Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 2/1/2022 da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
2/8/2022, anch'essa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 5 di 10 adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
A tale riguardo, va anzitutto premesso che è pacifico che sia intercorso un contratto di appalto in forza del quale la – cedente il credito in favore della – aveva Controparte_2 CP_1 assunto l'obbligazione di eseguire, in favore della i servizi di Parte_1
facchinaggio e riassetto delle camere presso la struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro
n. 44 e l'avvenuta cessione del credito sorto da quel contratto alla ingiungente.
Ciò posto, si rileva che la ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, CP_1
già in sede monitoria, le fatture oggetto d'ingiunzione e l'estratto del registro IV relativo all'anno 2018
(cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
Osserva il Tribunale che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della CP_1 stante l'omessa contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della avvenuta cessione del credito posti a fondamento della pretesa azionata in monitorio, e avendo l'opposta allegato l'inadempimento della committente, consistito nel mancato pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di corrispettivo dei servizi, di cui al citato accordo, in concreto resi in suo favore.
A fronte delle predette allegazioni, la ha eccepito, anzitutto, l'inadempimento ex art. Parte_1
1460 c.c. della deducendo l'omessa esecuzione, nel periodo di tempo Controparte_2
compreso tra marzo e maggio 2018, dei servizi di riassetto camere e facchinaggio commissionati alla stessa, posto che, il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, delle retribuzioni mensili e dei contributi previdenziali e assicurativi maturati, con riferimento alle predette mensilità, dal personale a tal fine impiegato, ne aveva causato – nel periodo suindicato – una generalizzata astensione dal lavoro e la conseguente assunzione su di sé, in quanto obbligata in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, dei relativi esborsi economici, per un importo complessivamente pari a € 72.533,27; l'opponente ha altresì spiegato, in via subordinata, domanda di compensazione della somma oggetto di ingiunzione, con il predetto maggior credito di € 72.533,27 vantato nei confronti della CP_1
Osserva il Giudicante che la prima censura non merita accoglimento, in quanto non solo rimasta sfornita di prova, ma altresì smentita dalle deposizioni rese in giudizio dai testi di parte opposta,
e i quali hanno confermato di aver lavorato presso la Testimone_1 Testimone_2
struttura alberghiera sita a Roma, in Via di San Teodoro n. 44, nel periodo di tempo compreso tra gennaio e maggio 2018.
pagina 6 di 10 In particolare, ha dichiarato di non essere più andato a lavorare presso l'Hotel Kolbe Testimone_1
a partire dal mese di giugno 2018, e ha riferito “confermo che ho lavorato nel Testimone_2
periodo indicato presso il insieme, per quel che mi ricordo, ad e CP_4 Persona_2 Tes_1
[…] Posso dire che certamente in quei mesi ho lavorato […] comunque eravamo tutti
[...] presenti, questo lo ricordo” (cfr. verbale d'udienza del 15/11/2023).
Si rileva al riguardo che i citati testi, che appaiono qualificati a rispondere sulle predette circostanze in quanto concretamente impiegati dalla per l'esecuzione dei servizi di cui al citato CP_2
contratto di appalto, risultano attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro, ed essendo gli stessi estranei agli interessi delle parti.
Del resto, le suddette dichiarazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni rese in giudizio dai testi della stessa parte opponente, , responsabile della ristorazione presso la Testimone_3
– il quale ha dichiarato “credo che si trattasse del periodo che mi viene letto, quindi Parte_1
marzo, aprile e maggio [...] nel periodo che ho detto prima i due facchini, anche se si lamentavano, comunque prestavano servizio, anche se io non li vedevo tutti i giorni” – e Testimone_4 dipendente della con mansioni amministrative, la quale ha riferito “all'inizio, quando si Parte_1 lamentavano, continuavano a prestare lavoro […] i suddetti dipendenti tra marzo e maggio si sono lamentati, anzi, si sono lamentati anche da prima […] credo di ricordare che i pagamenti che abbiamo effettuato al sono terminati qualche giorno prima che i suddetti ragazzi terminassero di CP_2 presentarsi presso l'albergo Kolbe;
credo che si trattasse dei primi di maggio […]” (cfr. verbale d'udienza dell'8/3/2023).
