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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE PA EN, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 664 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ROTELLI PAOLO GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/02/2025 , adiva questo Giudice del Lavoro CP_1 premettendo di essere titolare della prestazione cat. Soart n. 35026865 .
Lamentava che l' , con provvedimento del 29.01.2025, le aveva comunicato l'esistenza CP_2 di un indebito di importo pari ad € 6.740,89 sulla prestazione in godimento collegata al reddito degli anni 2017 e 2018, a proprio dire mai dichiarati, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con il CP_1 CP_2 provvedimento di indebito impugnato, derivante da ricalcolo dell'importo di pensione ai superstiti in relazione a redditi percepiti e non tempestivamente comunicati dal pensionato.
Sul punto l' , costituendosi in giudizio e producendo documentazione, ha argomentato CP_2 nel senso della fondatezza della propria richiesta restitutoria, originata dalla sospensione prima, e revoca poi, della prestazione goduta dalla , dal momento che ella non aveva Pt_1 CP_1 presentato la dichiarazione reddituale relativa al 2017 ed al 2018 con l'apposito “modello RED”.
Tale circostanza, oltre a non essere contestata (né parte ricorrente ha provato di aver ritualmente e tempestivamente inoltrato all'Ente previdenziale il modello RED per gli anni suddetti), trova preciso riscontro nell'istanza di ricostituzione, presentata da soltanto in data CP_1
30.11.2021, nella quale ella, dichiarandoli in ritardo, conferma di non aver presentato, in precedenza, le dichiarazioni relative ai redditi percepiti dal 2016 al 2021 (v. in atti).
Eppure, il significativo lasso di tempo intercorso tra la mancata tempestiva presentazione del modello RED e l'inizio dell'azione sanzionatoria e recuperatoria dell' , conducono a ritenere CP_2 ormai ingenerato un legittimo affidamento in capo al percettore per le ragioni che seguono.
Si ritiene di riportare, testualmente, per maggior efficacia e comodità espositiva, quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Messina, sez. Lavoro, con sentenza n. 52/2019, i cui principi ritiene questo Tribunale di dover condividere. CP_
< la mancata presentazione della documentazione reddituale, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 14 del 2009 e, a prescindere dalla sussistenza o meno di tale requisito, comporterebbe, quale sanzione, dapprima una sospensione della prestazione e, in caso di continua inerzia dell'accipiens, la revoca definitiva della prestazione con diritto a recuperare l'indebito corrisposto.
Al riguardo il comma 8 dell'art. 35 cit. dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Il comma 10 bis (introdotto dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010) dispone poi che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di
60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Dunque, la norma è effettivamente chiara nell'imporre, ai fini collaborativi, a carico del soggetto non tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi al Fisco un onere di comunicazione all' della propria situazione reddituale mediante invio del c.d. “Modello RED” , a pena della CP_2 sospensione ed infine della revoca definitiva della prestazione assistenziale con il conseguente diritto al recupero delle somme erogate nell'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
La norma, tuttavia, impone il rispetto di tempistiche, stabilendo espressamente che se manca la comunicazione relativa ai redditi, la prestazione assistenziale collegata al reddito dev'essere sospesa dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e poi definitivamente revocata se l'inerzia continua oltre i 60 giorni dalla sospensione.
Nella fattispecie in esame è pacifico che il abbia omesso di presentare il modello Pt_2
RED per gli anni 2013 e 2014, ma l' non ha provveduto al rispetto delle tempistiche di cui alla CP_2 predetta legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente CP_ per l'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso ha dedotto di avere comunicato, per i due anni (2013 e 2014) la sospensione della pensione in data 14 ottobre 2016 e la revoca definitiva è avvenuta con missiva del 05\08\2016. Dunque i termini per la sospensione sono stati rispettati solo per l'anno 2014 (dovendo detto provvedimento intervenire entro il 2016) e non già per l'anno 2013
(che imponeva la sospensione entro il 2015) e comunque i 60 giorni dalla sospensione non sono stati rispettati per la revoca relativa ai due anni, essendo intervenuta a distanza di 10 mesi.
Ed allora anche questa Corte ritiene, come già affermato in altre pronunce di merito (vedi tra le altre Corte d'Appello di Palermo, di Torino e di Genova) che detta normativa, così come sanziona il beneficiario che non provvede alla c.d. ricostituzione reddituale in ritardo ovvero nei 60 giorni dal CP_ provvedimento di sospensione, impone anche all' di procedere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, non essendo ammissibili comportamenti tolleranti dell' che a distanza di CP_2 tempo decida di recuperare prestazioni relative ad anni risalenti, ormai utilizzate in buona fede dall'accipiens per il suo sostentamento.
In buona sostanza la norma prevede un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità>> (C. App Messina, Sez. Lavoro, n. 52/2019).
Nel caso in esame sia il provvedimento di sospensione che quello di successiva revoca della prestazione per entrambe le annualità sono avvenuti tardivamente, rispettivamente con nota del
24.6.2021 la sospensione, e con nota del 21.10.2021 la revoca, con conseguente lesione del legittimo affidamento della beneficiaria, né l' ha dimostrato di essersi attivato tempestivamente nel CP_2 rispetto della sopra descritta tempistica.
Tanto basta per ritenere la fondatezza della domanda, e per dichiarare che Parte_3 deve all' in forza del provvedimento di indebito impugnato, da dichiararsi illegittimo. CP_2
Ogni ulteriore questione, anche relativa alla domanda cautelare, resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si regolano in dispositivo ex dm n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate. Le stesse vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 28/02/2025 , CP_1 CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che nulla deve all' in forza del provvedimento di indebito CP_1 CP_2 impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle CP_2 eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che liquida in CP_2 euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 23/10/2025 .
Il Giudice
IE PA EN