Dalle predette risultanze istruttorie è dunque emerso come la per il tramite del CP_2
personale a tal fine incaricato, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018, abbia in concreto adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della in forza del contratto di appalto con la stessa Parte_1
concluso, conseguentemente emettendo le relative fatture.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, la quale deve tuttavia essere rideterminata nella minor somma di € 34.056,95, stante l'avvenuto pagamento da parte della con bonifico effettuato in data 28/5/2018, Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 in favore della a titolo di acconto della somma, CP_2 complessivamente pari a € 19.144,83, portata dalla fattura n. 23/2018 oggetto di ingiunzione, come risultante dalla ricevuta del bonifico prodotta in atti dall'opponente (cfr. doc. n. 9 accluso al fascicolo di parte opponente).
pagina 7 di 10 Quanto, invece, alla domanda di compensazione, avanzata dalla tra l'importo oggetto di Parte_1
ingiunzione e il credito di € 72.533,27 da quest'ultima vantato nei confronti della in CP_1
ragione delle spese in concreto sostenute anche in quanto obbligata in solido ex art. 29 D.lgs. 276/2003
(di cui € 19.400,00 versati ai lavoratori impiegati nei servizi appaltati a titolo di differenze retributive maturate, € 38.279,99 a titolo di addebito da parte dell' dei contributi previdenziali e assicurativi CP_3
dovuti in favore del lavoratore , ed € 4.853,28 quale compenso Parte_2 dell'assistenza legale resasi necessaria ai fini della composizione delle vertenze ricevute), occorre anzitutto premettere in diritto che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono quali presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione, la liquidità e l'esigibilità.
A tale riguardo occorre altresì precisare che, con la previsione di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs.
276/2003, (Legge Biagi), è stato introdotto un regime di solidarietà tra appaltatore, subappaltatori e committente - in caso di appalto di opere o servizi - relativo alle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori e agli oneri contributivi maturati a favore degli enti previdenziali. In particolare, ai sensi della citata norma applicabile ratione temporis “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ciò posto, si ritiene che il credito di € 72.533,27 opposto in compensazione dalla debba Parte_1 essere rideterminato nella minor somma di € 23.013,28, risultando agli atti unicamente il pagamento degli importi, complessivamente pari a € 19.400,00, versati a titolo di differenze retributive in favore dei lavoratori , , Persona_3 Testimone_2 Persona_4 Testimone_1
e – così come stabilito nei relativi verbali di conciliazione (cfr. doc. Persona_2 Persona_5
nn. 9, 2 – 8 acclusi al fascicolo di parte opponente) – e del saldo di € 3.613,28 corrisposto al procuratore D'Epifanio, per l'assistenza stragiudiziale dallo stesso prestata in occasione delle conciliazioni con i suddetti dipendenti, come risultante dalle relative fatture quietanzate prodotte in atti
(cfr. doc. n. 12 accluso al fascicolo di parte opponente).
pagina 8 di 10 E', poi, appena il caso di evidenziare come la circostanza dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive in favore dei lavoratori, da parte della abbia trovato ulteriore riscontro nelle Parte_1
deposizioni rese in giudizio dai citati testi di parte opposta, e , i quali hanno Tes_1 Tes_2 confermato di essere stati pagati dall'opponente negli ultimi mesi in cui avevano prestato servizio – e, dunque, da marzo a maggio 2018 – a seguito di un verbale di accordo avvenuto in sede protetta (cfr. verbale d'udienza del 15/11/2023; teste “gli ultimi due mesi, per quel che mi ricordo, mi ha Tes_1 pagato l'albergo , teste “la cooperativa non ci pagava per i mesi Controparte_4 Tes_2 di marzo, aprile e maggio 2018, e quindi ci ha pagato la […] a seguito di un Controparte_4 verbale di accordo avvenuto in sede protetta”).
Difetta in atti, invece, la prova dell'effettivo versamento, da parte dell'opponente, dell'importo di €
38.279,99 dovuto in favore del lavoratore per l'omessa corresponsione dei Parte_2
contributi previdenziali e assicurativi da parte della CP_2
Così ricostruiti i rapporti di dare e avere, deve dunque evidenziarsi che, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, ricorrono le condizioni per operare la richiesta compensazione tra il credito di € 34.056,95 oggetto di decreto ingiuntivo, per come sopra rideterminato, e il credito riconosciuto all'opponente nel minor importo di € 23.013,28 – essendo rimasti, come detto, indimostrati gli ulteriori pagamenti allegati – residuando pertanto un debito a carico della di € 11.043,67 (34.056,95 – Parte_1
23.013,28).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 21107/2020 deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della CP_1 della minor somma di € 11.043,67, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (14/1/2021) sino all'effettivo soddisfo.
Attesa la sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 21107/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della in qualità di cessionaria della operata la CP_1 Controparte_2
compensazione tra i rispettivi crediti, dell'importo di € 11.043,67, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14/1/2021 sino all'effettivo soddisfo;
pagina 9 di 10 3. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma il 6/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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